Twenty, cosa può accadere ora?
Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato una ricostruzione del caso Twenty in cui di davano per scontate alcune cose che secondo autorevoli giuristi risultano, invece, fuorvianti rispetto ai possibili rischi per le pubbliche amministrazioni coinvolte. Intervistato sabato dal quotidiano Alto Adige, alla domanda sulla sensatezza di applicare una leggina che è stata impugnata dal governo davanti alla Corte costituzionale, il segretario generale della Provincia, Eros Magnago, rispondeva, secco: "Ma chi sarebbe il pazzo che applica una legge sub iudice? Quelli impugnati davanti alla Corte sono i commi 1 e 2 dell’articolo 94 della legge provinciale 9 del 2018 in materia di territorio e paesaggio, che riguardano la quantificazione delle sanzioni. Il comma 4 che non è stato impugnato e prevede che nelle more dell’eliminazione dei vizi rilevati in una determinata procedura, nel caso specifico la mancanza di una gara per individuare la location del centro commerciale, sono fatti salvi gli usi in atto". Come a dire: ci avete presi per dei dilettanti?
Per provare a capirne di più, ho chiesto dei pareri a due super esperti della materia non coivolti direttamente nella vicenda che hanno però letto a fondo le carte. E così, non avendo sufficienti conoscenze giuridiche per fare delle mie obiezioni, mi sono trovato casualmente a moderare una sorta di dibattito a distanza via whatsapp. Inoltravo i messaggi in forma anonima: "Per lei il centro commerciale va chiuso subito, ma per un altro autorevole avvocato, vale il comma 4. Queste le sue valutazioni ....". Dopodiché dall'altra voce ricevevo un argomentato ribaltamento di prospettiva. Così, nell'arco di una giornata di botta e risposta, ho potuto rafforzare la convinzione che il diritto in certi ambiti può essere un’opinione e che non vorrei essere nei panni di nessuno dei "decisori",
Per il resto rimane valida la ricostruzione allucinante su come è nata la leggina salva Twenty e sul disastro amministrativo scientemente compiuto una dozzina di anni fa, ma, come detto, vengono meno le valutazioni sul “coraggio amministrativo” degli enti coinvolti. Provincia e Comune non sono guidati da eroi pronti al sacrificio, ma tengono aperto il Twenty perché sono convinti che il comma 4 di una legge modificata alle 3 del mattino con un'operazione piuttosto opaca, sia applicabile. Autorevoli giuristi ritengono invece che l’intero articolo di legge sia stato oggetto di impugnazione e che quindi i funzionari stiano moltiplicando i loro rischi personali. Ma tant'è. Bisogna attendere solo gli sviluppi per capire chi ha ragione. E spesso non si tratta neppure di ragione o torto, ma di creatività amministrativa corroborata da spregiudicatezza politica a livello romano. Anche così si può "avere ragione".
Prima di mettere a contronto le opinioni dell' Avvocato A (convinto che, purtroppo per i dipendenti, il Twenty vada chiuso subito) e dell'Avvocato B (convinto che la lex Twenty sia sufficiente per tenerlo aperto) è purtroppo necessario riprodurre i commi 1, 2 e 4 dell’art. 94 della Legge territorio e paesaggio come emendati a gennaio con il sotterfugio d’altri tempi. Il testo è solo leggermente semplificato e contiene qua e là incisi e commenti esplicativi.
Cosa dice la Lex Twenty
Comma 1: In caso di annullamento del titolo abilitativo (la concessione per l’ampliamento), qualora in base a motivata valutazione non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o il ripristino dello stato dei luoghi, anche in considerazione dell’esigenza di bilanciamento con i contrapposti interessi di salvaguardia delle attività legittimamente espletate (e cioè: visto che il Twenty esiste e ormai vi lavorano 500 persone), l’autorità preposta alla vigilanza applica una sanzione pecuniaria, tenuto conto del danno urbanistico arrecato dalla trasformazione del territorio (danno arrecato da Podini perché autorizzato dall’autorità anche preposta alla vigilanza). L’ammontare della sanzione pecuniaria varia in ragione della gravità degli abusi da 0,8 a 2,5 volte l’importo del costo di costruzione (si tratta di importi incomprensibilmente abbassati rispetto alla prima stesura, e, già questo fa capire la malafede degli estensori della leggina, fra i quali pare vi sia anche un avvocato che non lavora per la PA; ma inoltre, osserva il governo, le sanzioni restano anche parecchio più basse rispetto a se si calcolasse il valore venale degli edifici come previsto giustamente dal Testo unico dell’edilizia; e questo getta parecchie ulteriori ombre e spiega il modo subdolo con cui si è operato per far approvare la leggina a gennaio 2022. Le sanzioni per un centro commerciale che produce indicibili profitti sono uguali a quelle per un edificio non commerciale? Ma come si fa?)
