Remigrazione. Una proposta indecente
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„Ce ne fosse uno che muove critiche alla proposta di legge sulla Remigrazione dopo averla letta. Quanta superficialità, quanta ipocrisia, quanta malafede“. Questo il commento di Maurizio Puglisi Ghizzi – già candidato sindaco e consigliere comunale di CasaPound e oggi consigliere di quartiere in quota Lega a Don Bosco – alle critiche seguite all’annuncio della manifestazione „Remigrazione e Riconquista“ prevista per sabato 28 febbraio a Bolzano. Per dare a lettori e lettrici un quadro più esaustivo, SALTO ha analizzato il testo depositato alla Corte di Cassazione il 30 gennaio 2026. Per ragioni di spazio, di seguito ci siamo concentrati su alcuni degli aspetti più problematici sotto il profilo del diritto costituzionale, europeo e internazionale. E (spoiler) le criticità emergono a partire dall’impianto valoriale del progetto normativo.
La proposta di legge di iniziativa popolare „Remigrazione e Riconquista“, che al 17 febbraio ha raccolto 114.346 firme (ne bastavano 50.000 per il raggiungimento del quorum), è articolata in 24 articoli suddivisi in sei capi tematici: Disposizioni generali, Contrasto all’immigrazione irregolare e allo sfruttamento, Programma nazionale di remigrazione, Disciplina delle organizzazioni non governative, Politiche demografiche e lavoro e Disposizioni finali e transitorie. Sebbene si presenti come un intervento organico di ridefinizione delle politiche migratorie italiane, l’iniziativa legislativa non si limita a incidere su singoli istituti, ma costruisce un impianto complessivo che, tra le altre cose, rafforza strumenti espulsivi, restringe canali di stabilizzazione giuridica, introduce nuove ipotesi di revoca della cittadinanza e riconverte risorse dall'„integrazione“ al rimpatrio.
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Già l’articolo 2, che qualifica come „principio inderogabile“ l’inesistenza di un „diritto intrinseco a migrare“, rivela un’impostazione fortemente assertiva. Anche se nel diritto internazionale non esiste un diritto soggettivo ad entrare e stabilirsi liberamente in qualunque Stato, tale formulazione assoluta rischia di violare diritti espressamente riconosciuti. Tra questi, vi è l’articolo 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che „garantisce a ogni individuo il diritto alla libertà di movimento e di residenza, nonché il diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio“. Sulla stessa linea si colloca l’articolo 12 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici delle Nazioni Unite, che consente limitazioni solo se previste dalla legge e necessarie per fini legittimi.
Inoltre, l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra stabilisce che „nessuno Stato contraente espellerà o respingerà un rifugiato verso territori in cui la sua vita o libertà sarebbero minacciate“, in ragione del principio di non-refoulement. Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, l’articolo 10, comma 3 della Costituzione riconosce il diritto d’asilo allo straniero cui sia impedito nel proprio Paese l’esercizio delle libertà democratiche. Dichiarare „inderogabile“ l’inesistenza di un diritto a migrare, senza esplicitare il necessario bilanciamento con queste norme superiori, rischia pertanto di porsi in tensione con il principio di conformità dell’ordinamento interno agli obblighi internazionali.
Secondo i dati dell’Onu, nel 2024 erano 123,2 milioni i migranti forzati per persecuzioni, violenze o disastri ambientali. La maggioranza – 73,5 milioni – è costituita da sfollati interni.
L’articolo 3 prevede punizioni per chiunque „agevoli l’ingresso irregolare“ con pene fino a otto anni, stabilendo la confisca anche preventiva di beni, patrimoni e aziende. Ciò amplierebbe in modo significativo l’attuale disciplina del decreto legislativo 286/1998. Quest’ultimo già persegue il favoreggiamento della cosiddetta immigrazione irregolare, ma la giurisprudenza ha distinto tra condotte a fine di lucro e interventi di assistenza umanitaria. Una formulazione generica, priva di una clausola esplicita di esclusione per attività di soccorso o solidarietà, potrebbe produrre un effetto dissuasivo sulle organizzazioni umanitarie. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte affermato che misure sanzionatorie sproporzionate possono incidere sul diritto alla vita privata e familiare e sulla libertà di associazione, sanciti rispettivamente dagli articoli 8 e 11 CEDU. Inoltre, la previsione di confische preventive generalizzate, se non ancorata a rigorosi presupposti e a un controllo giurisdizionale effettivo, rischia di confliggere con la presunzione di innocenza sancita dall’articolo 27 della Costituzione e con il principio di proporzionalità della pena.
L’articolo 5, invece, introduce l’allontanamento coattivo alla frontiera e un divieto di reingresso per un periodo minimo di dieci anni. In questo caso il confronto con la Direttiva 2008/115/CE è centrale. In particolare, all’articolo 11 la direttiva stabilisce che il divieto di ingresso non può superare i cinque anni, salvo minacce gravi all’ordine pubblico o alla sicurezza. Inoltre, impone una valutazione individuale e la considerazione di circostanze specifiche, tra cui l’interesse superiore del minore e la vita familiare. E ancora, l’articolo 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali vieta le espulsioni collettive, mentre la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ricordato più volte che i respingimenti automatici alle frontiere possono violare l’articolo 3 CEDU, che proibisce „il trattamento o la pena inumana o degradante“.
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Particolarmente delicato è l’articolo 7 dell’iniziativa legislativa del Comitato Remigrazione e Riconquista, che -in caso di condanna definitiva per una vasta gamma di reati, inclusi quelli puniti con pena massima non inferiore a cinque anni- consente la revoca della cittadinanza acquisita per naturalizzazione. Questa procedura comporta l’espulsione immediata della persona, con conseguente divieto permanente di reingresso. In questo caso il problema principale risiede nella creazione di un doppio regime di cittadinanza: il cittadino naturalizzato si troverebbe esposto a una sanzione ulteriore rispetto a quello „originario“. Ciò pone seri dubbi di compatibilità con l’articolo 3 della Costituzione, secondo cui „tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge“. Sul piano internazionale, la sottrazione della cittadinanza deve evitare di produrre situazioni di apolidia, in conformità alla Convenzione del 1961 delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia.
La revisione del ricongiungimento familiare illustrata all’articolo 9 prevede l’esclusione di coloro che hanno regolarizzato la propria posizione tramite sanatoria e l’introduzione di una verifica di „effettiva integrazione“. Queste novità sollevano questioni di compatibilità con la Direttiva 2003/86/CE, che riconosce il diritto al ricongiungimento ai titolari di un permesso di soggiorno valido e stabile, pur consentendo condizioni relative a reddito e alloggio. Introdurre criteri vaghi e discrezionali come l'„integrazione“ nel tessuto sociale potrebbe prestarsi ad applicazioni arbitrarie e discriminazioni indirette. L’abolizione della protezione speciale al comma 2, invece, eliminerebbe uno strumento che nel sistema italiano ha dato attuazione a obblighi derivanti dall’articolo 3 CEDU e dal principio di non-refoulement, coprendo situazioni non rientranti nello status di rifugiato ma comunque meritevoli di tutela.
Se diritti e percorsi di inclusione vengono progressivamente ridotti, la scelta di rientrare nel proprio Paese di origine può risultare condizionata da condizioni sociali ed economiche sistematicamente sfavorevoli.
L’istituzione del Fondo per la Remigrazione, previsto all’articolo 13, con una dotazione fino a due miliardi annui – finanziata anche mediante riconversione di fondi destinati all’integrazione –, segnerebbe un passaggio al contempo simbolico e sostanziale. È importante chiarire che il rimpatrio volontario e assistito è già previsto nell’ordinamento italiano ed europeo ed è coerente con la Direttiva 2008/115/CE, nota anche come „direttiva rimpatri“. In questo senso, l’incentivo alla „remigrazione volontaria“ non rappresenta un elemento innovativo. Tuttavia, inserito in un contesto normativo che restringe ricongiungimento familiare, protezione speciale, stabilizzazione giuridica e accesso pieno alla cittadinanza, il rimpatrio volontario rischia di perdere di fatto la sua genuina natura opzionale.
Se diritti, opportunità lavorative e percorsi di inclusione vengono progressivamente ridotti, infatti, la scelta di rientrare nel proprio Paese di origine può risultare condizionata da un contesto normativo penalizzante e da conseguenti condizioni sociali ed economiche sistematicamente sfavorevoli. In questo senso, la „remigrazione volontaria“ rappresenta la punta dell’iceberg di una politica che incide sulle condizioni materiali e giuridiche dei cittadini di Paesi terzi, con possibili riflessi sul principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’articolo 3, comma 2 della Costituzione e sugli obblighi europei di non discriminazione, come per esempio l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, che vieta „qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche, appartenenza a minoranze nazionali, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale“.
