Società | Il commento

Fine vita, poco spazio a leggi regionali

Il ricercatore Sergio Sulmicelli analizza la sentenza della Corte costituzionale che salva la legge della Toscana sul suicidio assistito, tra norme procedurali e la necessità di evitare che un tema così sensibile diventi un diritto “a geografia variabile”.
paziente modulo testamento biologico
Foto: MART PRODUCTION for Pexels
  • La sentenza n. 204/2025 della Corte costituzionale manda un messaggio “doppio” sul fine vita. Da un lato non boccia in blocco la legge toscana (16/2025), riconoscendo che, per come si presenta nel suo impianto e nelle sue finalità, una legge regionale può intervenire sul versante organizzativo e procedurale dell’assistenza sanitaria alle richieste di suicidio medicalmente assistito, nell’ambito della competenza concorrente sulla tutela della salute. È significativo, inoltre, che la Corte escluda che l’inerzia del legislatore statale, più volte sollecitato, precluda in assoluto l’intervento regionale: nelle materie concorrenti le Regioni non devono “attendere” la fissazione statale dei principi fondamentali, perché questi possono essere desunti anche dal complesso della legislazione vigente, letta alla luce della giurisprudenza costituzionale (qui, in particolare, dalla legge n. 219/2017 sul consenso informato, dalla legge (38/2010) sulle cure palliative e dalle norme del Servizio sanitario nazionale che fondano compiti di accertamento e prestazioni mediche). 

     

    Alle Regioni è precluso usare la giurisprudenza costituzionale come surrogato della legislazione statale

     

    Dall’altro lato, però, la Corte ribadisce con forza che lo spazio regionale è strettissimo quando la procedura diventa “sostanza”, cioè quando incide su presupposti, garanzie e categorie giuridiche che richiedono uniformità nazionale. Il “decisum” si capisce guardando alle censure accolte: la Corte annulla l’art. 2 della legge toscana perché la Regione non può “mettere in legge” i requisiti di accesso rinviando direttamente a Cappato e alla giurisprudenza successiva (Corte cost., 242/2019; Corte cost. 135/2024). È un punto cruciale anche sul piano del regionalismo: alle Regioni è precluso usare la giurisprudenza costituzionale come surrogato della legislazione statale, “cristallizzando” in norme regionali principi ordinamentali che, per definizione, restano nel circuito dell’ordinamento statale (e possono evolvere nel tempo), con riflessi anche sull’area di non punibilità dell’aiuto al suicidio. 

  • Il palazzo della Corte costituzionale a Roma. Foto: Corrispondenza romana
  • Sergio Sulmicelli è ricercatore del Biolaw Laboratory dell’Università di Trento presso la facoltà di Giurisprudenza. Si occupa di biodiritto, diritto costituzionale comparato, diritto e gener e diritto e tecnologia. 
     

  • Nella stessa logica si colloca il rilievo sull’art. 4, dove viene espunta la possibilità che l’istanza sia presentata da un “delegato”: la volontà, anche quando si esprime con strumenti idonei alle condizioni della persona, deve restare personale e non mediata, in coerenza con l’impianto della legge n. 219/2017 e con la costruzione procedurale già valorizzata dalla Corte. La sentenza colpisce poi quei passaggi che, pur presentati come procedura, incidono in realtà su snodi che richiedono uniformità di trattamento. Anzitutto, negli artt. 5 e 6, non l’intera disciplina, ma i frammenti che impongono termini particolarmente stringenti per la verifica dei requisiti e per la definizione delle modalità attuative: tempi così rigidi, pur dovendosi garantire una sollecita presa in carico, non sono compatibili con il carattere personalistico della cura e con l’“alleanza terapeutica” della legge n. 219/2017, oltre che con la necessità di assicurare una concreta disponibilità di cure palliative efficaci, proprio nella prospettiva di prevenire domande “precipitate” di suicidio assistito. E soprattutto l’art. 7: il comma 1 è censurato perché non è attuazione di dettaglio, ma illegittima “determinazione” regionale dei principi fondamentali sulla tutela della salute, pur restando fermo, precisa la Corte, il diritto della persona, in presenza delle condizioni verificate, ad essere accompagnata dal Servizio sanitario; il comma 2, primo periodo, interferisce con la competenza statale sui LEA; e il comma 3 è incoerente nel parlare di “erogazione del trattamento”, perché nel suicidio assistito non c’è un trattamento erogato sospendibile, ma l’assistenza alla condotta finale autosomministrata dalla persona.

     

    Serve evitare che un tema così sensibile diventi un diritto “a geografia variabile”

     

    La ricaduta istituzionale è netta e parla anche alle autonomie speciali: in un ordinamento regionale il principio-diritto – presupposti sostanziali, garanzie, bilanciamenti e categorie fondamentali – deve essere definito a livello statale, per evitare che un tema così sensibile diventi un diritto “a geografia variabile”. Alle Regioni resta invece uno spazio autentico ma vigilato: organizzare i servizi e assicurare una presa in carico rispettosa delle cautele, senza trasformare l’organizzazione in un modo indiretto per riscrivere il diritto. In questo equilibrio la Corte tutela insieme l’unità dei diritti e un regionalismo responsabile: i presupposti per accedere a suicidio medicalmente assistito, per il momento, devono essere quindi rinvenuti nella giurisprudenza della Corte (Corte cost., 242/2019; Corte cost. 135/2024), in attesa di un necessario intervento del legislatore.