Politik | DIRITTI

"Votare in carcere"

La richiesta di Fabio Valcanover, candidato di +Europa, ai direttori di Trento e Bolzano. "Occorre muoversi in tempo per far avere i certificati elettorali ai detenuti".
Carcere
Foto: Salto.bz

Permettere ai detenuti che godono dei diritti politici di votare in carcere. Lo chiede con forza Fabio Valcanover, avvocato del foro di Trento nonché esponente storico dei Radicali e candidato nella lista +Europa nel proporzionale regionale per la Camera alle politiche del 4 marzo. "Per rendere davvero concreto l’esercizio del diritto di voto occorre muoversi subito, avviando le pratiche per far avere in tempo i certificati elettorali" dice rivolgendo il messaggio ai direttori delle case circondariali di Bolzano e Trento, rispettivamente Anna Rita Nuzzaci e Valerio Pappalardo.

"Anche nei luoghi di detenzione – ragiona l’esponente dei Radicali in una nota – deve essere possibile esercitare il diritto di voto. Chiedo che l’amministrazione penitenziaria ed i direttori della casa circondariale di Trento (Valerio Pappalardo) e della casa circondariale di Bolzano (Anna Rita Nuzzaci) avviino le pratiche per permettere a chi ne ha il diritto (cittadini italiani in possesso di diritti politici ) di votare. Per fare questo occorre permettere che pervengano nelle due case circondariali i certificati di iscrizione alle liste elettorali e che sia istituito un seggio “volante” all’interno delle stesse. Confido nella buona volontà di ministero, dipartimento amministrazione penitenziaria, provveditorato alle carceri e direttori".

Con un post scriptum: "Anche il personale della polizia penitenziaria DEVE, in caso di impossibilità a recarsi nel luogo di residenza, essere messo nelle condizioni di esercitare il diritto di voto (anche se residente altrove)".

La richiesta di Valcanover cerca di supplire a un vuoto che solitamente si ripresenta. "Se non viene sollecitato - spiega a voce -, il voto in carcere solitamente non accade. Per questo occorre partire in tempo. Informando anche i detenuti italiani, circa il 40% a Trento e giù di lì a Bolzano, che possono partecipare alle elezioni dalla casa circondariale".

L’esercizio del voto riguarda i detenuti con cittadinanza italiana che non sono stati condannati alla pena accessoria dell’interdizione, temporanea o perpetua, dai pubblici uffici, che comprende il venir meno dei diritti politici e l’impossibilità di accedere a qualsiasi incarico pubblico. È solitamente collegata alle condanne a cinque o più anni di reclusione, mentre con l’ergastolo è perpetua.

In ultimo Valcanover ribadisce l’appello a Pappalardo e Nuzzaci affinché si muovano subito. "Forse se si chiedono ora i certificati ce la faranno in tempo" conclude.

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Alessandro Stenico Do., 01.02.2018 - 15:44

Piccola precisazione:
Il Codice Penale italiano all’articolo 28 precisa, infatti, che il condannato può essere privato del diritto di elettorato attivo e passivo e di ogni restante diritto politico. L’interdizione può avere durata provvisoria qualora la pena comminata abbia una durata non inferiore ad un anno né superiore a cinque; viceversa si avvalora una durata perpetua qualora essa consegua alla pena dell’ergastolo ed alla pena detentiva non inferiore ai cinque anni.
Il diritto di prender parte alla votazione è riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale (ad esempio a seguito dell’interdizione dai pubblici uffici). Gli interessati (muniti della tessera elettorale) devono far pervenire al sindaco del comune nel quale sono residenti, non oltre il 1° marzo 2018, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione nei quali sono reclusi.

Do., 01.02.2018 - 15:44 Permalink
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Alessandro Stenico Fr., 02.02.2018 - 09:24

a rileggere il mio post die ieri mi sono accorto di un errore sugli effetti dell'interdizione temporanea (il copia/incolla purtroppo),
il testo vigente è questo:
la condanna alla reclusine per un tempo non inferiore a tre anni comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni;
la condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano ll'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici.

Fr., 02.02.2018 - 09:24 Permalink