Rom e Sinti, il caso italiano
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La Giornata internazionale dei Rom e Sinti, celebrata l'8 aprile, è stata istituita nel 1971 in occasione del primo Congresso mondiale rom e rappresenta un momento simbolico di riconoscimento per una delle minoranze più antiche e diffuse d’Europa.
Nonostante una presenza pluricentenaria sul continente, i Rom e i Sinti continuano a occupare una posizione ambivalente: numericamente rilevanti, ma politicamente e giuridicamente marginalizzati.
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Il contesto
L'8 aprile, Giornata internazionale dei Rom e Sinti, offre l’occasione per riflettere sulla condizione di una delle minoranze più numerose d’Europa, ancora oggi caratterizzata da una debolezza strutturale sul piano del riconoscimento giuridico e politico. I Sinti e i Rom non sono ancora riconosciuti come minoranza linguistica nell’ordinamento giuridico italiano.
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La più grande minoranza d’Europa
Secondo stime consolidate, la popolazione rom in Europa si aggira tra i 10 e i 12 milioni di persone, di cui circa la metà vive all’interno dell’Unione europea. (fonte Commissione Europea)
Questa dimensione rende i Rom la più grande minoranza etnica del continente. Tuttavia, tale rilevanza numerica non si traduce automaticamente in riconoscimento istituzionale o inclusione sociale e con parecchie differenze da paese a paese anche all’interno dell’Unione stessa.
In Italia, le stime variano tra 120.000 e 180.000 individui, includendo sia cittadini italiani di lunga presenza sia gruppi migranti più recenti. La maggior parte di queste comunità è ormai sedentaria, nonostante la persistente associazione con il nomadismo, fenomeno del tutto marginale e quasi interamente scomparso dalla vita delle comunità rom e sinti.
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Il mancato riconoscimento giuridico in Italia
Il nodo principale della condizione dei Rom e Sinti in Italia riguarda il loro mancato riconoscimento come minoranza linguistica.
L’articolo 6 della Costituzione italiana prevede la tutela delle minoranze linguistiche, ma la legge di attuazione n. 482 del 1999 ha riconosciuto esclusivamente dodici minoranze “storiche”, basate su un criterio territoriale.
La legge quadro n. 482 del 1999 rappresenta il principale strumento normativo italiano per la tutela delle minoranze linguistiche storiche. Essa riconosce dodici comunità linguistiche presenti sul territorio nazionale, caratterizzate da lingue diverse dall’italiano (lingua ufficiale dello Stato): albanese, catalano, croato, francese, francoprovenzale, friulano, germanico, greco, ladino, occitano, sardo e sloveno. Queste minoranze comprendono complessivamente circa 2,4–3 milioni di parlanti, distribuiti in 1.171 comuni appartenenti a 14 regioni italiane.La tutela prevista dalla legge si basa su un criterio territoriale, che collega i diritti linguistici e culturali a specifiche aree di insediamento storico. Le misure includono, tra le altre: l’uso della lingua minoritaria nella pubblica amministrazione; l’insegnamento nelle scuole; toponomastica bilingue; promozione culturale.
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I Rom e Sinti sono stati esclusi da tale riconoscimento perché considerati una minoranza non territorializzata, cioè diffusa sul territorio nazionale senza un’area geografica definita.
Questa impostazione ha prodotto conseguenze rilevanti:
- assenza di riconoscimento della lingua romanì;
- mancanza di strumenti di tutela culturale e linguistica;
- debolezza nella rappresentanza istituzionale;
- dipendenza da politiche sociali piuttosto che da diritti collettivi.
Diversi organismi internazionali, tra cui il Consiglio d’Europa, hanno segnalato questa lacuna, invitando l’Italia a sviluppare strumenti di tutela più inclusivi.
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Il nostro autore
Erjon Zeqo è ricercatore e project manager presso il Center for Autonomy Experience (CAE) e l’Institute for Minority Rights (IMR) di Eurac Research a Bolzano. Si occupa di diritti delle minoranze, migrazione e inclusione sociale, con particolare attenzione alle minoranze non territoriali e alle comunità Rom e Sinti. Da oltre trent’anni lavora su progetti nazionali ed europei nei settori della coesione sociale, della mediazione interculturale e dei diritti umani.
Foto: Gilberto Cavalli -
I tentativi di riforma e di riconoscimento
Un tentativo significativo di superare questo vuoto normativo è rappresentato dalla proposta di legge presentata dal senatore Francesco Palermo (vedi infobox sotto), che introduce un elemento innovativo nel panorama giuridico italiano: il passaggio da un modello di tutela delle minoranze basato sulla territorialità a uno fondato su una tutela di tipo personale.
