Risarcita per il primariato negato
La medica bolzanina W.G. aveva i titoli per diventare primaria e va pertanto risarcita. Dopo la batosta dello scorso anno con la Provincia costretta dalla Corte Costituzionale a mettere mano alla normativa sulle nomine dei primari per le quali politica e direttore generale dell’Azienda sanitaria avevano – come in quasi in tutti gli ambiti, in Alto Adige - una discrezionalità eccessiva, ora dal Giudice del lavoro Giulio Scaramuzzino arriva una bordata da 334.000 euro (+ 19.000 di spese legali). A tanto ammonta il risarcimento da “perdita di chance”, avendo partecipato ad una procedura di selezione di un Primariato per il quale ha conseguito la idoneità ma si è poi vista preferire un altro candidato, il tutto sulla base di una legge provinciale che nel frattempo la Consulta ha annullato. In ogni caso ora si può dare per scontato che l’Azienda sanitaria farà comunque appello.
Lo scorso anno la Corte costituzionale, chiamata in causa dal Giudice del Lavoro, aveva dichiarato illegittimo l’articolo della legge del 2017 che regolava la nomina dei primari in aperto contrasto con la legislazione nazionale in merito ai criteri di composizione delle commissioni selezioni. Queste, fuori dai confini provinciali, avvengono infatti con personale esterno alle Aziende sanitarie in modo che a scegliere siano persone non legate alle logiche di potere del territorio. In Alto Adige, come noto, in tutti gli ambiti la politica fa di tutto per avere sempre la massima discrezionalità.
Vale la pena di ricordare i rilievi avanzati da Scaramuzzino nel 2021: “La commissione statale – scrive il giudice nell’ordinanza - è composta da quattro membri mentre quella locale da tre; la commissione esaminatrice nella normativa statale è composta per i tre quarti da direttori di struttura complessa nella medesima disciplina scelti mediante sorteggio tra medici esterni all’Azienda, mentre il quarto membro è di diritto il direttore sanitario dell'azienda sanitaria. La commissione in salsa sudtirolese è composta da due membri nominati rispettivamente dal Consiglio dei sanitari della stessa Azienda sanitaria e dal direttore di comprensorio sanitario. Il terzo, di diritto, e' il direttore sanitario dell'azienda; la commissione della normativa statale indica una terna di nomi tramite la formazione di una graduatoria, potendo quindi la scelta essere operata solo tra i tre migliori di tale graduatoria.
La commissione della normativa locale deve indicare semplicemente una rosa di idonei, entro la quale può essere operata la scelta; nella normativa statale, una volta formata la terna secondo la graduatoria, il direttore generale può scegliere uno dei tre candidati, ma se non sceglie quello con il punteggio piu' alto è tenuto a motivare analiticamente la scelta. Nella normativa locale, una volta formata la rosa degli idonei, il direttore generale può scegliere uno dei candidati senza alcun obbligo di motivazione.
Nonostante queste grandi diversità nel giugno 2022 la sentenza della Consulta fece quasi esultare l’Azienda sanitaria.
“Da un parte, è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell´art. 48 - comma 3 - della L.P. nr. 7/2001, che disciplina la procedura per l´affidamento a un dirigente sanitario di un incarico di direzione di struttura complessa, ritenendosi legittimo che il Direttore generale conferisca discrezionalmente l’incarico di Primario. D’altra parte è stato invece annullato l´art. 6 della L.P. 4/2017, che aveva stabilito con norma transitoria, che la commissione competente per la predisposizione dell´elenco dei candidati fosse composta dal Direttore sanitario e da due esperti nominati dal Consiglio dei Sanitari. Quindi la sentenza risulta assolutamente positiva per quanto concerne la libertà di nomina da parte del Direttore generale, che è stata confermata nella sua pienezza”. Caso vuole che proprio oggi l’Azienda sanitaria abbia ufficializzato la nomina di 18 nuovi primari.