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Politica | Accadde domani

31 ottobre a New York

Quando all’ONU si parlò di Alto Adige
  • La data in calce al documento è quella del 31 ottobre 1960. Sono dunque passati 65 anni esatti da quando l’Assemblea Generale dell’ONU, al termine di un dibattito durato, nelle varie commissioni, oltre un mese, approva all’unanimità una risoluzione sulla cosiddetta questione dell’Alto Adige.

    Di un possibile ricorso austriaco all’ONU si parlava, negli ambienti diplomatici e governativi viennesi, da oltre un anno. L’iniziativa si era concretizzata nella tarda estate del 1960. Poi l’iscrizione del ricorso austriaco dell’ordine del giorno della sessione ordinaria. Settimane di dibattito e di contrasti anche intensi tra posizioni totalmente divergenti all’inizio tra Roma e Vienna.

    La storia è stata raccontata e sviscerata in numerose opere storiche. Qui, nel celebrare l’anniversario, vale la pena di fare solamente qualche considerazione a margine dell’intera vicenda.

    La prima è quella sul ruolo storico e politico dell’ONU che, allora, era nel pieno di una centralità e di un’influenza marcata nel quadro politico internazionale che si esplicitava con una serie di interventi in tutte le zone del globo dove maturavano situazioni di crisi e dove si affermavano gli effetti dei cambiamenti dovuti, ad esempio, alla decolonizzazione. Si pensi, solo per fare un esempio, a ciò che l’Organizzazione avrebbe fatto in una terra come Cipro, dove il brutale contrasto tra le comunità greco-cipriota e turco-cipriota cresceva di intensità proprio in quegli anni. Non è casuale che l’esempio cipriota ricorresse abbastanza spesso nelle analisi della situazione altoatesina di quegli anni. A sei decenni di distanza il ruolo dell’ONU sembra dir poco appannato anche in zone come il Medio Oriente dove pure l’Organizzazione ha una presenza concreta ma dove i tentativi politici di trovare soluzioni passano per tutt’altre vie.

    L’altra considerazione è quella consolidata nelle valutazioni storico politiche non per questo meno importanti sul fatto che quel dibattito nel 1960 e quella risoluzione furono un momento di svolta nella crisi dei rapporti tra il gruppo sudtirolese e Roma non meno importante di quella che, un anno dopo, sarebbe stata realizzata con l’istituzione della Commissione dei 19. Sono due pietre miliari in un cammino che avrebbe condotto, in meno di un decennio, alla nascita della seconda autonomia.

    Giusto dunque ricordarla e rileggerla quella risoluzione. Ecco il testo approvato allora dall’Assemblea.

     

    L'Assemblea Generale - Quindicesima Sessione

    RISOLUZIONI ADOTTATE SUI RAPPORTI DEL COMITATO SPECIALE POLITICO

    1497 (XV). Lo status dell'elemento di lingua tedesca nella Provincia di Bolzano (Bozen); attuazione dell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946 (31 ottobre 1960) (punto 68) L'Assemblea Generale, Avendo esaminato il punto 68 del suo ordine del giorno, Considerando che lo status dell'elemento di lingua tedesca nella Provincia di Bolzano (Bozen) è stato regolato da un accordo internazionale tra Austria e Italia, firmato a Parigi il 5 settembre 1946, Considerando che tale accordo stabilisce un sistema volto a garantire agli abitanti di lingua tedesca di quella Provincia "piena uguaglianza di diritti con gli abitanti di lingua italiana, nell'ambito di disposizioni speciali per salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico dell'elemento di lingua tedesca", Tenendo presente che è sorta una controversia tra Austria e Italia riguardo all'attuazione di tale accordo, Desiderosa di prevenire che la situazione creata dalla controversia comprometta le relazioni amichevoli tra i due paesi,

    1. Esorta le due parti interessate a riprendere i negoziati al fine di trovare una soluzione a tutte le divergenze relative all'attuazione dell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946;
    2. Raccomanda che, nel caso in cui i negoziati di cui al paragrafo 1 sopra non portino a risultati soddisfacenti entro un periodo di tempo ragionevole, entrambe le parti prendano in considerazione favorevolmente la possibilità di cercare una soluzione alle loro divergenze attraverso uno dei mezzi previsti dalla Carta delle Nazioni Unite, incluso il ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta;
    3. Raccomanda altresì che i paesi in questione si astengano da qualsiasi azione che possa compromettere le loro relazioni amichevoli.