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"Il lavoro festivo non può essere obbligatorio"

Una sentenza del Tribunale di Rovereto ribadisce il principio che astenersi dal lavoro in giorno festivo è un diritto soggettivo che in ogni caso non può venir meno.

E’ arrivata proprio nel giorno della Festa della donna la sentenza del Tribunale di Rovereto attesa da molti lavoratori (e soprattutto lavoratrici) del settore della grande distribuzione organizzata che pone un limite importane al processo di liberalizzazione selvaggia degli orari d’apertura dei negozi (avviato dal Decreto Salva Italia del 2012). 

Colpite da provvedimenti disciplinari per essersi assentate dal lavoro in giorno festivo, alcune lavoratrici Aspiag Service, con il supporto della UILTUCS Trentino Alto Adige Südtirol e dell’Avv. Federico Fior del Foro di Trento, hanno iniziato due anni fa un ricorso per chiedere l’annullamento delle clausole contrattuali sottoscritte al momento dell’assunzione, che le avrebbero vincolate per sempre ad accettare – ove richiesto – di prestare servizio in una delle giornate festive stabilite all’articolo 142 del contratto collettivo di lavoro di riferimento. Contrariamente a quanto affermato dallo stesso e dalla giurisprudenza oggi dominante in relazione al diritto soggettivo” del lavoratore ad astenersi dal lavoro in giorno festivo

Ebbene: il Giudice del Tribunale di Rovereto, chiamato ad esprimersi in merito al contenzioso, si è pronunciato chiaramente a vantaggio della posizione sostenuta dal sindacato e dalle lavoratrici. Stabilendo l’annullabilità delle clausole contenute nei contratti individuali di lavoro volte a rendere obbligatoria e automatica la prestazione lavorativa in giorno festivo.

“In nessun caso una norma di un contratto collettivo può comportare il venir meno di un diritto già acquisito dal singolo lavoratore non trattandosi di un diritto disponibile per le organizzazioni sindacali”

Come a dire che il diritto soggettivo ad astenersi dal lavoro in giorno festivo va oltre qualsiasi deroga eventuale o patto stabilito tra azienda e sindacato.

E’ evidente che l’effetto di questa sentenza andrà ben oltre le mura dei supermercati Aspiag di Bolzano e Trento, offrendo ai lavoratori e alle lavoratrici del settore uno appiglio giuridico in più per opporsi a quelle che il sindacato UIL-SGK definisce “derive liberiste più estreme”. Tendenze che in altre zone d’Italia hanno portato i negozi all’apertura anche nella giornata di Natale -  in un settore che presenta tassi di occupazione femminile vicini al 70 percento e dove forti sono le difficoltà di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. 

Il settore turismo commercio e servizi della UIL del Trentino Alto Adige - che ha deciso di coprire interamente i costi della causa con le proprie risorse finanziarie - esprime “grande soddisfazione per l’esito del giudizio e forte riconoscimento per quelle lavoratrici che si sono esposte in prima persona – e non senza ripercussioni personali – nel portare avanti una battaglia di principio di rilevanza collettiva per il settore”.

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Paolo Gelmo Sa., 12.03.2016 - 09:42

Per precisare. Le giornate festive stabilite dall'art. 142 del contratto del commercio, citato nel testo, riguardano 12 festività annuali (tre nazionali e nove religiose).
Su questo diritto penso ci sia un'ampia condivisione. Diverso e' il caso delle domeniche.

Sa., 12.03.2016 - 09:42 Permalink