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Convivere con i pesticidi

L’esperto della Provincia, Thomas Senoner, sul caso dei fitofarmaci tossici nelle aree di tutela dell’acqua potabile: “Sorgenti e pozzi protetti”. Così anche la salute?
Pesticidi
Foto: NaturalNews.com

La Provincia ha parlato. Sulla spinosa questione dell’impiego di pesticidi tossici nelle aree di tutela delle acque potabili che ha mobilitato trasversalmente il Wwf, i Verdi e L’Alto Adige nel cuore/Fratelli d’Italia (il consigliere provinciale di centrodestra Alessandro Urzì ha anche annunciato un’interrogazione parlamentare per richiedere l’intervento urgente del ministro dell’Ambiente Sergio Costa), interviene il direttore dell’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche, Thomas Senoner, che risponde all'associazione ambientalista. E il senso del messaggio è: niente paura, è tutto sotto controllo. Finché tutto resta sotto controllo. 

 

Solo l’acqua sotto la lente

 

“La deliberazione della giunta provinciale del 12 marzo 2019, n.142 è finalizzata a proteggere l’acqua degli acquedotti idropotabili pubblici da fitofarmaci che, nonostante la protezione naturale delle sorgenti e dei pozzi, potrebbero potenzialmente raggiungere l’acqua di falda che li alimenta”, spiega Senoner. Nella scelta dei fitofarmaci ammissibili dirimente è il fatto che il prodotto non raggiunge direttamente l’uomo come per esempio può avvenire attraverso l’inalazione delle sospensioni nebulizzate in aria o mediante contatto diretto con il fitofarmaco o tramite ingestione di alimenti trattati, ma deve attraversare prima il terreno. Eventualità, quest'ultima, argomenta l’esperto, che si verificherebbe in seguito a diversi passaggi: il pesticida dovrebbe “oltrepassare la coltre erbosa (ad esclusione dei ridotti casi di arativi in Alto Adige), infiltrarsi nel sottosuolo, percolare in falda e da lì raggiungere la captazione e quindi l’acquedotto”. Le sorgenti e i pozzi utilizzati per l’approvvigionamento pubblico dell’acqua potabile sono protette da importanti strati impermeabili o comunque di ridotta permeabilità e quindi i tempi di percorrenza sono molto lunghi prima che l’acqua piovana raggiunga la falda.

Di qui, riferisce Senoner, la decisione di basarsi sul solo comparto acqua e dunque non su quello relativo al potenziale impatto diretto sulla salute né sull’ecosistema, i tre parametri contenuti nello studio di riferimento stilato dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat) - e citato nella delibera della Provincia di Bolzano - che classifica le sostanze autorizzate secondo un coefficiente di impatto potenziale (CIP) su una scala di 5 classi. La componente salute, per inciso, segna per 5 dei 6 agenti citati dal Wwf, ovvero Clorpirifos metile, Dithianon, Fluazinam, Mancozeb e Glifosato, il punteggio di 5, equivalente alla massima pericolosità (il Captano ha invece un punteggio pari a 3). Il comparto ecosistema registra un grado di pericolosità elevato per il Fluazinam (4 punti su 5), e per il Clorpirifos (5 su 5).

 

 

Gli agenti nel “CIP acqua” sono invece sotto il livello di guardia, catalogati come basso (1), medio basso (2) o medio (3). Un’altra analisi viene poi effettuata sui fitofarmaci che rientrano nell’ormai celeberrimo elenco contenuto nella delibera provinciale 142/2019, valutando parametri specifici come il GUS (Groundwater Ubiquity Score) ovvero l’indice di Gustafson, un parametro utilizzato per stimare la potenzialità di un pesticida di contaminare l’acqua sotterranea. Senoner illustra i dettagli tecnici: “Tutti i composti con valori GUS maggiore a 2,8 (‘alto’ secondo Gustafson, 1989, ‘moderato’ secondo Michael Pfeiffer, 2010) sono stati eliminati. Sostanze con valori GUS compresi tra 1,8 e 2,8 (‘stato di transizione’ secondo Gustafson, ‘basso a moderato’ secondo Michael Pfeiffer) sono stati ammessi solo se classificati tra le quattro categorie di persistenza nella categoria più bassa ‘non persistenti’, secondo le linee guida europee EU”. 

 

Strategie di controllo 

 

Qual è il tipo di monitoraggio che viene effettuato dalla Provincia sull’impiego dei pesticidi autorizzati? Il direttore dell’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche assicura che vengono eseguiti “campionamenti mirati in tutte le fonti che alimentano gli acquedotti pubblici in Alto Adige se su almeno il 20% della superficie del loro bacino idrografico viene praticata l’agricoltura intensiva oppure se le fonti stesse si trovano in zone dedite ad agricoltura intensiva. I campioni vengono analizzati dal laboratorio Acque dell’Agenzia provinciale per l’Ambiente e la Tutela del clima per quanto riguarda una vastissima gamma di fitofarmaci. In caso di riscontro anche solo di tracce di fitofarmaci il Comune/gestore dell’acquedotto viene avvisato dall’Agenzia per delineare una strategia di esclusione della fonte e di tutela della risorsa”. 

Inoltre secondo uno specifico regolamento europeo chi utilizza a livello professionale fitosanitari deve tenere, per almeno 3 anni, registri sui pesticidi usati e su richiesta delle autorità competenti e terzi, compresa anche l’industria dell’acqua potabile, possono chiedere di accedere a tali informazioni.

Per quel che riguarda invece i campionamenti del suolo questi non sono previsti “in quanto eventuali contaminazioni potrebbero derivare da periodi nei quali l’applicazione non era ancora interdetta”, chiosa il tecnico della Provincia. 

 

Chi trasgredisce paga

 

Cosa accade a chi non osserva le disposizioni e i vincoli di tutela generali e specifici delle aree di tutela dell’acqua potabile? Secondo la legge provinciale 18 giugno 2002 (Disposizioni sulle acque) le violazioni degli specifici divieti, vincoli o limitazioni all'uso sono sanzionate con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro. Ma esiste anche un altro riferimento normativo che prevede sanzioni ancora più pesanti: ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 14 agosto 2012 , n. 150 - Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi - stabilisce, salvo che il fatto costituisca reato, che l’utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell’ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli articoli 14 e 15 definite nel piano è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro