Sindaci con licenza di uccidere (orsi)?
Gli animalisti hanno sperato fino all’ultimo che il documento ufficiale non collimasse del tutto con i contenuti del comunicato stampa della Provincia di Trento di venerdì 25 giugno, invece ieri sera le Linee guida sono state pubblicate ed effettivamente “consentiranno al Trentino di disporre di un nuovo e più attuale strumento di gestione della popolazione d’orso”. Il termine burocratico “gestione” prevede tre tipi di azioni: leggere, energiche (radiocollare e cattura con successivo spostamento) e, per ultima la rimozione attraverso l’abbattimento. A breve le stesse linee guida saranno fatte proprie anche dalla Provincia di Bolzano. Il testo vergato dai dirigenti di Maurizio Fugatti è già in traduzione a Palazzo Widmann.
Un passo indietro. Nel 2018 la Pat ha approvato la legge provinciale n. 9/2018. Una norma in essa contenuta attribuisce al Presidente della Provincia di Trento la competenza ad autorizzare il prelievo, la cattura e l’uccisione dell’orso bruno. La norma ha superato il vaglio della Corte costituzionale, che si è espressa con sentenza n. 215/2019, riconoscendo la facoltà della Provincia “di dare diretta attuazione alla Direttiva Habitat” senza necessità di acquisire alcuna autorizzazione da parte del Ministero competente in materia di ambiente, previo parere di Ispra. Il parere scientifico dell’Ispra è, però, obbligatorio ma non vincolante. Non solo. Qualora ricorrano i presupposti di contingibilità ed urgenza, non si chiede nessun parere all’Ispra e si può procedere “con ordinanza di pubblica sicurezza” del Presidente o del sindaco. Ecco, è questa discrezionalità da parte di autorità legate al consenso elettorale a preoccupare anche gli addetti ai lavori non ideologicamente contrari a qualsiasi tipo di “gestione”. Viene da chiedersi: quanto incideranno sulle scelte il peso e la pressioni dei contadini visto che trasformare un orso normale in un orso problematico non è poi così complicato? Come si comporterà un’autorità pubblica un po’ in crisi con i consensi rurali se un orso distrugge arnie non protette o mangia pecore libere sui monti (comportamenti frequenti da parte di orsi per nulla problematici) e l’arsenale mediatico a disposizione degli allevatori premesse per l’abbattimento?
Ad ogni modo va evidenziato che il Pacobace (Piano d’Azione interregionale per la conservazione dell’Orso bruno sulle Alpi centro-orientali) prevede già ora i tre tipi di azioni elencati sopra. Solo che, evidenzia la Giunta trentina, per quanto riguarda gli orsi “problematici” il piano interregionale “suggerisce un ventaglio di azioni possibili ed alternative fra loro in corrispondenza di determinati comportamenti da parte dell’orso, senza specificare i criteri in base ai quali l'Amministrazione sceglie di volta in volta l’azione più opportuna. Le Linee guida colmano tale lacuna”.
La tabella qui sopra elenca i comportamenti dell’orso e, sulla destra, le azioni possibili. La lettera i) indica la cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio. Le Alpi sono però la catena montuosa più antropizzata al mondo e quindi si afferma che “la cattura per spostamento è una strada impercorribile, né può essere considerata misura atta a gestire il pericolo per l’incolumità delle persone e dunque non può considerarsi in alcun modo valida alternativa alla rimozione”. La lettera j) indica la cattura e successiva “captivazione permanente”. La k) indica invece l’uccisione.
In sintesi possono stare tranquilli gli orsi di cui si sa a mala pena che esistano. La cattura con radiocollaraggio è prevista quasi sempre, basta lo “stazionamento” nei pressi di apiari o il fatto che l’animale causi danni, anche lontano da centri abitati. Quello che allarma gli animalisti – e che, in verità, sorprenderà anche molti non animalisti - è che l’uso del fucile sia previsto per comportamenti anche molto frequenti come il fatto che l’orso sia segnalato ripetutamente nelle vicinanze di abitazioni che non si trovino in centri abitati o che provochi danni ripetuti ai patrimoni.
Vale la pena di citare ampi stralci delle linee guida, che, a tratti, sono scritte in modo molto semplice.
“Nei casi degli atteggiamenti descritti ai punti 13, 14 , 15, 16, 17 e 18 (si veda ancora la tabella sopra), vista l’impossibilità di eliminare tali comportamenti con la mera radiocollarizzazione e di spostare altrove gli esemplari problematici, è necessario procedere, in assenza di altre soluzioni valide, alla loro rimozione nel rispetto delle procedure e delle condizioni poste dalla normative. Per “rimozione” si intendono alternativamente la riduzione in cattività permanente o l’abbattimento. Avuto riguardo a quanto sopra esposto in relazione agli importanti limiti intrinseci della captivazione permanente quale strumento di rimozione degli orsi nel medio-lungo periodo, l’azione energica da adottarsi nel caso di atteggiamenti descritti ai citati punti 13, 14, 15, 16, 17 e 18 è in particolare quella dell’abbattimento (lettera K)”.