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L’articolo 14, dedicato al contrasto alle Ong, introduce autorizzazioni preventive, divieti di ingresso nelle acque territoriali, sanzioni fino a un milione di euro e l’obbligo di tracciabilità totale delle comunicazioni. È importante sottolineare che un dispositivo di questo tipo violerebbe l’articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone l’obbligo di prestare soccorso a chi si trovi in pericolo in mare. Inoltre, il diritto alla vita, tutelato dall’articolo 2 CEDU „obbliga gli Stati a prendere misure per prevenire la perdita di vita, in particolare per gli individui sotto il loro controllo“. In questo senso, gli Stati devono astenersi da condotte lesive, nonché adottare misure positive per la salvaguardia delle persone. Regimi autorizzatori e sanzionatori eccessivamente gravosi potrebbero ostacolare le attività di ricerca e soccorso, con possibili ricadute sulla vita di migliaia di persone nonché sulla responsabilità dello Stato.
Tra le disposizioni finali e transitorie, merita una particolare menzione il sistema nazionale di monitoraggio con database condiviso tra amministrazioni e forze dell’ordine, previsto dall’articolo 18. Pur perseguendo finalità legittime di contrasto allo sfruttamento, tale sistema appare manchevole delle necessarie garanzie in materia di protezione dei dati personali. Il quadro europeo, a partire dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell’Unione Europea e dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, impone che ogni trattamento sia fondato su base giuridica chiara, limitato alle finalità dichiarate e proporzionato. Un monitoraggio esteso a imprese, Organizzazioni non governative e operatori „coinvolti nei flussi migratori“, senza definizioni precise, rischia di assumere i tratti di un controllo generalizzato, con potenziali effetti lesivi sulla libertà di iniziativa economica e sulla libertà di associazione.
Il nodo giuridico centrale della proposta è la compatibilità del suo impianto con i principi di proporzionalità, uguaglianza, non discriminazione e tutela effettiva dei diritti fondamentali.
In conclusione, la proposta di legge „Remigrazione e Riconquista“ non si limita a rafforzare strumenti di gestione dei flussi – potere di cui lo Stato italiano dispone certamente –, ma intende ridefinire l’equilibrio tra sicurezza e diritti in senso marcatamente restrittivo, colpendo uno specifico gruppo sociale. Letta in modo sistematico, la proposta solleva numerosi interrogativi di compatibilità con la Costituzione italiana, il diritto Ue e gli obblighi internazionali in materia di diritti umani. Il nodo giuridico centrale è la compatibilità di un simile impianto con i principi di proporzionalità, uguaglianza, non discriminazione e tutela effettiva dei diritti fondamentali, che costituiscono il fondamento dell’ordinamento costituzionale italiano e dell’architettura giuridica europea.
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Invito l’autore a rileggersi…
Invito l’autore a rileggersi l’articolo 5 del Codice deontologico dei giornalisti: il dovere di riferire i fatti senza omissioni che ne alterino il significato. Questo articolo è un cumulo di falsità confezionate da un giornalista che maschera le proprie opinioni politiche come analisi giuridica.
L’art. 13 della Dichiarazione Universale tutela il diritto di lasciare un Paese, ma non di entrare in un altro. Ogni corte internazionale, dalla CGUE alla Corte EDU, riconosce il diritto sovrano degli Stati di controllare chi accede al proprio territorio.
Quanto al favoreggiamento, la Direttiva 2002/90/CE lascia esplicitamente agli Stati la facoltà — non l’obbligo — di escludere l’assistenza umanitaria dall’applicazione penale.
Sulla revoca della cittadinanza per i naturalizzati, la nostra Corte costituzionale non si è ancora espressa, ma la Francia, il Regno Unito, i Paesi Bassi, l’Austria e il Belgio prevedono tutti la revoca della cittadinanza naturalizzata per reati gravi. La Convenzione Europea sulla Nazionalità del 1997 lo prevede espressamente.
Sulle confische preventive, la Corte costituzionale le ha già ritenute legittime (si veda la normativa antimafia), purché assistite da garanzie giurisdizionali.
Sulle ONG, la CGUE (causa C-14/21) ha già stabilito che gli Stati possono regolamentare le attività di soccorso, purché non impediscano di fatto il salvataggio.
Sulla protezione dei dati, banche dati condivise tra amministrazioni e forze dell’ordine esistono già la legittimità dipende interamente dalle modalità attuative.
Vergognoso che SALTO pubblichi un pezzo così parziale spacciandolo per analisi giuridica. Ma è il solito playbook della sinistra: non sanno vincere sui meriti, perciò provano a convincere con le falsità. L’autore di questo articolo fa un disservizio alla società, perché invece di favorire un discorso onesto, avvelena il dibattito con falsità.
Antwort auf Invito l’autore a rileggersi… von tango
E sono esattamente articoli…
E sono esattamente articoli come questo il motivo per cui la società scivola sempre di più verso l’estrema destra. Perché l’unica cosa che la sinistra sa fare è argomentare da una presunta „superiorità morale“ invece di discutere nel merito. Volete davvero contrastare la proposta? Allora provate a convincere i cittadini con argomenti di sostanza, spiegando:
— quali benefici porta alla società la presenza di immigrati irregolari che hanno commesso un reato già varcando il confine
— perché chi è stato condannato a più di cinque anni di carcere dovrebbe conservare una cittadinanza acquisita per naturalizzazione
— perché le ONG che stazionano al largo della Libia in attesa di traghettare migranti in Italia andrebbero lasciate operare senza alcuna regolamentazione
Antwort auf Invito l’autore a rileggersi… von tango
Forse è meglio lasciare l…
Forse è meglio lasciare l’interpretazione di norme giuridiche a chi veramente se ne intende. Art. 13 della Carta dei diritti dell’uomo dice esattamente „Everyone has the right to leave any country, including his own“. Lei sostiene che questo non comporti il diritto di entrare in un altro paese. Provi a ragione sull’assurdità di questa sua affermazione prendendo in mano un atlante. A parte il fatto che la normativa si basa sul concetto del divieto e non dell’autorizzazione, per cui, ciò che non è espressamente vietato (come nella fattispecie), è ammesso.
La revoca della cittadinanza di persone naturalizzate per atti gravi contro lo Stato è già prevista dall’ordinamento italiano. I paesi da lei citati applicano questo istituto praticamente nella stessa maniera in cui è previsto dalla normativa italiana. Non vanno molto al di là come lei insinua (a parte ad es. in Austria dove viene revocata se si ottiene la cittadinanza di un altro paese).
Tuttavia dappertutto, la revoca della cittadinanza, dove è prevista, deve essere bilanciata dal diritto fondamentale sancito dall’ONU a una cittadinanza. La revoca non deve quindi generare casi si apolidia.
La confisca preventiva è solo prevista per reati di mafia ed e abbastanza logico per quale motivo. Questo non la rende automaticamente estensibile a contesti diversi al di fuori del concetto di attività criminale organizzata. L’attività delle ONG è coperta dai trattati sul salvataggio in mare. Il tentativo di dichiarare le ONG „scafiste“ per far rientrare la loro attività in un disegno criminoso, è sempre stato respinto dalle varie corti.
Lei quindi taccia SALTO di pubblicare falsità e lo fa affermando falsità. Interessante questo concetto.
Antwort auf Forse è meglio lasciare l… von Manfred Klotz
Appunto, meglio lasciare…
Appunto, meglio lasciare interpretare la legge a chi ne capisce, e non a un giornalista che evidentemente di diritto non sa nulla, ma la usa comunque in modo completamente errato per dare un’aria di autorevolezza alle sue opinioni politiche.
Sul resto del Suo commento, sbaglia completamente. Il diritto sancito dall’art. 13 è quello di lasciare un Paese, non di entrare in un altro. In termini concreti: se l’Austria mi concede un visto, l’Italia non può impedirmi di partire. Ma se l’Austria non me lo concede, non ho alcun diritto di entrarvi. E non è solo la giurisprudenza a confermarlo, invito lei di provare „a ragione sull’assurdità di questa sua affermazione“. Se esistesse davvero un diritto di entrare in qualsiasi Stato, a che scopo avremmo l’intero sistema dei visti? Ce lo spieghi Lei.
Quanto alla revoca della cittadinanza, è proprio il fatto che l’Italia e numerosi altri Stati la prevedano già a confermare che cittadinanza per naturalizzazione e cittadinanza per nascita possono essere trattate diversamente senza violare il principio di uguaglianza. La Corte costituzionale lo ha già confermato. Ciò che rimane da stabilire è il grado di questa differenza e quella è una scelta politica, da definire per legge. Esattamente ciò che la proposta di legge intende fare. Le do ragione, sul rischio di apolidia: quello è un vincolo reale.
