Chronicle | Violenza

Molestie sul lavoro: donne a rischio

L’ILO ha emanato, in occasione del suo centenario, le prime norme internazionali sul tema delle "Violenza e molestie nel mondo del lavoro".
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Foto: Cgil Firenze

L'Organizzazione internazionale del lavoro è l’unica agenzia delle Nazioni Unite con una struttura tripartita tra rappresentanti dei governi, degli imprenditori e dei lavoratori. I dati forniti sono drammatici. Il 35% delle donne nel mondo subisce violenza. Tra il 40 e il 50 per cento delle donne subisce avance sessuali indesiderate, contatti fisici o altre forme di molestie sessuali sul lavoro. Per questo motivo i sindacati chiedono da anni un accordo internazionale in materia di violenza sul lavoro da parte dell'ILO. Dopo trattative lunghe e difficili, nella Conferenza annuale a Ginevra del 2019, anno in cui l’organizzazione festeggia il suo centenario, l'accordo è stato ratificato. In esso sono contenuti i primi standard internazionali contro la violenza e le molestie nel mondo del lavoro.

Nella premessa si legge: "I membri (186 ndr) dovranno trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro nella legislazione relativa al lavoro e all’impiego, alla salute e alla sicurezza sul lavoro, all’eguaglianza e alla non discriminazione, e nel diritto penale, se del caso". Va poi garantito il diritto alla contrattazione e alla libera associazione.Vanno stabilite norme che garantiscano la contrattazione per "prevenire la violenza e le molestie e intervenire nei confronti delle stesse e, nella misura del possibile, attenuare l’impatto della violenza domestica nel mondo del lavoro". La norma dovrebbe prevedere che i lavoratori e i loro rappresentanti partecipino allo sviluppo, all’attuazione e al monitoraggio della politica relativa al luogo di lavoro.

Si chiede di implementare una serie di proposte nella legislazione nazionale tra i quali spiccano:

  • che la violenza e le molestie non saranno tollerate e l'istituzione di programmi di prevenzione

  • definizione dei diritti e delle responsabilità dei lavoratori e dei datori di lavoro e che tutte le segnalazioni vanno prese in considerazione

  • la salvaguardia della privacy e della riservatezza assieme a misure di protezione di chi denuncia, delle vittime e dei testimoni e contro la vittimizzazione e le ritorsioni

  • attuare una valutazione del rischio tenendo conto delle condizioni che aumentano la probabilità di violenze e molestie legate alle condizioni di lavoro, le discriminazioni, l'abuso di potere o di norme culturali e sociali, nonché da parte di soggetti terzi come per esempio fornitori, utenti o pazienti

  • particolare attenzione va posta ai settori o professioni più esposti come il lavoro notturno, svolto in maniera isolata, nella sanità e in genere nei servizi sociali, domestici ecc.

  • particolare richiamo va posto ai migranti, soprattutto alle donne

  • va ovviamente assicurato il diritto di non essere esclusi da determinati lavori per le norme sulle violenze e le molestie in vigore.


L'accordo indica anche come garantire la possibilità di ricorsi, di risarcimenti e di assistenza. Spiccano tra l'altro:

  • il diritto alle dimissioni con indennità, il reintegro nel posto di lavoro e un risarcimento danni adeguato

  • l'adozione di misure immediatamente esecutive per garantire l'individuo

  • l'accesso a risarcimenti in caso di lesioni e malattie psicosociali o fisiche che creano inabilità al lavoro.


In caso di denuncia si propone di prevedere:

  • dei tribunali che abbiano esperienza di casi di violenza e molestie di genere e un trattamento tempestivo ed efficace dei casi

  • la consulenza legale e assistenza per i querelanti e le vittime e l’inversione dell’onere della prova in procedimenti diversi da quello penale.


Importante è il richiamo ai servizi che gli stati membri dovrebbero garantire come:

  • supporto al reinserimento delle vittime nel mercato del lavoro

  • servizi di consulenza e informazione, in modalità accessibili, a seconda dei

    casi, servizi di ascolto telefonico, servizi di emergenza

  • assistenza e terapia medica e supporto psicologico e alloggi protetti per le vittime

  • indicazioni particolari come congedi per le vittime di violenza domestica, implementazione di modalità di protezione sono previsti per le vittime di violenza domestica

  • protezione temporanea contro il licenziamento per le vittime di violenza domestica, salvo qualora questo si verifichi per ragioni non direttamente correlate

  • inclusione della violenza domestica nella valutazione dei rischi, un sistema di orientamento pubblico per attenuarne gli effetti negativi.


Gli autori vanno ritenuti responsabili e, se ci sono le condizioni, indirizzati ai servizi di consulenza per prevenire la reiterazione del reato. Gli ispettori del lavoro vanno istruiti per identificare e intervenire su queste casistiche. La mano pubblica è tenuta a raccogliere e pubblicare le statistiche sui casi di violenza e molestia, disaggregate per sesso, tipo di violenza e settore economico. L'ultimo capitolo è dedicato all'orientamento, alla formazione e alla sensibilizzazione e invita gli Stati membri a finanziare, sviluppare e attuare programmi mirati su questo tema, fornire linee guida per la formazione e strumenti di valutazione del rischio, generali o di settore. Devono fornire materiali didattici per i dipendenti, i datori di lavoro e per gli operatori dei mezzi di comunicazione e finanziare campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione.


Per maggiori informazioni:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/normativeinstrument/wcms_713418.pdf

https://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_713418/lang--it/index.htm