“No al baratto”

Hanno bussato alle porte del Centro tutela consumatori alcuni azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano, il motivo: domandare se l’istituto di credito avesse o meno il diritto di assoggettare la partecipazione dei soci alla (“scottante”) assemblea prevista per il prossimo 31 maggio a determinate condizioni. La risposta di Sparkasse ai soci che intendevano prenotare la loro partecipazione è stata la seguente: “l’invito quietanzato” può essere rilasciato solo a coloro che abbiano debitamente compilato il questionario Mifid le cui normative riguardano in sostanza la tutela degli investitori, che “non hanno nulla a che vedere con il diritto societario, e tanto meno possono essere ricondotte alla convocazione di un'assemblea dei soci - riferisce il CTCU -. Un simile modus operandi è da qualificare per lo meno come curioso: si potrebbe anche avere l'impressione che la Cassa di Risparmio, così facendo, tenti di rendere quantomeno difficoltosa la partecipazione di soci che già di per loro potrebbero essere arrabbiati”.
Il profilo di rischio andrebbe compilato prima dell’acquisto di un prodotto finanziario, per permettere al consulente finanziario di offrire il prodotto più adeguato al cliente, specifica l’associazione dei consumatori. Nel profilo di rischio, fra le altre cose, vengono trattate questioni relative allo scopo dell'investimento (durata, rischio, rendimento), alla situazione finanziaria dell'investitore nonché riguardo alle conoscenze ed alle esperienze dell'investitore nel settore finanziario. La CONSOB, nel suo provvedimento del 22 gennaio 2016 ha rimarcato alla Cassa di Risparmio sistematiche violazioni delle norme a tutela degli investitori, in particolar modo legate alla redazione dei profili di rischio.
“Reagendo a tale provvedimento, la Cassa di Risparmio ha redatto un nuovo questionario Mifid. Da mesi si sta ora tentando di raccogliere tali nuovi questionari. Sembra che i clienti non siano molto disponibili alla compilazione degli stessi, altrimenti difficilmente si spiegano i motivi di simili azioni. Il diritto alla partecipazione all'assemblea dei soci non può e non deve però essere assoggettato a una tale – o anche diversa – condizione. Irregolarità nella convocazione dell'assemblea potrebbero anche, in ultima ratio, determinare la nullità delle delibere prese dalla stessa assemblea”, conclude il CTCU.