Politics | Politica e società

Camera o senato, che battano un colpo

Il disegno di legge per l'istituzione di classi bilingui in Alto Adige/Südtirol è già pronto: basterebbe solo ridepositarlo e avviare l'iter per la sua approvazione.
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Foto: Luca Marcon (foto da internet)

In queste settimane sono stati pubblicati su salto.bz tre articoli relativi alla scuola bilingue: Scuola: sezioni bilingui su richiesta, Il mythos della scuola bilingue e La scuola bilingue non è un mito. Il primo e il terzo, a cura di Liliana Turri; il secondo, al quale il terzo risponde, da parte dello scrivente.
Al di là delle rispettive posizioni dei due autori citati e che possono essere desunte dai rispettivi articoli, non si può non ricordare come nel 2017 l'allora senatore Francesco Palermo si fece promotore di un disegno di legge volto a regolare l'attivazione di «classi con insegnamento, su base paritetica di ore e di esito finale, in lingua tedesca e in lingua italiana».
Alla scadenza del mandato elettorale il 22 marzo 2018 il senatore uscente non ricandidò e il DDL rimase allo stato di mera proposta (rinvenibile nell'archivio di iniziativa legislativa sul sito del Senato della Repubblica).
Nei giorni immediatamente successivi alle elezioni del 25 settembre 2022 lo storico bolzanino Giorgio Delle Donne ha ripreso in mano il testo del DDL e lo ha inviato per e-mail ai neoeletti Luigi Spagnolli per il Senato e Alessandro Urzì per la Camera dei Deputati.
I due politici sono agli antipodi dell'agone elettorale: Luigi Spagnolli fa parte del Gruppo Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord), Alessandro Urzì del gruppo Fratelli d'Italia.
Quale migliore occasione per entrambi per dimostrare di avere a cuore il tema della tutela di quella che ad oggi è la minoranza di fatto riproponendo l'originale DDL, oltretutto redatto da un costituzionalista quindi presunto immune da qualsiasi rilievo?
Ad oggi, non si hanno notizie riguardo al riscontro sulla proposta da parte del deputato e del senatore. Ma che sia la Camera o il Senato, l'importante è che da lì uno dei due batta un colpo: ma bello forte, altrimenti non si sentirà nulla.

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La presentazione del disegno di legge.
ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge costituzionale si intende garantire la possibilità di dare vita a scuole bilingui nel territorio della provincia autonoma di Bolzano. La questione è sul tappeto da molto tempo e sono in corso molte sperimentazioni per consentire forme di immersione che favoriscano l’apprendimento delle lingue. La proposta non tocca in nulla il sistema attualmente previsto dallo statuto di autonomia che consente l’istituzione di scuole separate per gruppi linguistici, perché questo rappresenta un fondamentale diritto delle minoranze linguistiche.

La proposta non tocca in nulla il sistema attualmente previsto dallo statuto di autonomia che consente l’istituzione di scuole separate per gruppi linguistici

Si tratta semplicemente di aggiungere la possibilità di prevedere, accanto alle scuole in lingua italiana, tedesca e ladina (queste ultime peraltro già improntate ad un sistema ad immersione) anche delle scuole ad insegnamento paritetico delle lingue italiana e tedesca, con l’aggiunta, evidentemente, di lingue straniere. Ad ulteriore garanzia della continuità con il sistema vigente, si prevede inoltre che tali forme di istruzione possano essere attivate in presenza di una richiesta di un adeguato numero di genitori. Si viene così a configurare un sistema che consente di aggiungere un’ulteriore opportunità, senza limitare in nulla le garanzie tuttora previste a tutela della scuola delle minoranze linguistiche.
Si garantisce dunque da un lato il mantenimento e il rafforzamento del diritto di coloro che aspirano a un insegnamento interamente impartito nella propria madrelingua, che alcuni ritengono minacciato dalla presenza di molti alunni di lingua italiana o mistilingue nella scuola della minoranza. Le scuole attualmente esistenti mantengono la loro funzione formativa, e in particolare la scuola in lingua tedesca può serenamente continuare ad esercitare la propria funzione di scuola di una minoranza linguistica, naturalmente e logicamente deputata a salvaguardare la cultura e l’identità del gruppo linguistico di minoranza.

la scuola in lingua tedesca può serenamente continuare ad esercitare la propria funzione di scuola di una minoranza linguistica, naturalmente e logicamente deputata a salvaguardare la cultura e l’identità del gruppo linguistico di minoranza

Dall’altro lato si consente di riconoscere il diritto ad un’istruzione plurilingue, venendo così incontro a una domanda assai diffusa nella provincia di Bolzano, al fine di creare le condizioni per un compiuto e diffuso bilinguismo nel territorio e di consentire di svilupparne la competitività, traendo vantaggio da una migliore conoscenza delle lingue. Appare infatti contraddittorio che si postuli il raggiungimento di livelli comunicativi più o meno funzionali in ambito extrascolastico, come si è da sempre retoricamente proclamato, se non si creano le premesse perché questo possa realmente avvenire. La vocazione al bilinguismo compiuto nel territorio altoatesino/sudtirolese non può essere garantita se non da una scuola che assicuri, a chi lo voglia, di praticare le due lingue – tedesca e italiana – come lingue di scuola e di studio.