A differenza della legge n. 482/1999, che riconosce diritti linguistici solo alle minoranze storicamente insediate in aree definite, la proposta mira a garantire diritti ai Rom e Sinti in quanto appartenenti a una comunità culturale, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica. Su questa base, il disegno di legge prevede il riconoscimento della lingua romanì, la promozione dell’identità culturale, il rafforzamento della partecipazione sociale e politica e l’adozione di misure di inclusione nei settori chiave come istruzione, lavoro e abitazione. Pur non essendo stato approvato, il DDL rappresenta un tentativo rilevante di adattare il diritto delle minoranze a una realtà “diffusa”, proponendo un modello più flessibile e in linea con gli standard europei.La proposta mirava a riconoscere Rom, Sinti e Caminanti come minoranza linguistica nazionale, introducendo un approccio basato su criteri storico-culturali piuttosto che geografici.
Nonostante il valore innovativo, tali iniziative non hanno portato a un riconoscimento normativo definitivo, lasciando invariata la situazione di esclusione.
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Proposta di legge presentata dal senatore Francesco Palermo (DDL n. 770)
Art. 1.
(Riconoscimento e tutela di Rom e Sinti quale minoranza linguistica)
1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura della minoranza dei Rom e dei Sinti, comunque denominata, che si trova sul suo territorio, in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in conformità alle norme internazionali e dell’Unione europea.
2. La tutela di cui al comma 1 mira a garantire alle persone appartenenti alle minoranze di cui al medesimo comma la pari dignità sociale, l’effettiva eguaglianza di trattamento, la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni dirette ed indirette, il godimento di specifici diritti linguistici e culturali nonché a rimuovere eventuali ostacoli economici, sociali e culturali che impediscono di fatto l’eguaglianza e la partecipazione alla ita sociale.
3. La Repubblica tutela le persone appartenenti alla minoranza di cui al comma 1 mediante le disposizioni di cui alla presente legge, nonché quelle previste dalle leggi e dai regolamenti adottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito delle loro competenze, in attuazione e ad integrazione delle norme statali, nonché mediante le misure contenute nei piani d’azione per l’inclusione sociale dei Rom e dei Sinti adottati in attuazione dell’articolo 36.
4. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica dei Rom e dei Sinti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge e dai relativi piani di attuazione.
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Il quadro europeo: modelli comparati
A livello europeo, la condizione dei Rom è affrontata attraverso strumenti più articolati. L’Unione europea ha adottato strategie specifiche per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom, riconoscendoli come minoranza di rilievo transnazionale.
In alcuni Paesi, inoltre, esistono forme di riconoscimento giuridico più avanzate:
- in Austria, Rom e Sinti sono riconosciuti come minoranza nazionale;
- in Svezia e Finlandia, sono inclusi tra le minoranze ufficiali con diritti linguistici;
- in diversi Paesi dell’Europa centro-orientale esistono forme di rappresentanza politica, sebbene spesso accompagnate da forti criticità sociali.
Questi modelli dimostrano che è possibile sviluppare strumenti di tutela anche in assenza di una chiara territorialità, attraverso approcci flessibili e inclusivi.Il quadro europeo: modelli comparati
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Memoria, riconoscimento e sfide contemporanee
Alla fragilità giuridica si aggiunge una memoria storica incompleta. Il genocidio dei Rom e Sinti durante il nazismo — noto come Porrajmos — ha causato centinaia di migliaia di vittime, ma è rimasto a lungo marginale nella narrazione pubblica europea.
Questa rimozione ha contribuito a rafforzare la posizione di marginalità delle comunità rom e sinti anche nel dopoguerra.
L'8 aprile non è solo un momento simbolico, ma un’occasione per riflettere sul rapporto tra diritto sostanziale, riconoscimento e inclusione di tutte le minoranze in Europa.
Oggi, la questione del riconoscimento si intreccia con nuove sfide, tra cui discriminazione sociale, esclusione economica e difficoltà di accesso ai diritti fondamentali.
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Il valore simbolico dell'8 aprile
Il caso dei Rom e Sinti mette in discussione i modelli tradizionali di tutela delle minoranze, basati prevalentemente su criteri territoriali.
La loro condizione evidenzia la necessità di sviluppare approcci più flessibili, capaci di riconoscere minoranze diffuse e transnazionali.
In questo senso, la Giornata dell'8 aprile non è solo un momento simbolico, ma un’occasione per riflettere sul rapporto tra diritto sostanziale, riconoscimento e inclusione di tutte le minoranze in Europa.
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Man sollte auch daran…
Man sollte auch daran erinnern, dass Roma und Sinti - in unserem Fall vor allem Sinti - vor dem Ersten Weltkrieg in Südtirol ein verhältnismäßig entspanntes Verhältnis zur Bevölkerung hatten. Sie waren als wandernde Handwerker und Erntehelfer unterwegs und wurden als solche akzeptiert. In einem gesamten Jahrgang (1913) der Zeitung „Brixener Chronik“ habe ich einen einzigen Artikel gefunden, in dem über „Zigeuner“ in abfälligen Tonfall berichtet wurde, während in jeder dritten Ausgabe ein Hassartikel gegen Juden zu finden ist. Die Nazi-Verbrechen haben das Verhältnis grundlegend zerstört und die Roma und Sinti in Südtirol auch dazu gebracht, auf die bis dahin von ihnen verwendete deutsche Sprache zu verzichten. Man kann sie verstehen.