Fugatti, dimissioni “non ancora”

Maurizio Fugatti, nuovo governatore del Trentino, era eleggibile o ineleggibile in quanto sottosegretario alla salute del governo Conte, ruolo dal quale non si è ancora dimesso? Il quesito continua a rimbalzare dopo il ricorso presentato da un avvocato trentino, Alfonso Pascucci, che ha depositato l’istanza presso l’ufficio centrale circoscrizionale della Provincia e la giunta per le elezioni. E si infittisce in seguito all’intervento dell’ex presidente della Corte costituzionale Valerio Onida, che dalle pagine del Corriere del Trentino-Corriere dell’Alto Adige definisce “legittimi” i dubbi sull’eleggibilità.
Un sottosegretario in campagna elettorale
C’è una questione macroscopica da chiarire che risale al periodo pre-elettorale ed è rimasta sul tavolo con maggiore evidenza anche dopo la vittoria netta della Lega e della coalizione di centrodestra guidata da Fugatti, che pur non si discute. Come mai un sindaco per candidarsi alle provinciali deve dimettersi e non deve farlo un sottosegretario di Stato? Fra l'altro, interpellato sulle dimissioni, lo stesso Fugatti risponde: “Non ancora”.
Come ha ricapitolato Openpolis il 22 ottobre, il tema dell’incompatibilità tra ruolo di parlamentare e di assessore regionale e provinciale è chiara, essendo ben definita a livello normativo. La Costituzione all’articolo 122, ricorda l’osservatorio sulla politica, sancisce il divieto di “appartenere contemporaneamente a un consiglio o a una giunta regionale e ad una delle camere del parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra giunta regionale, ovvero al parlamento europeo”. Un deputato, quale è Fugatti, non può essere contemporaneamente assessore provinciale o regionale, mentre può rimanere consigliere comunale (è il caso di Filippo Maturi). E l’incompatibilità, prosegue Openpolis, è ribadita dalla legge elettorale trentina del 2003 che “vieta di essere sia parlamentare nazionale che consigliere o presidente della Provincia”.
Mentre la Costituzione vieta di essere contemporaneamente parlamentare e membro di una giunta regionale o provinciale, la legge elettorale trentina del 2003 impedisce di essere sia parlamentare nazionale che consigliere o presidente della Provincia
Questione di interpretazione
Più complessa la questione dell’ineleggibilità legata all’incarico di sottosegretario. Sempre la legge elettorale trentina, continua l’osservatorio, dice che non sono eleggibili i membri del governo nazionale per gli incarichi di presidente e consigliere provinciale di Trento. Era stata la Lega stessa a chiedere un parere preventivo all’ufficio elettorale provinciale, ottenendo la risposta di Paolo Nicoletti, dirigente generale dell’amministrazione, a cui fa capo l’ufficio. Secondo Nicoletti “l’interpretazione più in linea con la Costituzione” vuole che il governo sia composto dal presidente del consiglio e dai ministri e dunque non dai sottosegretari. Ma un’eventuale interpretazione estensiva potrebbe dire il contrario. Inoltre, torna il parere di Onida interpellato dal Corriere: “Se la ratio è evitare che un componente del governo influenzi indebitamente la campagna elettorale, allora qualcosa da dire c’è”.
L’interpretazione più in linea con la Costituzione vuole che il governo sia composto dal presidente del consiglio e dai ministri e dunque non dai sottosegretari (Paolo Nicoletti, dirigente generale della Provincia di Trento)
Occhi sull’ufficio circoscrizionale
L’attenzione è puntata sul primo verdetto atteso, quello dell’ufficio centrale circoscrizionale composto da Alma Chiettini, Matteo Cosulich e Giuliano Valer, a cui spettano le verifiche sul conteggio dei voti e la proclamazione degli eletti. Il pronunciamento è atteso lunedì. Dopo scatteranno i 20 giorni entro cui dovrà riunirsi per la prima volta il nuovo consiglio, che avrà all’ordine del giorno la nomina della giunta per le elezioni. Sarà questo organismo, formato dai consiglieri provinciali, a dare un responso sulle questioni aperte del risultato elettorale. La relazione presentata dal presidente della giunta verrà votata dall’Aula. Poi, sarà possibile presentare eventuali ricorsi presso il tribunale ordinario, e non il Tar.