Società | La buona scuola

Il ddl sulla riforma scolastica, spiegato

Maggiore autonomia alla scuola altoatesina con un potenziamento del trilinguismo e il rafforzamento del rapporto fra scuola e lavoro. Le novità del disegno di legge.

Una piccola grande rivoluzione si appresta a investire il circuito scolastico altoatesino. Dopo l’approvazione martedì scorso (22 marzo) da parte della giunta provinciale del disegno di legge che recepisce la legge nazionale nota come “La buona scuola”, oggi i tre assessori provinciali all’istruzione Florian Mussner, Christian Tommasini e Philipp Achammer hanno illustrato le novità in vista. Presenti anche gli intendenti scolastici Nicoletta Minnei, Peter Höllrigl e Roland Verra. Il ddl - ha spiegato Tommasini - garantisce una maggiore autonomia alla scuola altoatesina, oltre che alle singole strutture scolastiche, perseguendo la strada del potenziamento del trilinguismo e del consolidamento del rapporto fra scuola e mondo del lavoro.

Ecco in dettaglio i punti salienti del disegno di legge:

 1. Piano triennale dell’offerta formativa
   Il Piano dell’offerta formativa, che da annuale diventa triennale, viene pubblicato nel sito dell’intendenza a fini comparativi
    •    È il documento che esprime l’identità culturale della scuola e comprende la sua progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa.
    •    Costituisce uno dei riferimenti per l’assegnazione del personale.
    ◦    Comprende la programmazione delle attività formative interne alla scuola.
    ◦    Le linee d’indirizzo per la sua redazione vengono definite, con il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica, dal Dirigente scolastico. Viene successivamente elaborato dal collegio dei docenti e approvato dal consiglio di istituto, entro il mese di novembre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento. Può essere rivisto annualmente entro il mese di novembre.
    ◦    II disegno di legge prevede che, in prima applicazione, il Piano venga approvato entro febbraio 2017.
    ◦    Viene pubblicato e aggiornato sul sito internet della scuola e delle Intendenze scolastiche. Per consentire la comparabilità dei piani triennali dell’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche, l’Intendenza scolastica competente fornisce indicazioni sull’articolazione degli stessi.

2. Valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici
Tre tipologie di valutazione
    •    La valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici si orienta agli obiettivi e all’attuazione del piano triennale dell’offerta formativa nonché al loro profilo professionale.
    ◦    Essa comprende la valutazione del servizio in anno di prova, la valutazione del servizio annuale e la valutazione del servizio globale:
a)       la valutazione dell’anno prova si riferisce al primo anno di lavoro e riguarda tutti gli ambiti previsti dal disegno legge;
b)      la valutazione del servizio annuale è una valutazione in itinere e si riferisce a singole competenze o competenze parziali con riferimento agli ambiti indicati nel disegno di legge;
c)       la valutazione globale viene effettuata una volta nell’arco dell’incarico dirigenziale e riguarda, come la valutazione in anno di prova, gli ambiti previsti dal disegno di legge.
    •    La valutazione del servizio viene effettuata dall’Intendente scolastico competente, sulla base di proposte di valutazione elaborate dagli ispettori individualmente o in team.
    •    Gli indicatori e i dettagli operativi per la valutazione del servizio sono definiti dalle rispettive Intendenze scolastiche.
    •    L’ammontare del fondo, nonché i criteri per l’assegnazione della retribuzione di risultato continuano invece ad essere definiti con contratto  collettivo.

3. Alternanza scuola lavoro
Possibilità di svolgimento: anche fuori orario scolastico, fuori provincia e all’estero
    •    Considerata la crescente importanza degli incontri tra le alunne e gli alunni con il mondo del lavoro, si intendono fissare, anche a livello legislativo provinciale, alcuni principi relativi ai “percorsi di alternanza scuola-lavoro” già consolidati nella prassi amministrativa dei dipartimenti all’istruzione e formazione e delle scuole autonome.
    ◦    I percorsi nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro possono essere effettuati:
         ▪    sia all’interno che al di fuori dell’orario scolastico
         ▪    anche fuori Provincia o all’estero.
    ◦    Ai fini di una gestione flessibile, nel disegno di legge non viene fissato un numero minimo di ore di alternanza scuola-lavoro (attualmente già previsto dalle indicazioni provinciali)

 4. Curriculum dell’alunno
Novità a livello europeo
    •    In analogia alle disposizioni europee e statali, è previsto per ogni alunno e alunna un curriculum personale digitale la cui finalità è, prevalentemente, quella di documentare, in un quadro riassuntivo, le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni.
    ◦    Del curriculum si tiene conto nello svolgimento dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione.
    ◦    La Giunta provinciale definisce, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati e in conformità con il modello nazionale, contenuti, criteri e modalità per la realizzazione di una struttura unitaria del curriculum (anche al fine di garantire la mobilità delle alunne e degli alunni nel restante territorio nazionale) e le modalità di pubblicazione.

