Gesellschaft | Gastbeitrag

Autonomia dal diritto?

Brevi considerazioni sulla tenuta Costituzionale della recente Legge provinciale sull'iscrizione agli ordini professionali della provincia di Bolzano.
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Foto: Pixabay
La ormai notissima questione della deroga, disposta dalla Provincia Autonoma di Bolzano con la recente approvazione della Legge Europea (Legge Provinciale n. 30/19), della conoscenza della lingua italiana al fine di ottenere l'iscrizione agli ordini professionali della provincia di Bolzano ed in particolare all’Ordine dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri, ha scatenato un putiferio, sia a livello locale che nazionale.
Entro nell’argomento, non certamente per impantanarmi nella baruffa politica, ma per dare una lettura squisitamente giuridica del tema e tentare di fare chiarezza su una questione assai delicata.
Per muoversi in un argomento tanto spinoso, è bene seguire una rotta tracciata dai due pilastri sui quali si regge l’ordinamento giuridico della nostra provincia: lo Statuto d’Autonomia e la Costituzione della Repubblica Italiana.
Per muoversi in un argomento tanto spinoso, è bene seguire una rotta tracciata dai due pilastri sui quali si regge l’ordinamento giuridico della nostra provincia: lo Statuto d’Autonomia e la Costituzione della Repubblica Italiana.
 

Lo Statuto d’Autonomia

 
Partendo proprio dallo Statuto d’Autonomia, fonte primaria di rango costituzionale, salta all’occhio la disposizione contenuta all’art. 99: “Nella Regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato”. 
Le ulteriori disposizioni del titolo XI dello Statuto (art. 100-102) dettano ulteriori principi sull’uso delle due lingue nei rapporti con gli uffici giudiziari, con gli organi e uffici della pubblica amministrazione, con i concessionari di servizi di pubblico interesse, nelle adunanze degli organi collegiali, nella toponomastica.
Il bilinguismo, insomma, e più diffusamente la tutela della lingua tedesca, è un valore fondativo - e anche distintivo - della nostra provincia.
Dal punto di vista giuridico, tuttavia, le norme contenute nel titolo XI dello Statuto costituiscono dei principi generali, delle regole astratte che, per diventare concrete e spiegare i loro effetti, devono essere attuate attraverso delle norme di attuazione, leggi dello Stato, queste ultime, emanate dopo aver sentito la commissione paritetica composta di sei membri di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia.
 

Le norme di attuazione

 
Senza le norme di attuazione, lo Statuto d’Autonomia, quanto alle regole sull’uso delle due lingue, resterebbe una tavola di valori che non potrebbe influire, se non indirettamente, sulla vita della nostra comunità, dunque non potrebbe risolvere alcune problematiche assai ingarbugliate come quella qui in discussione.
Proprio per questa ragione, tutte le norme contenute nel titolo XI dello Statuto sono state attuate attraverso il DPR 15 luglio 1988, n. 574 che ha sancito la parificazione della lingua tedesca a quella italiana in tutta una serie di rapporti (rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari, negli atti pubblici, notarili ed equiparati ed altro).
 
 
Leggendo attentamente il DPR appare chiaro che qualsiasi cittadino abbia il diritto sacrosanto di usare la propria lingua (italiana o tedesca che sia) nel momento in cui ha bisogno di rapportarsi ad un ufficio pubblico, ad un magistrato, al concessionario di un pubblico servizio, alle Forze dell’Ordine e a tutti quei soggetti che esercitano un potere potere pubblico sul suolo provinciale.Va da sè che, applicando la norma di attuazione nell’ambito di un Ordine professionale (che ha natura di Ente Pubblico non economico), è pacifico il diritto di poter utilizzare la propria lingua per ricevere informazioni, per avere certificazioni, per sostenere un esame, e per tutte quelle necessità connesse all’iscrizione di un professionista ad un determinato Albo professionale.
Tuttavia, la norma di attuazione non prevede la parificazione delle due lingue laddove la lingua costituisce presupposto di accesso ad un determinato ordine professionale.
Tuttavia, la norma di attuazione non prevede la parificazione delle due lingue laddove la lingua costituisce presupposto di accesso ad un determinato ordine professionale.
Perché di questo stiamo parlando: la questione non è quella di garantire ai medici iscritti all’Ordine dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri della provincia di Bolzano di poter utilizzare la lingua tedesca nei rapporti con il proprio Ordine ma di prevedere una parificazione della lingua tedesca a quella italiana al fine di accedere all’Ordine professionale e, quindi, al relativo Albo.
 

