Economy | Leggi e contratti

Legge 150/2000 piegata dal contratto?

Un’analisi del nuovo contratto locale per gli uffici stampa pubblici manda... a ramengo la Legge 150/2000 e nessuno se n'è accorto?
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Sala stampa della Provincia Autonoma di Bolzano
Foto: Provincia Autonoma di Bolzano/USP - elab.

Sarà forse una discussione che interesserà pochi, ma quando si “piega” una legge su di un punto chiaro e pacifico a livello locale nelle pieghe di un contratto di lavoro, si può ben affermare che “il diavolo sta nei dettagli”.

Mi spiego. Un principio mai messo in discussione della legge sugli uffici stampa pubblici (L. 150/2000) è la circostanza che non fa differenza fra le categorie di giornalisti:

Art. 9, comma 2: “Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti.”

Non si indica altro ed è un principio pacifico da anni, stabilito anche dalla giurisprudenza (es. sentenza del Tar Marche n. 1153/2007), che cito da questo articolo:

Ad identiche conclusioni di fondatezza conduce anche l’esame dell’ulteriore profilo di censura diretta a denunciare la illegittimità del bando di concorso impugnato, nella parte in cui ha escluso dalla partecipazione alla selezione i candidati iscritti nel solo elenco dei pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti, in quanto, a detta del sindacato ricorrente, tale esclusione, peraltro illogica, risulta in contrasto con il vigente quadro normativo di riferimento…”);

Concetto ribadito qui: Gli uffici stampa della Pubblica amministrazione e degli Enti Locali saranno composti da giornalisti (professionisti e pubblicisti) iscritti nell'Albo. A stabilirlo è la legge n. 150/2000 sulla comunicazione istituzionale. (...)

Anche l'OdG nazionale ha ribadito che gli uffici stampa pubblici possono avere personale di ambedue gli elenchi, professionisti e pubblicisti: Uffici stampa PA, quale futuro? Altrettanto si legge in questo articolo della FNSI: dove viene richiamata la già citata sentenza del TAR delle Marche n. 1153/2007. Poi questo accordo OdG-Anci del 2016. Poi una presa di posizione per una vicenda analoga nel 2017 dell'ex vicepresidente dell'OdG nazionale.

Il tutto ribadito anche dall’art. 3 del D.P.R. n. 422/2001 (regolamento della L. 150/2000) "1. L'esercizio delle attività di informazione nell'ambito degli uffici stampa di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, e' subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, al possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per il personale che svolge funzioni di capo ufficio stampa...".

Basta comunque fare una ricerca sul web e i risultati della ricerca sono a dir poco univoci.

Per chi non lo sapesse, ci sono due “elenchi” presso l’Ordine dei Giornalisti: “professionisti” e “pubblicisti” (per la cronaca, sono iscritto al secondo). Negli anni questa differenza, oggetto di infinite discussioni, si è spesso annacquata, soprattutto con l'avvento dell'informazione digitale. Ma, ribadisco, è chiaro che trattasi di una distinzione che non vale per le pubbliche amministrazioni. Una circostanza che si può definire pacifica… ma anche no! Anticipando possibili commenti, l’Ordine dei giornalisti non è tema di questo articolo.

Il contratto locale, un "epic fail" giuridico-contrattuale?

Neanche due mesi fa è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 28 ottobre 2021, n. 43 l’accordo “Atto collettivo di comparto concernente le distinte disposizioni per i giornalisti e le giornaliste operanti presso l’Amministrazione provinciale” che disciplina a livello locale (ma già ora non è chiaro se per tutti gli enti locali…) in provincia di Bolzano proprio le figure dei giornalisti pubblici. Un evento, perché arriva dopo oltre un ventennio dall’entrata in vigore della L. 150/2000, che viene espressamente citata, dopo anni di tribolazioni giuridiche e quant’altro.

Non mancano, però, le sorprese, evidenti come in una notte con luna piena.

  • Per il livello più alto (IX, con laurea minimo quadriennale) viene previsto come requisito la “iscrizione all’albo dei giornalisti, elenco professionisti.”
  • Per il livello VII/VII ter (diplomati scuola superiore/laureati triennali) viene prevista genericamente la “iscrizione all’albo dei giornalisti
  • Per il livello VI (diplomati scuola superiore), altra sorpresa, si richiede la “… iscrizione nel Registro dei praticanti giornalisti da conseguire entro 60 giorni dall’inizio del servizio.”

Che venga “fatto a pezzi” il principio della L. 150/2000 di non distinzione fra i due elenchi dell’ordine professionale è evidente, come appare evidente che ci si sia piegati ai possibili “desiderata” della Provincia che voleva a tutti i costi, da tempo, limitare l’accesso all’ufficio stampa provinciale e ai suoi vertici solo alla categoria dei “professionisti”. La riprova ne è che già nel 2019 fu indetta la selezione per il caporedattore dell’Ufficio stampa provinciale (decreto dir. rip. 8 marzo 2019, n. 3596, BUR TAA 13.3.2019). Scrissi alla responsabile del procedimento, non ebbi mai risposta ma il bando fu annullato e rifatto aprendolo indistintamente a tutti i giornalisti, professionisti e non. Vorrà pur dire qualcosa, no?

