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Il foglio di via non è incostituzionale

La sentenza della Corte Costituzionale conferma la legittimità della misura del Questore che limita la libertà di circolazione. Rimane non necessaria la convalida del giudice, possibile il ricorso ex post davanti a TAR e giudice penale.
Corte costituzionale
Foto: Corrispondenza romana
  • Il foglio di via resta così com'è. Ieri (17 dicembre) la Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità della misura di prevenzione personale, che può essere disposta dal questore nei confronti di persone ritenute pericolose per la sicurezza pubblica. È stato il Tribunale di Taranto a sollevare la questione di legittimità dell’articolo 2 del codice antimafia, che consente al questore di disporre l'obbligo di lasciare un determinato comune e il divieto di farvi ritorno senza specifica autorizzazione, senza che sia necessaria la convalida di un giudice

    La Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Taranto, che riteneva che la legge fosse in conflitto con l’articolo 13 della costituzione, secondo cui non è ammessa nessuna restrizione della libertà personale “se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”. Secondo la Corte, la misura non inciderebbe sulla libertà personale (protetta dall’articolo 13) ma esclusivamente sulla libertà di circolazione dell’individuo, riconosciuta dall’articolo 16 della Costituzione, che ne copre la limitazione in caso di “motivi di sanità o sicurezza”. Per la Corte la misura del foglio di via consente infatti alla persona di andare in qualsiasi altro luogo desideri, tranne quello dal quale è interdetta.

  • Paolo Sartori: si è insediato come Questore di Bolzano nel marzo di quest’anno. Foto: Seehauserfoto
  • Nel motivare la decisione, la Corte ha sottolineato che esistono già strumenti che garantiscono una tutela del destinatario contro l’uso arbitrario di questa misura, che può facilmente diventare strumento di repressione del dissenso politico e di legittime forme di protesta. Sia il giudice amministrativo, a cui si può fare immediatamente ricorso, che quello penale, che viene consultato in caso di violazione della misura di prevenzione, possono sindacare sulla legittimità e sulla sua proporzionalità della misura, eliminando eventuali usi distorsivi. 

    La Corte non ha comunque mancato di riconoscere l’afflittività della misura, che è sempre più applicata in Alto Adige. Secondo i dati forniti dalla Questura di Bolzano a luglio, i fogli di via sarebbero più che raddoppiati: nel 2023 erano 45 mentre a metà del 2024 erano 97. L’aumento dei fogli di via coincide infatti con l’arrivo in Provincia del nuovo questore Paolo Sartori, sostenitore della di questa misura, applicata in maniera "disinvolta". Va inoltre ricordato che il foglio di via, spesso criticato perché ritenuto uno strumento repressivo, è stata oggetto di una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, che ha condannato l'Italia per violazione della libertà di circolazione imposta al signore De Tommaso.