Diffamare online è uguale a insultare su carta?
Su Internet valgono le stesse norme previste dalla legge per la stampa del 1948? Difficile domanda alla quale hanno cercato di trovare venerdì una risposta gli avvocati Christoph Perathoner e Magnus Egger, durante l'incontro “Internet e diritto. Vuoto legislativo nel World Wide Web?” promosso al Centro pastorale di Bolzano all'interno del percorso di formazione continua per i giornalisti.
Egger è partito spiegando le caratteristiche “storiche” della legge 47 sulla stampa del 1948: obbligo di registrazione, obbligo rettifica e pagamento indennizzi nei confronti delle persone che sono danneggiate da una pubblicazione. Nel 2001 per gli editori si è aggiunta anche la registrazione nel Roc (Registro operatori della comunicazione).
Negli ultimi 15 anni la giurisprudenza sul tema estensione della legge sulla stampa anche al web è stata quantomai “fantasiosa”. La sentenza 4741 del 2000 della Cassazione ha esteso l'articolo 595 del codice penale (diffamazione) anche ad offesa da altro mezzo. Poi tra le altre sentenze sono arrivate anche l'assoluzione nel 2010 (Cassazione sentenza 35511) del responsabile di www.merateonline.it per un commento lesivo di un lettore sul sito e la vittoria nel 2012 (sentenza 23230) per chi cura www.accadeinsicilia.net, portale di informazione che non era stato registrato.
Della questione si è occupata anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha sancito ad esempio su un caso polacco che la cancellazione di un articolo online è uguale ad una censura.
Il Parlamento sta cercando di mettere un po' di chiarezza sulla vicenda con il disegno di legge 1119 presentato in Senato, «una proposta di legge che dà più valore ai media online – spiega Egger – prevede un diverso trattamento fra contenuti redazionali e contenuti degli utenti, dà più protezione e anche più obblighi».
Perathoner si è soffermato sui vari diritti che entrano in gioco quando si ha a che fare con l'informazione (privacy, libertà di pensiero, integrità personale, attività economiche) e ha ricordato la viralità e ubiquità di Internet: «possono rimanere per anni offese e non verità online; inoltre un articolo può essere considerato diffamatorio in più stati». Dall'ottica dei giuristi Internet ha rappresentato una rinascita del diritto privato internazionale e di quelli che sono i diritti immateriali.
Attenzione anche ai commenti anonimi. «In questo momento ci sono molte querele – spiega – sul tema, ma la Procura filtra e spesso vengono archiviate se non si tratta di cose eclatanti».
Terreno complesso anche quello relativo a blog e forum. Egger ha citato la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo su una causa estone, nella quale al gestore dei contenuti viene richiesto di esercitare un determinato livello di cautela per evitare commenti offensivi alla reputazione individuale. Una delle prassi in atto è la seguente: inviare un messaggio all'autore del commento, dando 24 ore di tempo per modificarlo. Nel caso di mancata modifica si può procedere alla cancellazione.
Tra i casi esaminati quello di www.writersdream.org, con l'autrice che aveva autorizzato dei commenti offensivi che erano stati filtrati incorrendo in una condanna da parte del Tribunale di Varese. Infine alcune osservazioni di Perathoner su Facebook. «Nel 2010 il fondatore Zuckerberg aveva dichiarato la privacy come un aspetto superato. Ma Facebook è una “piazza pubblica” e così viene trattato anche per la legge penale. I giornalisti hanno l'obbligo di verificare sempre i dati, anche da Facebook».