 5. Valutazione competenze degli alunni
Innovazione didattica e valutativa
    •    L’introduzione di nuovi modelli didattici rende necessario, anche nell’ambito della valutazione delle competenze, uno sviluppo di modelli di valutazione innovativi. A tal fine le scuole possono sviluppare, fino alla conclusione del secondo biennio del secondo ciclo di istruzione e formazione, una propria modalità di valutazione (p. es. non utilizzare la valutazione in cifre, decidere che l’ammissione o non ammissione delle alunne e degli alunni non debba avvenire annualmente).
    •    Inoltre, sulla base di un’impostazione didattica che comprende anche tale modalità di valutazione, possono essere formate classi o gruppi che differiscono dall’anno di corso e che possono essere composti da alunne o da alunni di età diversa.
    •    Nel caso di trasferimento ad altra scuola, il consiglio di classe della scuola di provenienza indica l’anno di corso in cui inserire l’alunna o l’alunno.
    •    Per l’esame conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione sono da osservare le disposizioni ordinarie.
    •    La Giunta provinciale definisce i rispettivi criteri e le rispettive modalità.

 6. Nuove graduatorie provinciali
Inserimento nelle attuali graduatorie, abilitazione e tre anni di insegnamento
    •    Viene previsto che alle nuove graduatorie provinciali per le scuole in lingua italiana potranno accedere, oltre agli insegnanti già inseriti nelle attuali graduatorie provinciali, che andranno a esaurimento, soltanto gli insegnanti abilitati che avranno superato un concorso bandito per la provincia di Bolzano.
    •    Tuttavia lo stesso disegno di legge prevede che gli insegnanti abilitati o abilitandi già oggi inseriti nelle graduatorie di Istituto della provincia di Bolzano al fine delle supplenze e che hanno insegnato per almeno tre anni sono ammessi alle nuove graduatorie anche senza uno specifico concorso; le nuove regole si applicano, in definitiva, solo ai nuovi insegnanti.
    •    I tre anni di insegnamento possono essere maturati nelle scuole statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie o nelle scuole professionali.

7. Anno di formazione e di prova del personale docente
Possibilità di preclusione della ripetizione dell’anno di prova in casi gravi
    •    Il Dirigente scolastico valuta il servizio dei docenti in anno di formazione e di prova. Può discostarsi dal parere del Comitato di valutazione, motivando la propria decisione.
    •    In caso di valutazione negativa, il docente deve sottoporsi ad un ulteriore periodo di formazione e di prova non rinnovabile.
    •    In caso di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, segnalate dal dirigente scolastico, l’Intendente scolastico competente, sentito il consiglio del personale docente, può precludere, con provvedimento motivato, la ripetizione del periodo di formazione e prova.
    •    Le disposizioni relative al superamento del periodo di formazione e prova e alle modalità per lo svolgimento del periodo di formazione sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

8. Formazione in servizio del personale docente
Obbligatoria, permanente e strutturale
    •    Si stabiliscono alcuni principi in materia di formazione in servizio del personale docente, ai quali le disposizioni contrattuali provinciali, si dovranno orientare:
a) la formazione in servizio è obbligatoria, permanente e strutturale per il personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato;
b) il piano individuale di formazione del personale docente viene concordato con il dirigente scolastico;
c) la formazione in servizio deve fare riferimento al profilo professionale del docente e alle esigenze delle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con le priorità definite dalla rispettiva Intendenza scolastica.

9. Disposizioni relative ai premi di produttività del personale docente
        Non distribuito a pioggia
    •    Il disegno di legge prevede che le disposizioni del contratto collettivo relative al premio di produttività del personale docente debbano tenere conto del fatto che, nell’assegnazione di tale premio, non sia previsto alcun importo di base o importo massimo e che il premio stesso possa essere assegnato anche a un numero limitato di docenti.