L’ Ordine professionale

 
Ed è proprio questo il punto delicato della questione. L’art. 7 del D.Lgs. 206/2007 e, ancora più esplicitamente, l’art. 50, comma 4 del DPR 394/1999 subordinano l’iscrizione all’Albo dei Medici alla “conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità”, ciò in quanto lo Stato ritiene di dovere regolare in maniera uniforme, su tutto il territorio nazionale, i requisiti di accesso alla professione medica, attribuendo agli Ordini territoriali (organi sussidiari dello Stato) l’obbligo di verificare la sussistenza di detti requisiti al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale.
Sul punto, lo Statuto di Autonomia non attribuisce alcun potere di intervento sugli Ordini professionali e sui requisiti di accesso agli stessi.
In parole povere, l’esercizio della professione sanitaria in Italia è subordinata al possesso di vari requisiti e, tra questi, quello della conoscenza della lingua italiana, requisito, questo, essenziale per poter accedere alla professione e per poterla esercitare sul suolo nazionale.
La lingua italiana, in questo caso, è solo un requisito di accesso alla professione e non una modalità comunicativa tra il medico ed il proprio ordine o tra il medico e l’utente.
Ma se questo è vero, bisogna chiedersi se la Provincia Autonoma di Bolzano possa intervenire sull’argomento, disponendo l’equiparazione della lingua italiana a quella tedesca quale requisito di ingresso all’Ordine professionale dei Medici (che, si ripete, è un Ente pubblico non economico di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001).
Sul punto, lo Statuto di Autonomia non attribuisce alcun potere di intervento sugli Ordini professionali e sui requisiti di accesso agli stessi.
 

La Costituzione

 
Anzi, l’art. 117 della Costituzione, prevede espressamente una competenza esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento e organizzazione amministrativa..degli enti pubblici nazionali” ed una competenza concorrente in materia di “professioni”.
La Provincia, in buona sostanza, non è competente ad intervenire in autonomia sui requisiti di accesso agli Ordini professionali (derogando ad esempio al requisito linguistico espressamente previsto dalla legge nazionale) e comunque anche se avesse competenza, potrebbe intervenire con una norma di attuazione e non certamente con una legge provinciale (quale è appunto la legge europea di recente emanazione).
In definitiva, ritengo, dal punto di vista strettamente giuridico, e senza nulla togliere all’importanza del bilinguismo nella nostra provincia e alla tutela del gruppo linguistico tedesco, che il requisito della conoscenza della lingua italiana per poter essere iscritti all’Ordine dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri della provincia di Bolzano non possa essere derogato attraverso la Legge Provinciale n. 30/19 la quale presenta manifesti profili di incostituzionalità.
 
 
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Martin Senoner Di., 19.11.2019 - 15:13

Il requisito della padronanza della lingua italiana non è specifico, per questo i medici di lingua tedesca che volgiono trasferirsi in Alto Adige (in zone dove tutti parlono tedesco oppure per svolgere mansioni senza contatto con i pazienti) devo - secondo me - dimostrare conoscenze d'italiano di livello A2 (Grundlegende Kenntnisse: Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen. Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.)!

Di., 19.11.2019 - 15:13 Permalink
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michele buonerba Di., 19.11.2019 - 20:06

Analisi perfetta del bravissimo Luca Crisafulli. Un ordinamento giuridico si regge sul rispetto della gerarchia delle fonti del diritto e anche l’autonomia dell’Alto Adige,, se vuole essere difesa, deve rispettare questo principio. Approvare leggi provinciali in ambiti nei quali non si ha la competenza significa abusare di un potere che non si possiede. L’arbitro, come spesso capita in casi come questo, sarà la Corte Costituzionale, ma mi chiedo se abbia un senso agire politicamente in questo modo. Sono proprio questi atteggiamenti arroganti ad alimentare i populismi.

Di., 19.11.2019 - 20:06 Permalink
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Manfred Gasser Di., 19.11.2019 - 20:29

Antwort auf von michele buonerba

Allora secondo lei é arroganza assumere medici di lingua italiana, e darli 5 anni di tempo per imparare la seconda, anzi, la prima lingua del territorio, e nello stesso momento dare la stessa possibilità a medici di lingua tedesca, la seconda, anzi, la prima lingua del territorio?

Di., 19.11.2019 - 20:29 Permalink