Chronik | BOLZANO

Il Comune vince la causa con i frati

Nel 1939 "l'usurpazione" di un terreno degli agostiniani in via Roma. Da una richiesta di 458.000 euro ai 22.000 decisi dal giudice. Il sindaco scherza: "Dio è con noi".
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Foto: Vintage 04

Da un importo di 458.000 euro richiesto nell’atto di citazione a uno di 22.000, ritenuto “condivisibile” dal giudice del Tribunale civile di Bolzano nella sentenza numero 416 del 2018, “in parziale accoglimento delle eccezioni del Comune”. Succede nel capoluogo altoatesino dove il municipio è finito in causa e sembra aver vinto il primo round – possibile infatti che il pronunciamento venga impugnato in appello – con i frati canonici agostiniani di Novacella (Bressanone). Tutto nasce da “un’acquisizione usurpativa” fatta in epoca fascista, nel 1939, per un terreno dell’ordine monastico divenuto “parte del sedime stradale di via Roma”.

“Se abbiamo vinto, vuol dire che Dio era dalla nostra” scherza Renzo Caramaschi, il sindaco, leggendo il promemoria dell’avvocato che rappresenta l’amministrazione, Gudrun Agostini. Il legale informa la giunta della sentenza 416/2018 del Tribunale civile di Bolzano. È stato quantificato, secondo quanto riporta il pronunciamento, l’importo del risarcimento dei danni dovuti all’Augustiner Chorherrenstift Neustift, il monastero agostiniano di Novacella (nella foto in alto), “in conseguenza della perdita di proprietà subita” della particella edificiale di 458 metri quadrati “in forza di acquisizione usurpativa definitivamente accertata dalla pregressa sentenza del Tribunale civile 204 del 2003”.

L’area fa appunto parte del sedime stradale di via Roma. Il fatto risale a un’ottantina di anni fa, ma l’avvio delle pratiche per l’indennizzo da parte del monastero è avvenuto solo in epoca recente. Nell’atto di citazione la richiesta di indennizzo ammontava a 458.000 euro, un “valore di terreno edificabile”. Nel 2017 la giunta aveva dato incarico all’avvocatura comunale di trattare con la Fondazione dei frati, che però hanno rifiutato, per chiudere la vertenza con il versamento di 40.500 euro.

Si è arrivati alla causa civile. Il giudice ha dichiarato inammissibile “la domanda incidentale di usucapione proposta per motivi strategici”, che avrebbe spianato la strada al Comune. Ma ha comunque ritenuto “condivisibile” la stima fatta dal Ctu, il Consulente tecnico d’ufficio nominato dal Tribunale, che ha fissato il valore del terreno considerato area non edificabile “pari a 8.347,15 euro”, riferito all’anno di costruzione della strada e rivalutato al 2000. Con gli interessi decisi dal giudice a decorrere dal 1980, l’importo complessivo a carico del Comune “è pari a 22.000 euro per l’acquisto del terreno e 2.500 per il compenso del Ctu”.

Se la sentenza di primo grado è esecutiva, rimane nella facoltà della controparte, quindi la Fondazione degli agostiniani, fare ricorso in appello.