Politica | La replica

“Solo un adeguamento tecnico”

Precisazioni dell'Ufficio Affari istituzionali della Provincia autonoma in merito all’articolo di SALTO intitolato “Una delibera ad personam?”.
Vincenzo Gullotta
Foto: Facebook/Gullotta

In riferimento all’articolo di SALTO intitolato “Una delibera ad personam?”, pubblicato in data 30 giugno 2023, si intende precisare che la modifica approvata dalla Giunta provinciale con la propria delibera n. 549 del 27 giugno 2023 si riferisce unicamente ad un adeguamento tecnico, che si reso necessario in seguito all’entrata in vigore della nuova legge sulla dirigenza provinciale (legge provinciale n. 6 del 21 luglio 2022).

Con la succitata delibera è stato infatti sostituito un riferimento legislativo non più attuale all’interno del regolamento provinciale n. 12/2018. Si è infine eliminata la possibilità per direttori e direttrici d’ufficio di rilasciare un’autodichiarazione, che permetteva loro di essere sottoposti ad un regime di controlli semplificato.

Con l’entrata in vigore della nuova legge sulla dirigenza provinciale i direttori e le direttrici d’ufficio sono anch’essi stati inquadrati come dirigenti (di 2. fascia) e quindi si è uniformata l’applicazione di tutti gli obblighi e controlli a tutti i dirigenti, sia a quelli di 1. fascia (direttori e direttrici di dipartimento e di ripartizione) che di 2. fascia (direttori e direttrici d’ufficio). In sostanza non si è tolto nulla, bensì si è allargato il campo di applicazione della normativa in tema di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi dirigenziali (ex d.lgs. n. 39/2013).

Come si può evincere, la modifica citata nell’articolo non si riferisce a direttori e direttrici di dipartimento, di cui fa parte il dott. Gullotta, per il quale pertanto non cambia nulla rispetto al passato.

Cordiali saluti

Ufficio Affari istituzionali 

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Diego Nicolini Sab, 07/01/2023 - 19:26

Invece in merito al fatto che Gullotta sarebbe già dovuto essere trasferito e che non possa essergli conferita la promozione come disposto, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, dall’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n° 165 del 2001 (Testo Unico sul pubblico impiego) l'ufficio affari non ha ritenuto di dover precisare alcunché?

Sab, 07/01/2023 - 19:26 Collegamento permanente