La previsione per il sesto livello è poi un monumento all’incoerenza perché per tale livello (ma, attenzione, non per il VII/VII ter...) di fatto richiede l’iscrizione al “praticantato” che configura l’inizio di quello che porterà poi all’esame di stato e l’iscrizione nell’elenco professionisti, cosa questa non prevista invece per chi vuole iscriversi all’OdG come pubblicista (e non penso che ci si riferisca ai “praticanti freelance” che sono già iscritti come pubblicisti). Un pasticcio normativo-contrattuale che lascia basiti.

Ora questo contratto potrebbe lasciare aperta la via a ricorsi e contenziosi, visto che, come indicato sopra, non si capisce bene se si applica anche agli altri enti pubblici locali della Provincia di Bolzano (pasticcio nel pasticcio), e piacerebbe sapere cosa ne pensa l’Ordine dei Giornalisti. Intanto, però, sono già usciti due concorsi provinciali sulla base di tale contratto per IX e VII livello con scadenza 10 gennaio 2022...

Ma chi ha firmato questo contratto si è reso conto di cosa andava a firmare? Eccone, per la cronaca, i firmatari (ricavati dal file pdf sopra linkato).

La delegazione pubblica

  • Il Direttore generale della Provincia, Alexander Steiner
  • Il Direttore della Ripartizione Personale, Albrecht Matzneller
  • Il Direttore della Ripartizione aziendale Personale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, Christian Kofler
  • Per il comparto dei comuni e il Consorzio dei Comuni, Gerold Kieser

Le Organizzazioni Sindacali

  • GS
  • ASGB
  • CGIL AGB
  • SGB CISL
  • UIL-SGK

Si legge altresì che La delegazione pubblica e la Federazione nazionale della Stampa italiana (FNSI) dichiarano, con la sottoscrizione della presente dichiarazione allegata al contratto collettivo, che lo stesso è stato negoziato con l’intervento della medesima Federazione nazionale della Stampa italiana (FNSI), che ha partecipato alle trattative e ne condivide il contenuto.”

Ripropongo ila domanda iniziale: nessuno si è accorto di nulla? Curioso, per davvero. A mio modesto avviso un “epic fail” giuridico-contrattuale. Anche perché se vediamo cosa si è fatto nel 2009 nel Consiglio Provinciale trentino (giornalista con requisito 'h' iscrizione all’albo dei giornalisti nell’elenco dei professionisti da almeno 8 anni;) e poi in Provincia di Trento nel 2020 (selezione per funzionari della comunicazione requisito 8) iscrizione all'Albo dei Giornalisti – elenco professionisti o pubblicisti;), qualche domanda di fondo ce la si dovrebbe proprio porre.

Infine sorprende che non si siano previsti dei regimi transitori che vadano a sanare le situazioni esistenti oggi in non pochi enti del variegato mondo della p.a. (e non solo...) e che rischiano di far scaturire possibili ricorsi e contenziosi che si sarebbero potuti tranquillamente evitare ma tant'è. 

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Mattia Frizzera Wed, 12/29/2021 - 23:30

Altre professionalità sono inequivocabili, non si prestano a tante interpretazioni. Per quel che riguarda i giornalisti questi equivoci, le complessità e i bizantinismi non fanno altro che ridurre la poca considerazione che c'è nei confronti della professione. Anche in RAI se non sei giornalista professionista non puoi fare il concorso.

Wed, 12/29/2021 - 23:30 Permalink
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Michele De Luca Fri, 12/31/2021 - 10:43

In reply to by Mattia Frizzera

Altri enti (es. la citata Rai) possono fare quello che vogliono perché non hanno vincoli di legge. Nella p.a. invece dal 2000 è chiaro con la L. 150 che non ci deve essere alcuna distinzione fra gli appartenenti ai due elenchi. Qui non c'è alcun bizantinismo una volta tanto che una legge è chiara. Consideriamo pure che nella p.a. sono non pochi giornalisti pubblicisti che erano e sono impegnati nell'attività di informazione e che rimangono tuttora scoperti e non riconosciuti nel lavoro che fanno. Che poi ci siano voluti 20 e passa anni (!) per arrivare ad un contratto locale, chiaramente contra legem per il IX e il VI livello, ma non per il VII (un enorme pasticcio "benedetto" dai firmatari dell'accordo...), ma sarà eventualmente un giudice a deciderlo nel caso di ricorsi e che si applica oltretutto solo alla Provincia (e non agli altri enti locali), dimostra che "fra il dire e il fare c’è sempre di mezzo... qualcosa". Oltretutto, questa questione mette - purtroppo - per l'ennesima volta in contrapposizione piuttosto antipatica e senza senso alcuno, almeno per me, gli iscritti ai due elenchi.

Fri, 12/31/2021 - 10:43 Permalink