Sulla confisca preventiva, ha perfettamente ragione nel dire che con la legislazione attuale non è applicabile al contesto dell’immigrazione. Complimenti per aver colto il punto: è esattamente il motivo per cui esiste una proposta di legge.
Antwort auf Appunto, meglio lasciare… von tango
Die Ausführungen über…
Die Ausführungen über rechtliche Sachverhalte von Leuten die „reato penale“ schreiben, würde ich mit Vorsicht genießen.
Antwort auf Invito l’autore a rileggersi… von tango
Provo a rispondere ai punti…
Provo a rispondere ai punti da lei indicati:
1) L’articolo non sostiene l’esistenza di un diritto generale a „entrare“, ma che una formulazione assoluta („principio inderogabile“) rischia di oscurare il diritto d’asilo, il principio di non-refoulement e la tutela contro trattamenti inumani. Non si contesta dunque la sovranità statale, ma se questa clausola assoluta possa essere interpretata in modo da comprimere diritti costituzionali e convenzionali inderogabili.
Nel caso di una persona che fugge da un rischio di persecuzione o di rischio di esposizione alla tortura gli Stati hanno un divieto inderogabile di non respingimento e sono obbligati a valutare la domanda del richiedente. Nessun richiedente asilo può essere considerato illegale o irregolare -alla frontiera o nel territorio- ed essere sanzionato perché non possiede i requisiti ordinari per l’ingresso (documenti validi, visto, ecc…). E ancora, è tassativamente proibito imporre sanzioni alla persona che tempestivamente chiede asilo per la sola ragione di essere arrivato privo di una autorizzazione all’ingresso. Lo prevede l’articolo 31 della Convenzione di Ginevra, per cui „Gli Stati Contraenti non prenderanno sanzioni penali, a motivo della loro entrata o del loro soggiorno illegali, contro i rifugiati che giungono direttamente da un territorio in cui la loro vita o la loro libertà erano minacciate nel senso dell’articolo 1, per quanto si presentino senza indugio alle autorità e giustifichino con motivi validi la loro entrata o il loro soggiorno irregolari“. La giurisprudenza e la dottrina a livello internazionale, inoltre, hanno chiarito che l’espressione „sanzioni penali“ deve essere interpretata in senso estensivo, ovvero comprendendo anche sanzioni amministrative e limitazioni della libertà personale. Per tale ragione il diritto europeo (Direttiva UE 2024/1346) prevede che „Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente o sulla base della sua nazionalità“ .
2) L’articolo non afferma che l’Ue impone la clausola umanitaria, ma che una formulazione generica potrebbe avere effetti dissuasivi, creare problemi di proporzionalità ed entrare in tensione con la libertà di associazione. La proposta di legge del Comitato RR, inoltre, mette sullo stesso piano condotte del tutto differenti e non distingue, come invece prevede il diritto Ue, tra favoreggiamento all’ingresso irregolare per finalità di lucro da condotte senza finalità di lucro.
3) L’articolo non afferma che la revoca della cittadinanza ai cittadini naturalizzati è vietata altrove (e non è questo il punto), ma che potrebbe creare un doppio regime tra cittadini, violare l’articolo 3 della Costituzione e che ne andrebbe valutata la proporzionalità.
4) Non è la confisca preventiva il problema in sé, ma l’eventuale generalizzazione automatica senza presupposti rigorosi.
5) Gli Stati possono regolare il soccorso. Il problema non risiede nella regolamentazione in sé, ma nell’eventuale effetto dissuasivo o impeditivo concreto. Per essere più precisi, in ogni caso, vale la pena ricordare che l’articolo 19 della convenzione UNCLOS (Convezione di Montego Bay) fa chiaro riferimento alla possibilità di interdire l’accesso solo in caso di „minaccia o impiego della forza contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica dello Stato costiero“ a „ogni esercitazione o manovra con armi di qualunque tipo“ e a „ogni atto inteso alla raccolta d’informazioni a danno della difesa o della sicurezza dello Stato costiero“. Gli Stati non possono introdurre ulteriori motivi di impedimento o introdurre disposizioni vaghe (la minaccia deve essere specifica e provata), né possono respingere un’imbarcazione in cui vi sono persone che si trovano in pericolo di naufragio, violando altresì anche gli inderogabili obblighi di soccorso in mare previsti dalla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (Convenzione SAR). Riconosco, tuttavia, che in un passaggio di questo paragrafo la formula „potrebbe violare“ sarebbe stata più indicata di „violerebbe“.
