Il TAR annulla un altro foglio di via

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Il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa ha annullato un altro foglio di via emesso dal Questore di Bolzano Paolo Sartori, accogliendo la richiesta del ricorrente secondo cui il provvedimento è stato emesso con eccesso di potere per difetto di istruttoria, per carenza dei presupposti, per travisamento, per illogicità manifesta e per difetto di motivazione. Tutto nasce da un controllo di polizia durante il quale l’uomo è stato trovato in uno stabile abbandonato in compagnia di cittadini stranieri irregolari con precedenti di polizia. Per questo fatto l’uomo è stato denunciato e deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria e, essendo considerato dalla questura “persona socialmente pericolosa”, è stato oggetto di un foglio di via obbligatorio da Bolzano per due anni.
Il foglio di via è una misura di prevenzione personale che consente al questore di disporre l'obbligo di lasciare un determinato comune e il divieto di farvi ritorno senza specifica autorizzazione, senza che sia necessaria la convalida di un giudice. Come spiega la corte nella sua motivazione, il foglio di via può essere applicato su specifici soggetti che rientrano in tre categorie: chi è “abitualmente dedito a traffici delittuosi” , chi “vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività criminose” e chi è “dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica” . La pericolosità sociale del soggetto e l’essere abitualmente dedito alla commissione di reati devono essere desumibili e motivati dall’autorità di polizia con elementi di fatto. Elementi che, secondo il TAR di Bolzano, mancherebbero nel caso di specie in cui “il provvedimento impugnato non indica i requisiti oggettivi della misura da cui poter evincere la pericolosità della ricorrente”.
“Il provvedimento impugnato non indica i requisiti oggettivi da cui poter evincere la pericolosità della ricorrente”
“L’amministrazione ha applicato la misura di prevenzione personale sulla base di una sola ipotesi di fatto di reato astrattamente idonea a concludersi con una condanna (denuncia per invasione di terreni ed edifici), nonché sulla base di una semplice frequentazione di persone gravate da precedenti di polizia non meglio specificate (circostanza quest’ultima che di per sé sola non può essere indice di pericolosità sociale, ma un mero fattore di attenzione per le Forze dell’Ordine), contravvenendo alla ratio della disposizione, secondo cui la misura si rivolge non già a chi ha commesso un singolo episodio di natura illecita”, spiega la corte nella motivazione della sentenza emessa il 12 febbraio 2025.
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Non solo. Si legge infatti nella sentenza che la questura “non ha allegato né dimostrato, né nel corpo del provvedimento né nel corso del giudizio (ciò integrerebbe comunque una vietata integrazione postuma della motivazione), in cosa consistono gli altri precedenti di polizia, che vengono indicati nell’atto impugnato in modo del tutto generico; né quali e quanti siano stati i servizi di controllo del territorio durante i quali il ricorrente sarebbe stato identificato unitamente a persone già gravate da precedenti di polizia (quali persone e quali precedenti)”. L’uomo che ha ricevuto il foglio di via ha invece dimostrato di essere un richiedente asilo (cosa, spiega la Corte, che la Questura avrebbe potuto agilmente verificare) con regolare permesso di soggiorno, incensurato, di svolgere una attività di lavoro subordinato e di essere domiciliato a Bolzano.
L’uomo che ha ricevuto il foglio di via era un richiedente asilo lavoratore, incensurato con regolare permesso di soggiorno
Non è la prima volta che il Tribunale amministrativo bolzanino muove questo tipo di censure ai fogli di via del Questore. Qualche settimana fa abbiamo trattato un caso analogo di un richiedente asilo senza fissa dimora che era stato sottoposto al foglio di via da Bolzano “per il solo fatto di essere stato trovato una volta in un edificio abbandonato insieme ad altre persone straniere irregolari”, ciò “in assenza di ogni altra specificazione sugli precedenti penali e di Polizia”. In un altro caso analizzato da SALTO il tribunale amministrativo aveva annullato il Daspo urbano firmato dal Questore contro un lavoratore precario di origine straniera che bivaccava nel parco della Stazione e in quello dei Cappuccini a Bolzano. Anche in quel caso, aveva spiegato il TRGA (sigla più corretta per definire il tribunale amministrativo bolzanino), “la Questura ha dedotto la sussistenza della pericolosità del ricorrente sostanzialmente dal semplice fatto che lo stesso bivaccava ed occupava spazi pubblici, lasciando sporcizia e tenendo un comportamento lesivo della decenza, del decoro della quiete e dell’igiene, nonché dall’asserita esistenza a suo carico di illeciti non meglio descritti”. Va inoltre sottolineato che, quando un anno fa si è insediato il Questore Paolo Sartori c’è stata un’impennata di fogli di via, che in un anno sono passati da 45 a 183, segnando un incremento di oltre il 300%.
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La linea del TAR
La linea del TAR è chiara: per comminare il foglio di via è necessario che la pericolosità sociale del soggetto sia dimostrata da precedenti concreti, non è sufficiente una singola condotta illecita, il semplice sospetto della criminalità abituale o la frequentazione di persone note alle forze dell’ordine. Il TRGA infatti si è espresso anche a favore dei fogli di via firmati dal Questore, mostrando di lasciare ampio margine alla Questura di presunzione sulla pericolosità sociale. Ne è un esempio una recente sentenza che ha confermato la legittimità del foglio di via dato lo scorso 17 luglio ad un attivista bolzanino che, assieme ad altri appartenenti allo spazio anarchico locale, si erano presentati davanti al carcere di Bolzano in una manifestazione non autorizzata per solidarizzare con la protesta dei detenuti per le condizioni della struttura penitenziaria di via Dante. In questo caso il tribunale aveva riconosciuto che “l’emissione del foglio di via obbligatorio può prescindere dall’accertamento di una responsabilità penale dell’interessato o comunque dall’esistenza di fatti configurabili come reati, potendo il giudizio di pericolosità basarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria”, che in questo caso consistevano nell'aver “commesso più reati nel corso degli anni tra il 2007 e il 2018, con condanne definitive”.
In ogni caso il foglio di via è ritenuta una misura di prevenzione personale molto afflittiva – in quanto incide sulla libertà di movimento garantita dall’articolo 16 della Costituzione – nonché uno strumento potenzialmente repressivo, tanto da essere oggetto di una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo che ha condannato l'Italia per violazione proprio della libertà di circolazione. Il rischio, secondo alcuni, è che lo strumento possa essere utilizzato in modalità distorsive: è di questa opinione l’avvocato roveretano Nicola Canestrini che intervistato sull’argomento da SALTO aveva affermato che “con tali misure vi è una forte compromissione dei diritti fondamentali: libertà di circolazione, di assemblea, il diritto alla libertà”.
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Complimenti per il Tar.
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Non è facendo plateali retate che si risolvono i problemi, occorre essere aperti a un dialogo costruttivo ed elaborare, tutti assieme, un piano di accoglienza definitivo e strutturato. Ma al tavolo devono sedere tecnici del problema e operatori implicati direttamente, non sterili politici e referenti di associazioni che non sanno di cosa si sta parlando come accade ora.