Coprifuoco in 20 Comuni, ecco la lista
Come annunciato in mattinata per 20 Comuni entrano in vigore, dal 24 novembre, regole più rigide contro la diffusione della pandemia. La nuova ordinanza (nr. 34) firmata oggi (22 novembre) dal presidente della Provincia, Arno Kompatscher su proposta dell'assessore alla salute Thomas Widmann, introduce da subito regole anti Covid più severe. Le misure sono state elaborate dai responsabili dell’Azienda sanitaria provinciale in sintonia con il Ministero della salute, allo scopo di evitare l’ulteriore peggioramento della situazione alla luce dello sviluppo dinamico della pandemia ed illustrate in un comunicato dell'Agenzia di stampa provinciale.
Regole anti Covid più severe per tutta la provincia
Oltre alle regole di prevenzione già in vigore, come il distanziamento, l’uso della mascherina e le norme igieniche, l’obbligo della mascherina viene esteso, da subito, a tutto il territorio provinciale. In sostanza ciò significa che la mascherina deve essere indossata in tutti gli ambienti chiusi, ad eccezione della propria casa. La protezione delle vie respiratorie deve essere indossata anche all'aperto se non è sempre possibile mantenere una distanza di un metro dalle altre persone. L'obbligo della mascherina si applica a tutti gli assembramenti di persone, e quindi nei centri cittadini e dei paesi, nelle piazze, nei mercati e nelle code di attesa. Sui trasporti pubblici i passeggeri devono indossare una mascherina FFP2 o una equivalente. Vengono nuovamente sospesi i balli che si svolgono in discoteche, locali danzanti e strutture analoghe, sia all’aperto che in ambienti chiusi. L'Ispettorato provinciale del lavoro sta rafforzando i controlli con le Forze dell'ordine per garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste per le attività lavorative.
Misure rigorose per determinati Comuni
Su consiglio dell'Azienda sanitaria la nuova Ordinanza prevede ulteriori misure specifiche per i Comuni che registrano un numero particolarmente elevato di contagiati, pochi vaccinati ed un'elevata incidenza settimanale di contagi. Sono quindi tre i criteri fissai dall’Azienda sanitaria di concerto con il Ministero della salute; il superamento del tasso di incidenza settimanale di 800 casi ogni 100.000 abitanti; la copertura vaccinale inferiore al 70% della popolazione vaccinabile; e se ogni giorno vengono registrati più di cinque nuovi casi di positività al Covid 19.
Attualmente i Comuni che rientrano in questi parametri sono: Rodengo, San Pancrazio, Caines, Vandoies, Ultimo, Martello, Castelbello-Ciardes, Naz-Sciaves, Senales, Plaus, Castelrotto, Marlengo, Laion, Postal, Ortisei, Moso in Passiria, Funes, Santa Cristina Valgardena, Rasun Anterselva, Rio di Pusteria. Le norme più severe per questi Comuni sono in vigore, per il momento, per 14 giorni. Gli asili, le scuole ed i servizi assistenziali non vengono limitati.
Chiusura notturna, manifestazioni e mascherine FFP2
Alla popolazione dei 20 Comuni interessati, tra le ore 20,00 e le 5,00 del giorno successivo, sono consentiti solamente spostamenti sulla base di comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità ed urgenza. Per questi spostamenti è necessaria un'autodichiarazione, che deve essere compilata preventivamente o direttamente durante il sopralluogo.
È consentita l'attività sportiva o l'esercizio all'aperto, anche nelle aree attrezzate a tal fine e nei parchi pubblici. Tuttavia nello svolgimento dell'attività sportiva deve essere mantenuta una distanza di almeno due metri dalle altre persone, per tutte le altre attività è consentita una distanza minima di un metro. Durante l'attività motoria è inoltre necessario indossare una protezione respiratoria. Sport e attività fisica non sono consentiti tra le 20,00 e le 05,00. Sono sospese tutte le manifestazioni (anche in ambito culturale, del tempo libero, sportive o fieristiche) in spazi chiusi privati o pubblici. Sono sospese anche le prove e le esibizioni di cori e bande musicali, nonché gli spettacoli teatrali, le proiezioni cinematografiche, i convegni e simili incontri in presenza.
Gli eventi pubblici possono avere luogo all’aperto in aree delimitate nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'Allegato A previa presentazione del Green Pass (guarito, vaccinato, testato). Le restrizioni di accesso sono specificate nei protocolli di sicurezza al fine di evitare assembramenti e mantenere le distanze minime.
Gli eventi e le competizioni sportive nazionali e internazionali e gli eventi comparabili organizzati dalle Federazioni sportive possono svolgersi nel rispetto dei protocolli di sicurezza dell'Associazione sportiva competente. Le unità di allenamento degli atleti che prendono parte alle manifestazioni e gare consentite sono ammesse nel rispetto dei protocolli di sicurezza della relativa Federazione sportiva. Le altre competizioni sportive outdoor sono consentite solo per gli sport individuali e non per gli sport di contatto: nessun pubblico può essere presente a nessuno degli eventi sportivi, delle gare e degli allenamenti consentiti. Le mascherine FFP2 o equivalenti devono essere indossate in tutte le stanze chiuse (eccetto in casa propria). Le mascherine chirurgiche o di qualità superiore devono essere indossate all'esterno se la distanza interpersonale di un metro non può essere mantenuta nel lungo periodo. In ogni caso, questo vale per tutti gli assembramenti di persone, e quindi, ad esempio, nei centri cittadini e nei paesi, nelle piazze, nei mercati e nelle code d’attesa.
All'interno degli esercizi commerciali, sia i clienti che il personale devono indossare una maschera FFP2 o equivalente. Nei negozi è ammesso un cliente ogni 10 metri quadri di superficie; nei negozi con una superficie inferiore a 20 metri quadrati, è consentita contemporaneamente la presenza di un massimo di due clienti. Deve essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro. Gli ingressi devono essere scaglionati in modo che le persone non rimangano nelle stanze più a lungo del necessario per la spesa.
Nel settore della gastronomia è consentita la consumazione seduti al tavolo, con un massimo di 4 persone a tavola, fino alle ore 18, purché siano osservate le misure di sicurezza di cui all'allegato A (legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4). Le strutture alberghiere possono effettuare il servizio ai propri clienti anche dopo le ore 18,00.
L'Ordinanza n. 34 verrà pubblicata tra breve. Tutte le precedenti ordinanze, documenti e informazioni sul Coronavirus sono pubblicate sul portale Coronavirus del sito web della Provincia di Bolzano
No Vax Bürgermeister sollten
No Vax Bürgermeister sollten aus der politischen Partei suspendiert werden.