“Il referendum non è automatico”
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Nell’assetto attuale, i magistrati italiani appartengono a un unico ordine professionale. L’accesso avviene tramite un concorso pubblico comune e, nel corso della carriera, è possibile – almeno in linea di principio – passare dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa. La riforma, contenuta in una legge costituzionale pubblicata nell’ottobre 2025, introduce invece percorsi professionali distinti per magistrati giudicanti e magistrati requirenti. La scelta tra le due funzioni dovrebbe avvenire al momento dell’ingresso in magistratura, senza possibilità di successivo passaggio da un ruolo all’altro.
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L'autrice
Martina Trettel è ricercatrice senior presso Eurac Research (Institute for Comparative Federalism). Ha conseguito il dottorato in Studi costituzionali e giuridici europei presso la Scuola di specializzazione in Giurisprudenza dell’Università di Verona nel 2017. I suoi principali interessi di ricerca sono l’innovazione istituzionale e la democrazia partecipativa, il federalismo fiscale, gli studi federali e regionali e la giustizia costituzionale comparata.
Foto: EURAC -
La creazione di due distinti Consigli superiori
Il testo interviene anche sul sistema di autogoverno, prevedendo la creazione di due distinti Consigli superiori – uno per ciascuna carriera – in sostituzione dell’attuale Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). I nuovi organi sarebbero competenti per le assegnazioni, le progressioni di carriera e gli altri profili ordinamentali relativi ai rispettivi ambiti. È inoltre prevista l’istituzione, a livello costituzionale, di un’Alta Corte disciplinare, cui verrebbero attribuite le competenze in materia disciplinare finora esercitate dal CSM.
Il percorso che conduce questa riforma al referendum trova fondamento nell’articolo 138 della Costituzione, che disciplina il procedimento di revisione costituzionale. Ogni legge costituzionale deve essere approvata con due successive deliberazioni di ciascuna Camera, a distanza di almeno tre mesi l’una dall’altra. Qualora, nella seconda votazione, non venga raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il testo può essere sottoposto a referendum confermativo su richiesta di uno dei soggetti legittimati: un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Il referendum non è dunque automatico, ma subordinato a una specifica richiesta, da presentare entro un termine che decorre dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.
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Non è previsto alcun quorum
Il referendum confermativo si distingue dal referendum abrogativo previsto dall’articolo 75 della Costituzione. Quest’ultimo consente di sottoporre a voto popolare l’abrogazione di leggi ordinarie in vigore e richiede, per la sua validità, il raggiungimento del quorum della maggioranza degli aventi diritto al voto.
“ Il risultato è valido qualunque sia l’affluenza.”
Nel caso del referendum costituzionale, invece, non è previsto alcun quorum di partecipazione: il risultato è valido qualunque sia l’affluenza e dipende esclusivamente dal confronto tra voti favorevoli e contrari espressi dai partecipanti. L’assenza di una soglia minima si fonda sull’idea che una revisione costituzionale già approvata dal Parlamento secondo il procedimento aggravato possa essere confermata dal corpo elettorale senza ulteriori condizioni di partecipazione. In questa prospettiva, il referendum non introduce una nuova iniziativa legislativa, ma svolge una funzione di ratifica popolare.
Gli elettori saranno chiamati ad approvare o respingere il testo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Come avviene tradizionalmente nei referendum costituzionali, il quesito riproduce la denominazione ufficiale della legge, senza offrire una sintesi dei contenuti sostanziali. Tale scelta riflette una prassi consolidata, che attribuisce al titolo formale della legge la funzione identificativa del referendum.
Sul piano procedurale, la consultazione rappresenta l’ultimo passaggio di un iter di revisione costituzionale articolato. Il Parlamento ha discusso e modificato il testo nel corso delle letture previste, ma nella seconda deliberazione la maggioranza in entrambe le Camere è rimasta al di sotto della soglia dei due terzi, rendendo possibile il ricorso al voto popolare. I promotori della riforma hanno quindi attivato i meccanismi necessari per la richiesta del referendum entro i termini costituzionali. Una volta verificata la regolarità della richiesta, spetta all’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione controllare la procedura. In caso di esito positivo, il Presidente della Repubblica indice formalmente la consultazione, fissandone la data: nel caso in esame, su due giornate consecutive alla fine di marzo 2026 (22-23 marzo).
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Il contesto
Il 22 e 23 marzo l’Italia sarà chiamata a esprimersi, tramite referendum costituzionale, su una rilevante riforma dell’ordinamento giudiziario. Il testo prevede una riorganizzazione strutturale della magistratura, in particolare attraverso la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Pur essendo stato approvato dal Parlamento, il progetto non ha raggiunto la maggioranza dei due terzi richiesta per l’entrata in vigore automatica delle leggi di revisione costituzionale, aprendo così la strada alla consultazione popolare.
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Strumenti di democrazia diretta nei processi di revisione fondamentale
Il referendum confermativo è stato utilizzato in modo episodico nella storia repubblicana, in occasione di riforme costituzionali di particolare rilievo, come quelle sottoposte al voto nel 2001, 2006, 2016 e 2020. In tutti questi casi, la consultazione è stata attivata poiché il Parlamento non aveva raggiunto la maggioranza qualificata richiesta per evitare il passaggio referendario. La logica dell’articolo 138 riflette un equilibrio tra dimensione rappresentativa e intervento diretto del corpo elettorale: quando il consenso parlamentare non è sufficientemente ampio, la decisione finale viene rimessa ai cittadini.
“Il referendum come momento di conferma o rigetto di una decisione parlamentare...”
L’assenza di quorum incide anche sul contesto politico e civico in cui si svolgono le campagne referendarie. Poiché la validità del risultato non dipende dal livello complessivo di partecipazione, le strategie degli attori politici e della società civile tendono a concentrarsi sulla mobilitazione di segmenti specifici dell’elettorato e sull’illustrazione delle implicazioni del testo in votazione. In alcune circostanze, questa caratteristica ha contribuito a configurare il referendum come momento di conferma o rigetto di una decisione parlamentare, più che come espressione di un mandato popolare legato alle dinamiche dell’affluenza.
Il referendum del prossimo marzo si colloca dunque all’incrocio tra procedura costituzionale e partecipazione democratica. Esso rappresenta un passaggio in cui modifiche strutturali a uno dei poteri fondamentali dello Stato – la magistratura – sono sottoposte tanto alla deliberazione parlamentare quanto alla ratifica diretta dei cittadini. In questo senso, il referendum confermativo non si limita a decidere le sorti di una specifica riforma, ma offre un esempio di come l’ordinamento costituzionale italiano integri strumenti rappresentativi e strumenti di democrazia diretta nei processi di revisione fondamentale.
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