6) Quanto ai sistemi di monitoraggio e banche dati, il pezzo afferma sostanzialmente lo stesso principio. La loro legittimità dipende dalla struttura concreta del dispositivo, dal rispetto dei principi di proporzionalità, non discriminazione, determinatezza e tutela dei dati personali.
Evidentemente al signor…
Evidentemente al signor Tango non piace il contenuto dell’articolo, perché è portatore di interesse. Probabilmente ricopre una carica politica eletta e deve celare la sua vera identità, non si sa perché...
Per questo attacca un giornalista competente e preparato sulla materia, perchè non condivide l’analisi giuridica e la visione valoriale. Poi utilizza la solita retorica vittimista della estrema destra, che gli intellettuali, i giornalisti, i giudici e molti altri si sentono „moralmente“ superiori. Forse noi (mi ci metto anch’io) crediamo allobstato di diritto e al diritto internazionale, anche quando non ci fa comodo e complica le cose. Ma preferiamo rimanere umani e non ci piace criminalizzare tutti quelli che non sono italiani/europei.
Credo che molti lettori, cittadini e gente comune capisca bene cosa significa vivere in uno stato di diritto e solo perché lei urla e sbraita dando del falso a un professionista, non aumenta la sua credibilità.
Grundsätzlich wäre einmal…
Grundsätzlich wäre einmal festzustellen dass jemand der vom eigenen Staat politisch verfolgt wird (Definition von Asylrecht) im nächstgelegenen Staat um Asyl ansuchen muss und nicht halb Afrika und ganz Europa durchqueren braucht um dort Asyl zu suchen wo es gerade am opportunsten ist, dazu gibt es kein Recht. Denn dann ist jemand kein Asylsuchender dem es um Schutz geht, sondern ein Wirtschaftsmigrant.
Weiters ist es gänzlich unverständlich warum Asylsuchende noch bevor ihr Antrag zu einem Ende gekommen ist, sich frei im Land bewegen können, so als ob sie bereits eine Aufenthaltsgenehmigung hätten und wieso sie diese nicht in einem Aufnahmezentrum abwarten müssen. Dasselbe bei abgelehntem Aufenthaltsrecht.
Für uns gilt das jedenfalls wenn wir in ein Land außerhalb der EU reisen. Ebenfalls gilt (für uns ) vor einer Einreise und freiem Aufenthalt dass man eine Identität nachweisen muss um nicht als potentieller Straftäter das Aufnahmeland zu gefährden.
Weiters muss doch normalerweise nachgewiesen werden, dass man nicht mit mafiösen Organisationen zusammengearbeitet hat, das wird doch wohl ein Fall für strafrechtliche Verfolgung sein.
Weiters wird durch die Praxis dass nahezu jeder der (illegal) einreist , auf die eine oder andere Art , notfalls illegal bleiben kann und nur wenige ( nicht Berechtigte) abgeschoben werden, dem Missbrauch damit geradezu Vorschub geleistet wird und man somit der Mafia überlässt zu entscheiden wer in die EU kommen darf und wer nicht, während die wirklichen Flüchtlinge in Lagern, Frauen, Kinder, Waisen, Alte , Kranke Arme die sich keinen Schlepper leisten können, bleiben müssen wo sie sind und sich Europa einen feuchten Kehrricht darum schert was diese mitmachen und was mit denen passiert.
Vor diesem Hintergrund dann noch von Moral zu sprechen, kann zynischer wohl nicht sein und dient eh bloß dazu das kranke unmenschliche System schönzureden.
Zum Glück gibt es andere Beispiele, die es besser machen. Australien lässt keine illegal Einreisenden an Land, die Anträge werden außerhalb behandelt, dafür nimmt Australien LEGAL Ansuchende aus Arbeitsgründen von vielen Ländern , mit temporären oder permanenten Visa, die Voraussetzungen vorweisen müssen und zudem nimmt Australien aus humanitären Gründen eine gewisse Anzahl ausgesuchter Flüchtlinge ohne Rückkehrmöglichkeit direkt aus Lagern auf.
Also es ginge wenn man wollte.
Dann bräuchte man sich auch nicht mit Remigrationsdikussionen zu beschäftigen.