Non spostate quel cancello
Atti annullati e condanna per il Comune a rifondere le spese di lite fissate a 3.000 euro. Si è tradotto in una sconfitta (in primo grado) per l’amministrazione di Bolzano il contenzioso sorto in sede di amministrativa con i proprietari delle pertinenze dei condomini “Thuille” e “Melissa”, nel quartiere di Gries-San Quirino. Al centro l’annosa vicenda che ruota attorno al passaggio pedonale situato tra via San Quirino e via Thuille, realizzato negli anni Sessanta e interessato negli anni Novanta da un tentativo di mediazione per l’asservimento pubblico mai andata in porto. A far nascere il contenzioso è stata la decisione del condominio, in seguito contestata dal municipio - che come nota lo stesso tribunale prima ha lasciato correre e poi “ha cambiato idea in seguito alle proteste di alcuni cittadini” - di chiudere il passaggio al pubblico riservando con un cancello l’accesso ai residenti.
Ragione ai proprietari
Il Tar di Bolzano, con sentenza pubblicata il 26 ottobre 2020, ha accolto il ricorso di circa una quindicina di proprietari delle pertinenze contro gli atti del Comune per il ripristino del passaggio. La decisione dello stesso condominio era stata oggetto di una protesta da parte del quartiere, per il venir meno di un comodo percorso a danno in particolare degli anziani, ma a quanto pare secondo i giudici amministrativi i cittadini hanno esercitato un proprio diritto.
La decisione del collegio composto dai giudici Alda Dellantonio (presidente), Lorenza Pantozzi Lerjefors (estensore), Michele Menestrina, Stephan Beikircher comporta l’annullamento degli atti. A partire dall’ordinanza del 22 gennaio 2020 dall’eloquente titolo “Ripristino del passaggio tra Via San Quirino e Via Thuille e rimozione dei cancelli posti a chiusura dello stesso”, e dalla nota della direttrice dell’ufficio gestione del territorio dell’ente del novembre 2019 sull’avvio del procedimento di ripristino.
Mancato accordo sulla servitù
Nella sentenza sono riepilogati i contorni ormai storici della vicenda. Il passaggio era stato realizzato negli anni ’60, in forza, precisano i magistrati, di un’autorizzazione edilizia che porta la data dell’11 agosto 1965, con cui era stato approvato il progetto per la sistemazione degli accessi ad alcuni numeri civici di via S. Quirino.
Nel 1992, in seguito ad un intervento di ricostruzione del condominio “Thuille”, il Comune si era rivolto all’allora proprietaria dell’immobile, Dalta Srl, per chiedere “di voler esprimere le proprie condizioni all’asservimento... della fascia... di circa metri quadrati 115, a sud del lotto”. Con successiva nota del 17 settembre 1992 la Dalta Srl comunicava la propria disponibilità all’asservimento, a precise condizioni, tra cui l’assunzione da parte del Comune degli “oneri di costruzione e manutenzione successiva della pista” e al riconoscimento di un’indennità proprio favore “di lire 150.000 il metro quadrato”. Due anni più tardi, in data 14 luglio 1994, l’amministrazione proponeva all’impresa “un’indennità di 100.000 lire al metro quadrato, che veniva accettata con successiva nota del 30 agosto 1994”. Le trattative però, ricordano i giudici, non furono mai perfezionate e l’asservimento del passaggio mai eseguito.
Il cancello contestato
Si arriva così al decennio in corso. Nel 2017, viene riportato nella sentenza, il sindaco di Bolzano precisa nella risposta ad uno dei proprietari il venir meno dell’interesse ad un asservimento pubblico, annunciando la successiva rimozione della previsione di un collegamento pedociclabile inserita nel Puc circa il passaggio.
Nello stesso anno, in data 7 ottobre, i ricorrenti presentano al Comune una D.I.A. (dichiarazione di inizio lavori) per l’installazione di due cancelli, alle estremità del passaggio “con lo scopo di garantire la sicurezza dell’accesso ai condomini, limitando l’accesso ai soli residenti”. Ancora, nei successivi 30 giorni dalla sua presentazione l’amministrazione “non osserva alcunché”.
Le circostanze cambiano in seguito alla risposta del quartiere alla chiusura. “Poco dopo l’ultimazione dei lavori, nel luglio 2019 - prosegue ancora la ricostruzione -, il Comune informa i ricorrenti che, a seguito di una raccolta di firme presso alcune circoscrizioni, era emerso che il passaggio di proprietà dei ricorrenti era gravato da uso pubblico ultraventennale e, comunque, da uso uti cives, anche se non ventennale/ultraventennale”.
Il Comune dunque a barriere installate si adopera per presentare “una proposta transattiva, volta a evitare contenziosi” e nel frattempo sospende attraverso la direttrice dell’ufficio gestione del territorio la richiesta di agibilità dei cancelli presentata dai proprietari. Il rifiuto di questi ultimi alla proposta transattiva porta all’avvio del procedimento “volto al ripristino del passaggio tra via S. Quirino e via Thuille e alla rimozione dei cancelli posti a chiusura dello stesso”, che risulta poi l’oggetto del contenzioso al Tar.
L’ordinanza impugnata è fondata su un inesistente diritto di uso pubblico del passaggio (Tar di Bolzano)
I giudici: il Comune ha cambiato idea
Fino a qui i fatti ricostruiti nella sentenza. Nella parte in diritto, i giudici censurano la condotta dell’amministrazione, che prima ha lasciato correre senza opporsi alla Dia e poi si è mossa a interventi ultimati (e dopo le proteste dei cittadini).
“L’amministrazione comunale ha lasciato trascorrere il termine di 30 giorni dal ricevimento della denuncia (la Dia, ndr), senza adottare alcun provvedimento e senza contestare alcunché, dando ai ricorrenti un’ulteriore dimostrazione della volontà di non rivendicare alcun diritto sul bene di loro proprietà, così come peraltro preannunciato”, scrivono i magistrati.
“Vero è che solo mesi dopo - proseguono in modo esplicito i giudici -, avendo ricevuto proteste da parte di alcuni abitanti della zona, il Comune di Bolzano sembra aver cambiato idea, rivolgendosi ai comproprietari del passaggio contestando la validità della Dia e ingiungendo loro di rimuovere i cancelli per consentire il passaggio pubblico, dimostrando di avere un comportamento ondivago e del tutto contraddittorio rispetto al precedente”.
Ancora, ed è il cuore del pronunciamento, “per le ragioni espresse il Collegio ritiene che l’ordinanza impugnata sia fondata su un inesistente diritto di uso pubblico del passaggio”. Il primo grado termina dunque con un pieno accoglimento delle ragioni dei ricorrenti.