La vocazione al bilinguismo compiuto nel territorio altoatesino/sudtirolese non può essere garantita se non da una scuola che assicuri, a chi lo voglia, di praticare le due lingue – tedesca e italiana – come lingue di scuola e di studio.

Non si tratta più quindi di ricorrere a formule estemporanee e temporalmente limitate di cosiddetta immersione linguistica o di soggiorni di qualche mese in scuole con lingua diversa, o di partecipazione a progetti didattici più o meno prolungati (come attualmente avviene con crescente frequenza), bensì di affrontare un percorso formativo strutturalmente concepito su interi cicli di istruzione, con verifiche – e conseguenti valutazioni – formalmente e sostanzialmente vincolanti nell’esito. Sotto il profilo giuridico, l’attuale sistema si regge su un equilibrio di natura politica che non trova rispondenze nella disciplina normativa. L’attuale interpretazione dell’articolo 19 dello statuto è politicamente flessibile (si tollerano più o meno benevolmente le sperimentazioni) ma giuridicamente rigida (non si accetta di consentire un adeguamento normativo, al fine di mantenere il controllo politico sulle eventuali innovazioni).
Tuttavia, è ormai ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa la possibilità di un’interpretazione evolutiva dell’articolo 19 (così ad esempio per il riconoscimento della possibilità che la madrelingua degli insegnanti cambi in occasione del censimento, per la liceità dell’immersione e della compresenza, per la possibilità di insegnamento della seconda lingua anticipato rispetto alla seconda classe elementare). In definitiva, appare ormai chiaro che l’articolo 19 rappresenta una soglia minima di garanzia, sotto la quale non è possibile scendere. Al di sopra di questa soglia, garantito il diritto fondamentale della minoranza di dotarsi di un proprio sistema scolastico, nulla osta a che si prevedano diritti aggiuntivi che assecondino le esigenze di alcuni strati della società senza ledere il diritto primario di garanzia dell’identità.

Al di sopra di questa soglia, garantito il diritto fondamentale della minoranza di dotarsi di un proprio sistema scolastico, nulla osta a che si prevedano diritti aggiuntivi che assecondino le esigenze di alcuni strati della società senza ledere il diritto primario di garanzia dell’identità.

In definitiva, tre sono le coordinate per una ricostruzione dell’evoluzione del sistema scolastico provinciale. In primo luogo, un’interpretazione adeguatrice e «liberale» dell’articolo 19 è giuridicamente ammissibile senza la necessità di modificare la norma. In secondo luogo, stante la natura intrinsecamente compromissoria dello statuto, deve tendenzialmente darsi ascolto alle necessità espresse dai gruppi, almeno in quanto queste non ledano diritti ritenuti fondamentali dall’altro gruppo.

deve tendenzialmente darsi ascolto alle necessità espresse dai gruppi, almeno in quanto queste non ledano diritti ritenuti fondamentali dall’altro gruppo

Infine, ed è ciò che la proposta mira ad ottenere, la via maestra passa attraverso un’apertura della disposizione statutaria che, mantenendo inalterato il carattere di tutela dato dalla separazione dei sistemi scolastici, consenta, in aggiunta, anche la creazione di spazi di contatto e di ulteriore sperimentazione nell’insegnamento delle e nelle lingue, laddove vi sia una sufficiente domanda. In questo modo risulterà possibile venire incontro alle esigenze assai diverse della scuola delle aree urbane (nelle quali la domanda di istruzione multilingue è più elevata) e di quella periferica, che verosimilmente avrà un’esigenza minore di questo tipo di istruzione. In un momento nel quale è in corso un processo volto a riformare lo statuto di autonomia, il presente disegno di legge mira a indicare un possibile percorso di sviluppo verso la convivenza e l’apertura, nello spirito europeo, del sistema scolastico, elemento essenziale per una società integrata.

Il testo del disegno di legge:
Dopo il primo comma dell’articolo 19 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:
«Presso tutte le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, di cui al primo comma, qualora vi sia la domanda di almeno quindici iscritti, sono attivate classi con insegnamento, su base paritetica di ore e di esito finale, in lingua tedesca e in lingua italiana. La provincia, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, con propria legge ne disciplina l’ordinamento. Spetta alle istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto del principio di pariteticità, stabilire in quale lingua impartire le diverse discipline. L’insegnamento è impartito da docenti in possesso delle prescritte qualificazioni accademiche e professionali, per i quali la lingua di insegnamento, tedesca o italiana, è anche madrelingua. Le classi così attivate proseguono fino al completamento del rispettivo ciclo di istruzione»

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