Comma 2: Nel caso in cui, al momento dell’irrogazione della sanzione pecuniaria (…) le opere eseguite in base al titolo annullato risultino conformi al quadro normativo e alle previsioni urbanistiche a tale momento vigenti, l’autorità preposta alla vigilanza dispone la riduzione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, commisurandola alla durata dell’abuso, e la restituzione senza interessi delle somme eventualmente versate in eccesso
Comma 4: Nelle more della rimozione dei vizi delle procedure amministrative relative al rilascio del titolo ovvero alla formazione delle disposizioni urbanistiche su cui questo si fonda, nonché nelle more del procedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, sono fatti salvi gli usi in atto derivanti dal titolo abilitativo annullato (qui la volgarizzazione del testo è stata efficacemente fatta da Eros Magnago: nelle more dell’eliminazione dei vizi rilevati in una determinata procedura, nel caso specifico la mancanza di una gara per individuare la location del centro commerciale, sono fatti salvi gli usi in atto).
Il caso Twenty for dummies
Ecco dunque il dialogo a distanza tra giuristi.
Avvocato A: "Magnago sbaglia. Dal governo è stato impugnato l'intero art. 4 - comma 10 - della l.p. 10.01.2022, n. 1, che ha introdotto il nuovo art. 94 della l.p. 9/18! Mi sono già consultato con altri giuristi. La Provincia prende un granchio. Il Twenty è già morto".
Giro il messaggio all’Avvocato B, che risponde.
"Bisogna leggere l'intero ricorso, ed è chiarissimo che riguarda solo i commi 1 e 2: vedi conclusioni nell’ultimo paragrafo del ricorso. La Corte costituzionale non può andare e non andrà oltre il chiesto (conformità tra chiesto e pronunciato). D’altronde in nessuna parte del dell’argomentazione del ricorso si fa il benché minimo accenno alla tematica del comma 4. Inoltre, per costante orientamento della Corte, il ricorso dell’Avvocatura è legato alla deliberazione di impugnazione del Consiglio dei Ministri, che non va oltre i primi due commi del nuovo articolo 94: vada a vedere sul sito del Ministero delle regioni e cerchi la delibera".
Vado sul sito e la delibera del ministero, leggibile qui, corrisponde in effetti alle conclusioni del ricorso dell’Avvocatura dello Stato nel quale si legge:
“Conclusivamente, l'articolo 4, comma 10, della legge provinciale n. 1 del 2022, nella parte in cui introduce il nuovo articolo 94, corrimi 1 e 2, nella legge urbanistica provinciale n. 9 del 2018, è illegittimo perché viola gli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia (…)”.Subito dopo si legge che P.T.M (per tali motivi) “Il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati ed illustrati, l'art.4, comma 10, della legge della Provincia di Bolzano." Comunque da perderci la testa, se non si è addetti ai lavori.
Torniamo allora al dibattito fra esperti di diritto amministrativo, che si era fermato a B che diceva ad A che Roma ha impugnato solo i primi due commi.
Replica l’Avvocato A:
"Non sono assolutamente d'accordo! A parte il fatto che il comma 4 è una diretta conseguenza dei commi 1 e 2, per cui, travolti quelli, viene ovviamente travolto pure anch'esso. In ogni caso il governo ha chiesto l'annullamento dell'intero art. 94, anche l'avvocato a cui lei si è rivolto, sbaglia. Se la Corte annulla quella possibilità di sanatoria, è ovvio e automatico che annulli anche la possibilità di mantenere in funzione un abuso conclamato, la cui eventuale persistenza a quella sanatoria risulta vincolata. Inoltre, non è possibile che il Twenty possa tenere aperto in corso di procedura Puc, visto che questa non sarà comunque avviata prima dell’esito della gara a monte. Morale: chi non chiude si becca una denuncia e una richiesta risarcitoria milionaria!"
Inoltro il messaggio e l’Avvocato B risponde:
“I primi due commi riguardano solo il quantum della sanzione (e di questo si lamenta il Governo); il comma 4 è la vera novità, completamente indipendente della misura della sanzione e della definizione della rimovibilità del vizio, ma è sfuggita al Governo e la Corte non può andare e non andrà oltre la domanda; non può tirare dentro d‘ufficio il comma 4. Peccato, perché è il comma 4 la vera nefandezza giuridica”.
Dopo qualche ora l’Avvocato A concede qualcosa a B ma resta della sua opinione.
