Si può andare nelle seconde case
Tra gli interrogativi pendenti circa le misure anti-Covid adottate dal governo Conte spiccava in questi giorni la questione degli spostamenti verso le seconde case, uno dei punti oscuri dell’ultimo Dpcm. Sul tema era intervenuto il governatore dell’Alto Adige Arno Kompatscher, durante la videoconferenza stampa post-giunta, che aspettava in merito chiarimenti da Roma.
E dal Viminale sono arrivate le prime delucidazioni, poi seguite dalla pubblicazione delle risposte alle domande più frequenti (Faq) dell’esecutivo. Il sottosegretario all’Interno Achille Variati specifica che “si può sempre, eccetto nelle ore di coprifuoco, tornare nella propria residenza o abitazione, una seconda casa è un’abitazione e non è esplicitato nel nuovo Dpcm il divieto di andare nella seconda casa purché si tratti di una propria proprietà o ci sia comunque un contratto di affitto, ergo è possibile spostarsi”. E ancora: “Se la casa è proprietà di un altro anche se parente non può essere considerata seconda casa ovviamente la norma può essere oggetto di una precisazione, al momento non prevista”.
In pratica: è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), ma solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell’immobile prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio. Nelle Faq pubblicate dal Governo riguardanti il decreto legge e il Dpcm in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 si spiega che si tratta di una possibilità limitata al “rientro” e questo perché le disposizioni in vigore consentono, dal 16 gennaio 2021, di fare “rientro”, appunto, alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette seconde case.
La condizione è dunque che le seconde case siano state acquistate o affittate da una persona prima del 14 gennaio 2021, e solo chi appartiene allo stesso nucleo familiare di tale persona potrà raggiungere l’abitazione, che naturalmente non dovrà essere abitata da persone che non fanno parte di quel nucleo familiare.
La sussistenza dei requisiti potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.