Tutela del patrimonio spirituale
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L’Articolo 6 della Costituzione Italiana stabilisce che “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”, proteggendo gruppi etnici che parlano lingue diverse dall’italiano e promuovendo il loro patrimonio culturale.
La Repubblica ha il compito di proteggere le minoranze linguistiche, riconoscendo la presenza di popolazioni con culture, lingue e tradizioni diverse dall’italiano.
Non si tratta solo di non discriminare, ma di intervenire attivamente con norme apposite per preservare queste lingue e culture.
Nella Sentenza N. 28/1982 della Corte Costituzionale viene precisato che la garanzia dell’uso della lingua materna a favore dell’appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta è, in ogni caso, la conseguenza di
una speciale protezione costituzionale accordata al patrimonio culturale di un particolare gruppo etnico e, pertanto, prescinde dalla circostanza concreta che l’appartenente alla minoranza stessa conosca o meno la lingua ufficiale
Nella sentenza N. 62/1992 della Corte Costituzionale viene precisato che Il diritto all’uso della lingua materna è un aspetto essenziale della tutela costituzionale delle minoranze come elemento fondamentale di identità culturale e come mezzo primario di trasmissione di relativi valori e quindi di garanzia dell’esistenza e continuità del patrimonio spirituale proprio di ciascuna minoranza.La stessa sentenza precisa altrettando che, in merito al grado di tutela riservato ad una minoranza linguistica riconosciuta,
che detta tutela si può considerare pienamente realizzata solo quando si consenta a ciascun appartenente a tale minoranza di non essere costretto ad adoperare una lingua diversa da quella materna nei rapporti con le autorità pubbliche.
Tenendo presente quanto sopra, appare chiaro che il patentino di bilinguismo e specificatamente la conoscenza della lingua tedesca da parte di un impiegato pubblico fa parte di quelle misure di intervento attivo, previste dalla costituzione della Repubblica, con lo scopo di garantire la continuità del patrimonio spirituale della minoranza linguistica. Dal momento che dal patrimonio spirituale fanno parte il dialetto tirolese soprattutto come forma orale di espressione e la lingua tedesca standard come forma scritta, deduco che vengono tutelate entrambe le varianti linguistiche.
Si evince altrettanto che la tutela non dipende dalla conoscenza o meno dell’italiano, ovvero anche se, mettiamo il caso, il 100% della popolazione dovesse conoscere bene l’italiano, la tutela della minoranza storica e la garanzia dell’uso della lingua tedesca devono comunque rimanere invariate.
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