Nel variegato mondo degli animalisti ci sono gli "integralisti" per cui nessun orso è problematico ed altri che prendono in considerazione la necessità di "azioni energiche" nel caso di aggressioni ad esseri umani. Nelle linee guida su questo punto la posizione della Pat è ancora più chiara. “Nei casi in cui si siano verificate una o più aggressioni con contatto fisico che determinano ferimento/uccisione di persone, integrandosi il rischio concreto, anche se latente, che esse possano essere reiterate imprevedibilmente in qualsiasi momento dal soggetto protagonista, è fondamentale che le decisioni circa le azioni da attivare siano assunte con la massima urgenza, costituendo l’orso un pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica. L’Amministrazione provinciale intende ridurre il più possibile il rischio che anche attacchi effettuati per difendere i cuccioli, le prede o perchè provocati in altro modo possano ripetersi. Non ritiene dunque in nessun caso di subordinare la rimozione ad un eventuale secondo attacco da parte del medesimo esemplare o ad ulteriori verifiche diverse da quelle necessarie per l’identificazione dello stesso. L’ordinanza contingibile ed urgente, adottata dal Presidente della Provincia autonoma di Trento o dal Sindaco territorialmente competente, nel rispetto delle procedure previste in materia di pubblica sicurezza, potrà quindi essere lo strumento consono a disporre l’abbattimento dell’esemplare protagonista dell’aggressione con contatto fisico".
Di seguito ripubblichiamo la tabella degli attacchi da parte di orsi ad animali di allevamento e alveari sul territorio altoatesino, già uscita assieme ad un articolo dedicato alle cifre sul lupo.
Gentilissimo Fabio Gobbato,
Gentilissimo Fabio Gobbato,
alcune precisazioni.
Le linee guida approvate dalla Giunta Provinciale di Trento in attuazione della Legge Provinciale trentine sui Grandi Predatori, la n. 9/2018 che corrisponde letteralmente alla Legge Provinciale altoatesina n. 11/2018, non sono un "testo elaborato da Fugatti" che la Provincia di Bolzano adesso traduce, bensì un testo condiviso sul piano tecnico dagli Uffici responsabile delle due Province che è stato riadattato per la realtà altoatesina - è notorio che a Trento è stanziale una popolazione di oltre 100 orsi mentre a Bolzano nessun orso è stabilmente presente in provincia - e che deve essere tradotto per le ben note norme che regolano il bilinguismo degli atti pubblici nel nostro territorio.
Per quanto riguarda poi le ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, si tratta di atti che i predetti hanno la responsabilità di assumere non in base alla legge sui grandi predatori ed alle linee guida che ne conseguono, bensì in base alle norme che regolano la Pubblica Sicurezza, per la quale il Presidente ha determinate competenze relativamente al territorio provinciale ed il Sindaco relativamente al territorio comunale.
Il passaggio evidenziato nell'articolo a tale riguardo intende rimarcare e sottolineare la differenza tra una disposizione in attuazione della Legge Provinciale, che fa riferimento alla tabella del PACOBACE e che necessita di parere ISPRA, ed un provvedimento di Pubblica Sicurezza, che prescinde da essi.
Ovvero: se un animale è pericoloso il Presidente o il Sindaco, in base alle differenti competenze sancite dalle norme statali recepite al livello provinciale, potevano anche in passato e possono tuttora ordinarne la cattura o l'abbattimento senza bisogno del parere ISPRA.
Come noto la normativa generale che riguarda gli atti pubblici ammette la possibilità di ricorrere contro tali atti, per cui è prevedibile che anche in presenza di casi in cui il pericolo per le persone è evidentissimo vi saranno ricorsi e/o denunce, indagati, rinviati a giudizio, processi e condanne e/o assoluzioni.
L'ex Presidente della Provincia Autonoma di Trento Ugo Rossi, insieme all'allora dirigente responsabile del servizio competente per la fauna, è tuttora in attesa di giudizio davanti al Tribunale Penale per la morte, avvenuta nell'agosto 2017, dell'orsa KJ2, peraltro nel corso di un tentativo di cattura.
Dovesse verificarsi un caso analogo, le linee guida di cui si parla non modificano la posizione del Presidente della Provincia rispetto alle sue responsabilità penali.
Altro discorso è se la rimozione, ovvero l'abbattimento, avviene con riferimento alla tabella del PACOBACE punti 13-18 e con parere ISPRA: in quel caso si attuano le linee guida. Il rischio per il Presidente - non per il Sindaco, che in questo caso non è competente - di subire ricorsi, denunce, processi e condanne permane ovviamente anche in questo caso.
Confido di aver meglio chiarito la situazione.