"E’ vero che nelle conclusioni si evince che il ricorso concerne i commi 1 e 2, e in linea di principio valgono le conclusioni dell’ultimo paragrafo. Ma qui, ribadisco, le questioni sono indissolubilmente legate, se viene meno la sanatoria, viene meno anche il "congelamento" da essa previsto. Tanto è vero che non certo a caso il governo chiede l'annullamento di tutto l'art. 94. Se Caramaschi vuol rischiare di pagare di persona per una interpretazione comunque opinabile di una disposizione palesemente introdotta 10 mesi fa al mero scopo di salvare il Twenty, che cozza contro tutti i principi nazionali che regolano la sanatoria urbanistica, è naturalmente libero di farlo. Ammesso e non concesso che passi la lettura opposta, che io comunque contesto decisamente perché è meramente formalistica e non sostanziale, vale il problema ulteriore: ferma restando la difficoltà estrema di ri-bandire una nuova gara con le condizioni mutate, ribadisco che a mio avviso non è comunque giuridicamente possibile che il Twenty possa nel frattempo tenere aperto sulla base del predetto art. 94 - e cioè in corso di procedura di modifica Puc - visto che questa non sarà comunque avviata prima dell’esito della gara a monte".
Lo scenario
Le due visioni giuridiche non collimano neppure sul "cosa succede ora".
Anche B, finora schierato nettamente con la lettura tranquillizzante data da Provincia e Comune, concede qualcosa ad A e scrive.
"E‘ tutto azzerato. Quindi credo che verrà fatta la nuova gara come la si sarebbe dovuta fare allora, vedendo chi partecipa (probabile Aspiag, ma anche Tosolini, ...forse ora anche Benko?). Il problema è che se non vince Podini, occorre trovare una diversa soluzione e cioè cambiare la legge e ammettere più di un centro commerciale. Ma a questo punto serve un risarcimento per Aspiag da “contrattare“, magari in termini urbanistici. La SVP è maestra in queste mosse tipiche di altre latitudini. E i polli romani (destri come sinistri) si faranno, come sempre, fregare con qualche balla che gli raccontano i deputati o senatori Svp. Sicuro al 100%. La nomina di un commissario? Nel caso dovrà semplicemente adottare i provvedimenti di contestazione delle irregolarità (che già dovrebbe fare il Comune) e dare avvio il nuovo procedimento di gara sul sito del centro commerciale. Ma vedrà che non ci sarà nessun commissario (che presuppone l’inerzia dell’amministrazione) perché in tal senso si attiveranno già Comune e Provincia. E poi il commissario dev’essere nominato dal TAR, il quale deve sempre dare prima un termine all’amministrazione per attivarsi".
In serata arriva un ulteriore concessione di B ad A.
"A dire il vero, c’è un punto anche sostanziale nell’impugnazione del comma 1, ossia dove il Governo contesta i criteri previsti per ammettere la sanzione anziché la rimozione, cioè il famoso “bilanciamento”; ma anche questo non tocca il regime transitorio dell’articolo 4, ma semmai in radice la possibilità di sanare o meno; questo è in effetti abbastanza insidioso per Provincia/Comune e Podini. Il Governo, a ragione, sostiene che prima deve venire il ripristino della situazione legale, e quindi l’effettiva rimozione di quella illegale, e che la cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso edilizio (sostituzione con la sanzione pecuniaria e mantenimento della situazione) dev’essere l’eccezione. Invece il nuovo comma 1 ha capovolto questo ordine".
Per l’Avvocato A infine:
“In caso di inerzia di Caramaschi, ad Aspiag basterebbe rivolgersi al Tar di Bolzano, per pretendere l'esecuzione del giudicato amministrativo contro il Twenty, visto che il Consiglio di Stato ha semplicemente confermato le due sentenze di primo grado, il che significa che ci vorrebbero pochissimi giorni per arrivare alla chiusura, e a quel punto non vorrei essere al posto del Sindaco...”
Insomma, la materia è complessa e molto scivolosa. A prescindere dalla direzione che verrà presa, i quesiti aperti restano, dunque, molti. A quanto pare, per rimuovere i vizi, si farà per la prima volta una gara. Bene.
- Se la gara viene vinta dal Twenty di Podini (importante è che fra i criteri allora non si faccia cenno alle questioni legate al traffico) gli altri attori cosa fanno? Al di là della praticabilità giuridica è credibile una gara in cui vince l’ attore che è in grado di partecipare con il prodotto oggetto stesso della gara già finito? Non solo prodotto finito, ma utilizzato da decine di migliaia cittadini da 12 anni? E la Bolzano di oggi è la stessa di allora? Non sembrerebbe la conclusione comica e surreale di uno tra i peggiori pateracchi amministrativi del quarto di secolo a guida Luis Durnwalder? E Aspiag, poi cosa fa? Se la mette via, sapendo di essere stata danneggiata per la mancata procedura di 12 anni fa?
