I numeri del 730

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Da ieri (15 maggio) sul sito dell’Agenzia delle Entrate (AE) sarà possibile modificare o confermare la propria dichiarazione precompilata. Da qualche anno, infatti, l’Agenzia mette a disposizione nella pagina personale di ogni contribuente una dichiarazione dei redditi semplificata che elabora i dati inviati alla AE da datori di lavoro, farmacie, fondi pensione, università…Per fornire un quadro abbastanza dettagliato dei redditi da lavoro o da pensione e delle spese relative all’anno di liquidazione. Se, però, per i titolari di Partita Iva la dichiarazione risulta essere più complessa, specialmente per chi non usufruisce del regime forfettario, per pensionati e dipendenti la liquidazione delle imposte avviene tramite il modello 730. Tale modello si compone di diversi quadri, dedicati alle diverse componenti del reddito del contribuente sulle quali verranno calcolate poi le imposte da liquidare. La dichiarazione viene effettuata l’anno successivo per l’anno solare precedente, quindi, nel 2025 verranno liquidati i redditi relativi al 2024. Per il 2024 il Governo ha deciso di eliminare un’aliquota, passando da un sistema da 4 a 3 scaglioni:
fino a 28.000 € aliquota del 23%,
da 28.001 a 50.000 € aliquota del 35%,
- da 50.001 € aliquota del 43%.
Nel modello base del 730 è possibile esaminare la situazione patrimoniale riguardante i terreni e i fabbricati (rispettivamente quadro A e quadro B), i redditi da lavoro dipendente e assimilati (quadro C), i redditi diversi (quadro D) e i vari oneri (quadro E), mentre, in alto, nella pagina iniziale, sono indicati i dati del contribuente: oltre al nome e al codice fiscale la residenza è necessaria per stabilire quali siano le addizionali regionali e comunali da calcolare, in Trentino-Alto Adige viene calcolata un’addizionale provinciale, mentre solamente alcuni comuni hanno deciso di applicare l’addizionale comunale.
Mediante il 730 è possibile liquidare anche le imposte relative all’affitto di immobili, indicando nel quadro B il canone di locazione relativo all’immobile interessato, specificando i giorni di competenza e la percentuale di proprietà. Nel caso di nuda proprietà è l’usufruttuario ad indicare il bene nella propria dichiarazione.
Il cuore del 730 rimane, però, il quadro C, relativo ai redditi da lavoro dipendente o da pensione, in cui la certificazione unica (CU) o le varie CU confluiscono per determinare il reddito guadagnato, nella stessa sezione vanno inoltre indicati eventuali assegni di mantenimento percepiti dall’ex coniuge per il proprio mantenimento (ma non per quello dei figli) ed eventuali pensioni estere, con alcune eccezioni, come nel caso della pensione svizzera (da non dichiarare).
Se vi sono più CU, tutte dovranno comparire nel 730, insieme alle eventuali ritenute effettuate dal datore di lavoro, il quale agisce come sostituto d’imposta. Il contribuente che nell’anno di imposta ha percepito più di un reddito è obbligato ad effettuare il 730: ogni datore di lavoro, infatti, effettua una ritenuta in base a quanto egli stesso versa, non tenendo conto di eventuali altre entrate. Per questo motivo solo mediante la dichiarazione dei redditi è possibile determinare l’esatta somma dei redditi e l’effettiva IRPEF dovuta. Capita spesso che coloro che percepiscono più di un solo reddito si trovino nella condizione di dover liquidare l’imposta dovuta con il 730 e si ritrovino, quindi, in una condizione di debito nei confronti dell’AE, questo è dovuto principalmente:
Al cambio di aliquota: ogni singolo reddito non supera la propria aliquota di competenza ma la somma dei redditi fa scattare lo scaglione successivo.
Al non versamento delle imposte: se il singolo reddito percepito rimane sotto gli 8.500 euro la detrazione per lavoro dipendente, o per pensione, copre l’intera IRPEF dovuta, ma la somma dei redditi può superare tale limite e far scattare le aliquote.
Alla restituzione del trattamento integrativo non spettante: per coloro che percepiscono un reddito tra gli 8.500 e i 15.000 euro è previsto un trattamento integrativo (ex bonus Renzi) di 100 € mensili calcolabile in base ai giorni di lavoro effettuati (maggiore è il periodo di lavoro, maggiore sarà il bonus, che spetterà per l’intera somma di 1200 euro annui a coloro che hanno lavorato 365 giorni), se però la somma dei redditi eccede i 15.000 euro il trattamento dovrà essere restituito.
In caso di debito l’AE preleva anche degli acconti, per l’eventuale debito dell’anno d’imposta successivo:
Se il debito non supera i 51,65€: l’acconto non è dovuto.
Se il debito è pari o inferiore ai 257,52€: l’acconto verrà versato in un’unica rata entro il 30 novembre dell’anno della dichiarazione.
Se, invece, il debito è superiore ai 257,52€: l’acconto verrà diviso in due tranche, la prima, pari al 40%, da versare entro il 30 di giugno e la seconda, pari al 60%, da versare entro il 30 novembre.
Il versamento di novembre avviene in un’unica soluzione, mentre quello relativo a giugno è rateizzabile. Nel caso non si vada a debito nell’anno d’imposta successivo, l’acconto verrà restituito, sempre tramite dichiarazione.
Per evitare di avere un debito ingente è possibile adottare alcune strategie:
Conguaglio tra CU: se si hanno più datori di lavoro consecutivi è possibile chiedere al datore di lavoro precedente una CU provvisoria che potrà essere inviata al datore di lavoro successivo per permettere l’armonizzazione della tassazione e delle detrazioni.
Lavoro in contemporanea: se si hanno più lavori nello stesso tempo, ad esempio due part-time, si può chiedere al datore di lavoro di innalzare l’aliquota o di eliminare le detrazioni spettanti. l’IRPEF dovuta è sempre la stessa, ma avendola versata durante i 12 mesi dell’anno di imposta si potrà evitare un alto debito al momento della dichiarazione, assieme al versamento degli acconti, con eventuale restituzione dell’IRPEF eccedente alla fine del calcolo generale;
Richiesta di non versamento del trattamento integrativo: se si è in dubbio sul superamento delle soglie per il trattamento integrativo si può chiedere al datore di lavoro di non erogarlo, nel caso se ne avesse diritto questo verrà comunque erogato tramite 730.
Il 730 può essere presentato entro il 30 settembre, nel caso di debito, però, è conveniente presentare con anticipo la dichiarazione, per avere a disposizione un numero maggiore di mesi su cui effettuare una rateizzazione. Si può provvedere alla liquidazione dell'imposta risultate dalla dichiarazione tramite F24, un modello emesso per il pagamento dei tributi, da pagare in banca, alla posta o tramite e-banking, o, in caso di presenza di un rapporto di lavoro valido per tutta la durata del pagamento (ad esempio, in caso di II acconto, fino a dicembre), si può scegliere il prelievo diretto tramite busta paga, indicando i dati del datore di lavoro.