“Legittima difesa, no a una nuova norma”
Sono all’esame del Parlamento diverse proposte di legge a riforma della vigente normativa sulla legittima difesa (articolo 52 del codice penale).
Al riguardo abbiamo chiesto il parere del presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane avvocato Beniamino Migliucci.
Salto.bz: Avvocato Migliucci, molti sostengono che sia necessario ed urgente modificare la disposizione normativa sulla legittima difesa. Lei è d’accordo?
Avvocato Beniamino Migliucci: No. La norma esiste e, se applicata in modo corretto, consente già di non ritenere punibile chi venga aggredito nella propria abitazione o nel negozio, dove esercita la propria attività economica. Di fronte ad ogni errata applicazione delle legge non si può pensare alla creazione di una nuova norma. L’esigenza di modificare l’attuale testo è una strumentazione populista al fine di conseguire il consenso elettorale e sfruttare il sia pur giustificato malessere dei cittadini.
Quali sono i punti di forza dell’attuale norma sulla legittima difesa?
In primo luogo, la norma già prevede la possibilità di difendersi in casa propria o dove si esercita la propria attività economica dalle aggressioni alla vita ed ai beni, perché il requisito della proporzione tra offesa e difesa viene presunto dalla legge. E poi esiste la figura dell’eccesso colposo della legittima difesa e la legittima difesa putativa: è l’argine posto dall’ordinamento giuridico per evitare che la persona offesa si faccia giustizia da sé.
Come è applicata dalla giurisprudenza la presunzione di proporzionalità tra la difesa e l’offesa nelle ipotesi di violazione di domicilio?
Nella sentenza n. 11610 del 09 febbraio 2011 la prima sezione della Cassazione penale ha affermato: “l’articolo 52, comma 2, del codice penale, introdotto dalla legge n. 59 del 2006, ha stabilito la presunzione della sussistenza del requisito della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione del domicilio dell’aggressore, ossia l’effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà del soggetto legittimato ad escluderne la presenza. In tal caso, l’uso dell’arma legittimamente detenuta è ritenuto proporzionato per legge, se finalizzato a difendere la propria o altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”.
Quali le conseguenze?
Nel corpo della sentenza si precisa che in presenza delle suddette condizioni non sia più rimesso al giudice il giudizio sulla proporzionalità della difesa all’offesa, essendo il rapporto di proporzionalità sussistente per legge, e questo sia in ipotesi di legittima difesa obiettivamente sussistente sia in ipotesi di legittima difesa putativa incolpevole (nella legittima difesa putativa una persona, a causa di errore di fatto, si crede minacciata da un pericolo che in effetti non esiste. Anche in questi casi l’azione di tale individuo non è ritenuta antigiuridica, ndr).
Quando l’interpretazione giurisprudenziale non deve secondo lei ritenersi corretta?
Quando il magistrato si discosta dalla legge e interpreta la norma in modo creativo e contro la ratio legis: si deve invece interpretare la norma in conformità al suo tenore letterale e ai principi costituzionali. E si deve sempre valutare il singolo caso concreto.
Perché in alcuni casi la vittima è stata costretta a risarcire l’aggressore?
A volte non si sono valorizzate la proporzione tra offesa e difesa, l’attualità del pericolo o il bilanciamento e proporzione tra i beni in gioco. Ad ogni modo, le errate applicazioni della norma non devono indurre a creare una nuova norma.
Nelle varie proposte di riforma figura quale condizione per applicare la legittima difesa il grave turbamento psichico della vittima del reato. L’introduzione di tale elemento porta a eliminare le incertezze talora esistenti nell’interpretazione della norma sulla legittima difesa?
No, anzi si creano maggiori complicazioni ed incertezze. Ed aumenta la discrezionalità dei giudici. Si sollevano diversi interrogativi: che cos’è il grave turbamento psichico? E’ una condizione accertabile dal punto di vista oggettivo o si tratta di un insieme di circostanze soggettive della situazione vissute dalla vittima del reato? Quando il turbamento psichico può definirsi grave e chi decide che esso sia grave? In quali casi si può sostenere che si possa configurare tale turbamento e in quali no?
Intanto, nel nostro Paese aumentano le persone che acquistano un’arma e che si recano al poligono di tiro. Armarsi è secondo lei una buona soluzione al dilagare dei crimini?
Sono contrario alla diffusione delle armi: essa può solo aumentare il numero dei morti. Si deve rifiutare l’idea del far west.
L’aumento del massimo edittale delle pene può portare ad una diminuzione di furti e rapine nelle abitazioni o di altri reati?
La pena di morte, laddove è in vigore, non costituisce un deterrente. Allo stesso modo non è risolutivo aggravare le sanzioni. Al contrario, vi è il rischio che il reo diventi solo più aggressivo nell’azione.
Cosa può fare allora lo Stato?
Lo Stato ha sicuramente il dovere di tutelare i cittadini. Fondamentale è la prevenzione sul territorio: un corretto presidio è certamente dissuasivo. Indispensabili sono altresì progressi nella società volti ad eliminare le condizioni di sofferenza e povertà.
Alcuni sostengono non sia giusto che nei casi di legittima difesa la vittima di un reato debba affrontare un processo. E’ d’accordo?
L’iscrizione di una persona nel registro degli indagati è un atto dovuto e di garanzia. Si deve sempre valutare il singolo caso concreto. Piuttosto le indagini devono avere tempi ragionevolmente brevi.
Molti lamentano l’incertezza della pena.
L’antidoto è la celebrazione di processi in tempi ragionevolmente brevi. La pena non deve, inoltre, essere irrogata mai troppo tardi rispetto alla commissione del fatto, ciò nell’interesse dell’indagato, della persona offesa e della collettività.
Vi è chi sostiene che taluni criminali non entrino neanche nel circuito penitenziario o vi permangano troppo poco.
Non è vero che non esista la possibilità di custodire cautelarmente in carcere chi ha commesso gravi reati. Per quanto poi invece riguarda l’esecuzione della pena in caso di condanna si deve osservare che il carcere, in generale, sia una buona fucina di altro carcere, crea solo recidive. Come previsto dalla Costituzione la pena deve avere una funzione rieducativa. Se non ci fossero le misure alternative, i costi per la società sarebbero maggiori. A livello statistico sono altissime le percentuali di detenuti ammessi a tali misure e che non delinquono più. E’ più facile che facciano notizia pochi casi di recidive che non i tanti casi positivi. I casi positivi non fanno notizia. Il senso di insicurezza e le relative paure sono spesso anche alimentate dai media e sono acuite a da una distorta percezione della realtà. Vi è una dicotomia tra la realtà e la percezione della stessa.
E’ favorevole all’istituzione di un fondo di garanzia per le vittime di furti e rapine?
Sì. Lo Stato deve essere assicurare la vicinanza al cittadino e risarcire chi subisce danni.
Lo Stato dovrebbe secondo lei provvedere anche alla rifusione delle spese legali in caso di riconoscimento della legittima difesa o in generale nei casi di assoluzione?
Sì. Ad ora lo Stato non riconosce nulla a chi viene assolto. Vi è solo l’indennizzo nei casi di ingiusta detenzione. Ma un procedimento penale che non si doveva sopportare porta con sé nocumento. E i danni, le spese e le sofferenze della persona devono essere ristorate.