Politics | Riforma Costituzione

Addio Democrazia Diretta

Come cambiano gli strumenti di Democrazia Diretta se vince il SI al Referendum
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Foto: Salto.bz

Gli art. 71 e 75 della Costituzione sono quelli che regolano sia pur miserevolmente gli strumenti di Democrazia Diretta.

L'art. 71 recita: … Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Il Parlamento avrebbe dovuto fare un regolamento che indicasse i tempi di discussione delle proposte ma non è mai stato fatto. Infatti i cassetti di Camera e Senato sono pieni di proposte di legge mai discusse.

L'art. 75 si occupa del solo referendum abrogativo e dice: E` indetto referendum popolare [cfr. art. 87 c. 6] per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [cfr. artt. 7677], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Un quorum del 50% quindi.

Un referendum vale 5 anni dopodiché può essere dimenticato e ripresentata la legge abrogata.

Questa è comunque la costituzione attualmente in vigore. Ma cosa succederà con la riforma costituzionale voluta dal governo che per un soffio non è stata approvata e ora è soggetta referendum?

Il testo dell'art. 71 resta uguale, cambia solo una parolina: il cinquantamila diventa centocinquantamila! Il Triplo!!! Ecco il testo: Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.

Triplicato il numero delle firme necessarie!!! Ancora si rimanda a modalità di attuazione!! Campa cavallo … Presentare leggi di iniziativa popolare oltre che più difficile diventerà inutile.

L'art. 75 invece cambia cosi: La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Se la richiesta di referendum è avanzata da 800.000 elettori invece che 500.000 , allora il quorum non è più il 50% ma la maggioranza di quanti hanno votato alle ultime elezioni. Alle elezioni del 2013 hanno votato il 75% degli aventi diritto Quindi un quorum del 37%. E il PD lo vende come un regalo, una facilitazione. Evidentemente non hanno mai raccolto firme e non sanno quanto sia difficile raccogliere 800.000 firme in tre mesi senza un'organizzazione strutturata e capillare come quella dei partiti. Di fatto è un affossamento dell'istituto referendario peraltro limitato alla sola abrogazione di leggi o parti di esse.

Non c'è nemmeno una garanzia che il risultato referendario venga rispettato come è successo con il referendum del 2011 sull'acqua, disatteso dal primo giorno.