Sad sconfitta al Tar
Niente da fare per Sad. La via della giustizia amministrativa, almeno nel primo grado a Bolzano, è sbarrata. In un’articolata sentenza che contiene 114 argomentazioni in “fatto” e “diritto” il Tar ha rigettato il ricorso presentato dall’azienda di Gatterer contro il contratto di servizio stipulato fra Provincia e Sasa, l’inhouse per il trasporto collettivo partecipata da Palazzo Widmann e dai Comuni di Bolzano, Merano, Laives.
No quindi all’annullamento dell’accordo valido dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2029.
La sentenza
Con la sentenza i giudici Alda Dellantonio (presidente), Sarre Pirrone (estensore), Edith Engl e Michele Menestrina hanno respinto “per infondatezza” la domanda di declaratoria dell’inefficacia del contratto, in quanto i motivi di ricorso sono ritenuti “in parte inammissibili ed in parte infondati”. Sad dovrà pagare 3.000 euro di spese processuali per ciascuno dei soggetti citati: oltre alla Provincia e ai tre Comuni anche la controinteressata Sasa spa.
Nel merito con il ricorso si chiedeva l’annullamento della delibera della giunta provinciale di Bolzano, la numero 1126 del 17 dicembre 2019, sull’affidamento in house, al cui interno è stato approvato il contratto di servizio per il periodo dallo 01.01.2020 al 31.12.2029”, nonché della relazione allegata e di ogni altro atto presupposto.
Contestati dagli avvocati di Sad anche l’avviso di preinformazione pubblicato il 29 novembre 2017 per l’affidamento in house e le delibere della Provincia e dei Comuni di Bolzano, Merano e Laives sulla trasformazione inhouse della spa.
Lo stesso tribunale riconosce che la vertenza in questione “si inquadra nell’ambito di una serie di contenziosi insorti tra l’odierna ricorrente e la Provincia in materia di affidamento di servizi trasporto pubblico locale (TPL)”. Una situazione collegabile “alla prolungata fase di transizione che il settore del TPL sta vivendo in Alto Adige” in seguito alla riforma della legge 15 del 2015 che “segna il passaggio dai tradizionali moduli gestionali concessori al sistema di derivazione eurounitaria basato sull’alternativa tra autoproduzione (gestione diretta in economia o tramite soggetto terzo sottoposto a controllo analogo) ed esternalizzazione tramite stipula di contratti di servizio con operatori individuati all’esito di procedure selettive”.
Sad d’altro canto, ricordano i giudici, “agisce nella sua veste di operatore del settore della mobilità di persone, nonché di principale concessionario (in scadenza) dei servizi extraurbani di trasporto di persone in Provincia di Bolzano”. “Le relative concessioni di linea (in parte risalenti al 1966) sono state rinnovate, da ultimo, nel 2009 fino al 31 novembre 2018, per poi essere prorogate a tutto il 31 novembre 2020”.
Maggiore economicità “solo apparente”
Complessa l’argomentazione circa le ragioni addotte dai magistrati per motivare il rigetto del ricorso. “In primo luogo - precisa la sentenza -, va tenuto fermo il principio sancito dalla Corte di giustizia Ue (sentenza 24.10.2019) per cui, nel settore a concorrenza regolata del TPL non è configurabile un obbligo di sottoporre a valutazione comparativa tutte le offerte eventualmente pervenute”.
Nel provvedimento si riconosce che l’analisi comparativa di mercato è stata “comunque svolta dalla Provincia”, sulla base “dei principali benchmark di riferimento” rilevati nell’ambito di uno studio coordinato dall’Associazione di categoria delle aziende pubbliche operanti nel settore del TPL (Asstra).
Dall’analisi condotta sui dati riferiti al periodo 2015-2017, relativi ad un campione di 115 aziende, sarebbe emersa “la caratteristica del mercato rilevante per cui le imprese extraurbane e ‘miste’ presentano costi per vettura-chilometro stabilmente inferiori (2,69 e 3,30 euro a chilometro) rispetto a quelli propri delle imprese di trasporto urbano (4,53 euro a chilometro)”. Ecco perché, secondo i magistrati, l’offerta dell’azienda privata attiva in particolare nell’extraurbano sarebbe più conveniente. “Anche sotto il cennato profilo - viene precisato - si spiega quindi l’apparente maggiore economicità dell’offerta Sad”. La scelta effettuata dalla Provincia sulla base di tali parametri è dunque ritenuta corretta da parte del Tar.