L'emendamento salva-funivie
Un emendamento depositato all’ultimo minuto (qui sotto il testo) per cercare di rimediare alla complicata situazione relativa agli impianti funiviari altoatesini che sono finiti nel mirino dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Situazione che ha portato, in un caso, quello del tracciato Gletschersee 2 a Senales, al ricorso al Tar mosso dall’Antitrust nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.
L’emendamento
Il dispositivo aggiunto da Arno Kompatscher e Florian Mussner, assessore competente e firmatario, al disegno di legge 158 del 2018 “omnibus” – e sul quale i consiglieri Riccardo Dello Sbarba (Verdi), Andreas Pöder (Bürgerunion) e Walter Blaas (Freiheitliche) hanno annunciato una relazione di minoranza – mira ad “un’interpretazione autentica complessiva” che consentirebbe di superare il nodo che secondo la giunta si è venuto a creare con una diversa interpretazione del termine “concessione” in italiano.
Le concessioni di cui alle legge provinciali 8 novembre 1973, numero 87, e successive modifiche e 30 gennaio 2006, numero 1, che autorizzano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo, e i relativi rinnovi, (..) si configurano come provvedimenti autorizzatori (L'emendamento)
Le tappe precedenti
Ma prima alcuni passaggi per ricapitolare la questione. Come è emerso nel bollettino dell’ente del 7 maggio 2018, nella parte “attività di segnalazione e consultiva”, l’Authority nazionale per la concorrenza ha posto l’attenzione sulle concessioni per otto impianti di risalita situati in Alto Adige. Si tratta, come ha riportato il Corriere dell’Alto Adige l’8 maggio, dei tracciati Nives a Selva Gardena, Zepbichl a Moso in Passiria, Eurotel 1 a Castelrotto, La Para nel Comune di Corvara in Badia, Trenker a Dobbiaco, Deutschnofen a Nova Ponente, Selva Gardena-Ciampinoi in Val Gardena e Gletschersee 2 a Senales.
L’autorità, si legge nel documento, aveva deliberato il 25 gennaio 2018 di inviare “8 pareri motivati ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287”, riguardanti i decreti assessorili in Alto Adige “aventi ad oggetto il rinnovo e la modifica delle concessioni per linee di trasporto funiviario in servizio pubblico”. Si notava come “la disciplina di tali atti sembra apparire in contrasto con i principi della disciplina a tutela della concorrenza”.
In sette casi su otto l’Antitrust ha deciso di non intervenire dopo aver ricevuto la risposta in data 28 marzo 2018 in cui la Provincia “informava l’Autorità di ritenere legittimo il proprio operato, principalmente perché non si tratterebbe dell’affidamento di un servizio pubblico”.
Ricorso al Tar
Diverso il caso della seggiovia Gletschersee2 (la foto in alto si riferisce alla quadriposto Teufelsegg Grawand), gestito da Funivie Ghiacciai Val Senales spa la cui maggioranza è di Athesia e degli imprenditori Schröcksnadel di Innsbruck. Palazzo Widmann, prosegue il bollettino, “ha altresì comunicato che l’impianto insiste su terreni appartenenti al patrimonio indisponibile della Provincia”, mentre per gli altri tracciati “le aree su cui insistono gli impianti di risalita e le stazioni di valle e di monte sono in proprietà privata”.
In seguito “al mancato adeguamento dell’amministrazione al parere motivato” l’Antitrust ha quindi ravvisato gli estremi per una violazione della normativa sulla concorrenza, impugnando al Tar di Bolzano il decreto assessorile 15713 del 30 agosto 2017 (che rinnovava l’affidamento). Del ricorso aveva dato notizia il 9 maggio la Tageszeitung riportando la situazione più generale venuta a galla grazie alla segnalazione di un’azienda badiota che non aveva avuto la concessione per uno skilift in val Badia.
La relazione di Mussner
Si viene all’attualità di questi giorni. Con l’articolo 44 bis aggiunto al disegno di legge omnibus governatore e assessore cercano di risolvere la questione puntando sulla diversa interpretazione del termine “concessioni” in italiano, che secondo la giunta provinciale in questo caso sarebbe un “provvedimento autorizzato” e non una vera e propria “concessione” che sottosta alle norme sugli appalti.
Il concetto è meglio delineato nella relazione in cui Mussner specifica il senso del 44 bis. A sua volta una sorta di precisazione dell’articolo 44 che modificando la legge provinciale 1 del 2006 “chiarisce che i titoli denominati “concessione” della legge citata riferiti a impianti di risalita non sono contratti di concessione, ma sono provvedimenti amministrativi non soggetti alla disciplina dei contratti pubblici, ai sensi del decreto legislativo 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici, ndr)”.
Le concessioni funiviarie a uso sportivo o turistico ricreativo non assegnano in concessione un servizio pubblico, ma autorizzano lo svolgimento di un’attività economica privata (Mussner)
Mussner specifica ulteriormente che “le concessioni funiviarie a uso sportivo o turistico ricreativo non assegnano in concessione un servizio pubblico, ma autorizzano lo svolgimento di un’attività economica privata”.
Il paradosso
Allargando lo sguardo oltre gli specifici casi citati dall’Antitrust e guardando al dibattito sugli impianti di risalita, a livello regionale, siamo al paradosso per cui i tracciati del turismo invernale e estivo sono pubblici quando si tratta di concedere contributi e finanziamenti, privati invece quando si parla di rinnovi o affidamenti di beni ancora collettivi – il territorio, i prati, la montagna – per le attività di esercenti privati, al netto dell’indotto più generale che producono.