Un emendamento che non convince
Non occorre che ribadisca che il bilinguismo e più in generale la tutela delle minoranze linguistiche e delle prerogative derivanti dal nostro Statuto d’Autonomia sia un bene prezioso, da preservare e sviluppare.
La soluzione ai problemi di carenza del personale sanitario nei nostri ospedali, tuttavia, non passa da una norma come quella inserita nell’emendamento 19.0.76 a firma dei senatori Unterberger, Steger, Durnwalder e Laniece.
In primo luogo perché con essa non viene introdotta quella deroga alla certificazione linguistica per l’accesso alla sanità pubblica che costituisce oggi il maggior freno al reclutamento di personale sanitario nella nostra provincia.
In secondo luogo, l’emendamento tenta di far entrare nel nostro ordinamento una disposizione incompatibile con le disposizioni comunitarie, quindi presta il fianco ad una possibile impugnazione innanzi alla Corte Costituzionale.
Dal quadro normativo comunitario si desume chiaramente che, per poter esercitare in Italia una professione sanitaria, è necessario essere in possesso della conoscenza della lingua italiana.
Nell’ottica di garantire la tutela della salute pubblica, la parificazione linguistica sancita dall’art. 99 dello Statuto, deve essere intesa nel senso che la conoscenza della lingua tedesca può eventualmente affiancarsi alla conoscenza della lingua italiana, da cui, comunque, non si può prescindere.
Ciò è quanto, peraltro, sostenuto qualche mese fa dal Consiglio dei Ministri nell’impugnativa della Legge provinciale 17.10.19, n. 10 (Legge europea provinciale 2019).
Nell’ottica di garantire la tutela della salute pubblica, la parificazione linguistica sancita dall’art. 99 dello Statuto, deve essere intesa nel senso che la conoscenza della lingua tedesca può eventualmente affiancarsi alla conoscenza della lingua italiana, da cui, comunque, non si può prescindere
L’emendamento non convince anche per la sua formulazione: non si può derogare al requisito linguistico per l’accesso alla professione medica e non intervenire su tutte le norme che presiedono il funzionamento dell’Ordine dei Medici e dei suoi organi.
Infine, con l’introduzione dell’obbligo di bilinguismo anche nei servizi sanitari di interesse generale, verrà fortemente limitata l’attività di tutte quelle cliniche private convenzionate con il SSP, le quali, con l’approvazione definitiva dell’emendamento, dovranno organizzare la loro attività in modo da garantire l’uso delle due lingue.
Quindi i medici italiani, che non sono bilingui, che da anni lavorano nelle cliniche private, dovranno lasciare il loro lavoro.
In un periodo di forte carenza di medici, l’effetto determinato dall’emendamento si porrebbe in antitesi con lo scopo perseguito dal legislatore.
Ecco perché questo emendamento non convince affatto.
Die Auslegung des
Die Auslegung des Ministerrates von Art. 99 des Status ist absurd. "Die deutsche Sprache ist in der Region der italienischen Sprache, die die amtliche Staatssprache ist, gleichgestellt." Die Bestimmung ist sehr klar und sieht keine Eventualitäten vor. Herr Crisafull scheint zu vergessen, dass die staatlichen Sprachregelungen im Gesundheitsbereich dazu dienen, sicherzustellen, dass Ärzte die Sprache ihrer Patienten beherrschen. In Südtirol scheint das wohl der (deutschsprachigen) Patienten aber aufgrund von nationalistischen Erwägungen weniger wichtig zu sein.
"Quindi i medici italiani,
"Quindi i medici italiani, che non sono bilingui, che da anni lavorano nelle cliniche private, dovranno lasciare il loro lavoro." Oder sie lernen die deutsche Sprache, was sie ja eigentlich seit Jahren schon hätten tun können, nur so als Idee.
"Dal quadro normativo
"Dal quadro normativo comunitario si desume chiaramente che, per poter esercitare in Italia una professione sanitaria, è necessario essere in possesso della conoscenza della lingua italiana." Fonte? Se tutto è così chiaro, mi pare un po' strano che Walter Obwexer, specialista di diritto comunitario, è arrivato a una conclusione completamente opposta... https://www.stol.it/artikel/chronik/kammer-oesterreichische-aerzte-in-s…
In risposta a "Dal quadro normativo di Albert Hofer
Direttiva 2005/36/CE del
Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, articolo 53 ("Conoscenza delle lingue"), comma 2:
"Uno Stato membro assicura che controlli effettuati da un’autorità competente o sotto la sua supervisione [...] siano limitati alla conoscenza di una lingua ufficiale dello Stato [...] o di una lingua amministrativa dello Stato [...], a condizione che quest’ultima sia anche una delle lingue ufficiali dell’Unione." https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005L003…
Dunque basta la conoscenza di una delle lingue amministrative della Repubblica Italiana, nel nostro caso del tedesco, che è anche una lingua ufficiale dell'UE. Veramente mi meraviglia da dove viene quest'affermazione di Crisafulli sul quadro normativo comunitario, che presumibilmente chiede la conoscenza della lingua italiana...