Buongiorno signor Riccio,
Buongiorno signor Riccio,
posso chiederle quale parte del giuramento dei ministri preveda la tutela non solo dei cittadini, ma anche dei "residenti" in Italia?
A me risulta che la formula di giuramento (indicata dall'art. 1, comma 3, della legge n. 400/88) sia: « Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione.»; dunque di residenti non si parla.
Neppure la costituzione italiana (che non è poi così complessa, semmai figlia dei suoi tempi) parla mai di residenti, ma solo di "stranieri" che sono citati per tre volte nel solo Articolo 10:
“Art. 10. - L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.”.
La costituzione, ad esempio, non prevede alcun diritto d'asilo per motivi economici o di povertà, e infatti – che ci piaccia o no – riconosce la libertà di emigrazione (Art. 35) ma non quella d’immigrazione.
Le voglio anche ricordare che altri basilari principi della Costituzione si applicano - esplicitamente - ai soli cittadini italiani!
Art. 3. - Tutti i CITTADINI hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei CITTADINI, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4. - La Repubblica riconosce a tutti i CITTADINI il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni CITTADINO ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Così pure gli articoli 16 (libertà di movimento), 17 (libertà di riunione), 18 (libertà di associazione) tutelano i cittadini e non i "residenti".
Ha proprio ragione, la Costituzione bisognerebbe leggerla e studiarla !!