- Podini non vince la gara. E allora poi viene chiuso il Twenty? Podini ha ampliato il Twenty unicamente perché “i custodi della legge” gli hanno dato tutte le autorizzazioni, altrimenti si sarebbe tenuto il suo mezzo centro commerciale nato in modo già quello piuttosto garibaldino. Se anche avesse accumulato dei fantastiliardi grazie al Twenty bis, perché ora dovrebbe rimetterci lui e non chi, sbagliando, ha concesso delle autorizzazioni che non doveva dare?
Dunque, fingiamo che non vinca Podini e che, poi, a furor di popolo, o creando i presupposti normativi, il Twenty resti aperto. Bene. Il secondo centro commerciale (Aspiag ?) sarà infinitamente meno redditizio rispetto a quanto lo sarebbe stato come “unico centro commerciale” 12 anni fa. Di nuovo: le condizioni non possono essere le stesse. Come si compensa? Che credibilità può avere una gara del genere?
"ho potuto rafforzare la
"ho potuto rafforzare la convinzione che il diritto in certi ambiti può essere un’opinione". Mi scusi, e in quali ambiti non lo è? Se c'è gente che emette una sentenza dove afferma che chi, dopo 5 mesi di attività telluriche, non è fuggito dall'edificio, nonostante le rassicurazioni dello Stato, e quindi gli spetta il 30% di risarcimento in meno? Dove sarebbe la non interpretazione?
La verità è che il Diritto in Italia non esiste! Il mondo giuridico è a uso e consumo di chi ci lavora e quindi bisogna sperare di non averci a che fare. E lo dico in forza del fatto che mio papà ci lavorava in quel mondo. I deboli quasi mai vengono tutelati.
Io sono abituato a risolvere problemi e in questa situazione l'unico modo è permettere ad Aspiag di creare il proprio centro commerciale (cosa di cui sono favorevole) (e pure a Tosolini). Così si smetterà anche di spendere i soldi dei contribuenti.
In reply to "ho potuto rafforzare la by Massimo Mollica
Sì, ha ragione. La frase è un
Sì, ha ragione. La frase è un po' infelice. E' che non mi rassegno all'idea. Teoricamente non dovrebbe essere così.
In reply to Sì, ha ragione. La frase è un by Fabio Gobbato
Mi permetta di farLe i
Mi permetta di farLe i complimenti per l'ottimo lavoro svolto in questa inchiesta. E' il giornalismo che voglio, un po' alla Enzo Biagi, che pubblica i fatti e fa parlare i responsabili del settore. Non è spettacolo ma giornalismo.
In un territorio come il
In un territorio come il nostro è difficile dare applicazione al principio generale di libertà di concorrenza. Esso si scontra con una resistenza diffusa . Le motivazioni sono comprensibili e di natura storica, culturale e geopolitica. Ma non si scappa: l'Unione Europea e la moltiplicazione dei soggetti concorrenti ci costringeranno sempre più ad adeguarci al metodo del confronto competitivo anche nei settori finora tenuti al riparo. Non sarà una passeggiata, qualcuno ne sarà danneggiato, ma il bilancio potrà essere complessivamente positivo, se l'Ente Pubblico imposterà regole chiare e farà da arbitro imparziale. Occhio che la storia non finisce col Twenty: in vista c'è la gara per la gestione dell'A22, la gara per la gestione delle centrali idroelettriche, il trasporto pubblico locale, ecc.
In reply to In un territorio come il by Alberto Stenico
L'Unione Europea si e'
L'Unione Europea si e' dimenticata di specificare in caso di contraddizione tra la liberta' di concorrenza e la difesa dell'ambiente quale delle due abbia priorita'. Vogliamo un volo Bolzano-Londra con 100 passeggeri oppure dieci voli con dieci passeggeri ciascuno, low-cost, of course? Per la Commissione la risposta non puo' che essere una sola, dieci voli. 400 milioni di cittadini europei hanno pieno diritto di fare la patente da camionista, acquistare un mezzo e proporre i propri servizi sull'Autobrennero. Chi mai potrebbe direi di no? I burocrati brussellesi dell'Ufficio concorrenza gongolerebbero a questa prospettiva. Greta e' stata dimenticata da un pezzo.
Ancor peggio sarebbe con questioni strategiche, dove la UE non ci sente proprio.
Se vogliamo che le centrali idroelettriche vengano vendute a un fondo di investimento con sede in Nebraska, tassazione olandese e prezzi in crescita italiani siamo sulla strada giusta. Perche' tenere SASA quando ci sono certamente societa' rumene o sudafricane pronte a subentrare? Consoliamoci, quando in quei paesi ci sara' penuria di autisti potremo trovare lavoro li'.