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Lupo, il TAR frena la Provincia

La Corte rigetta il ricorso sul decreto di abbattimento firmato da Kompatscher perchè scaduto. Criticata la legge locale sulla protezione dei pascoli, deroghe ingiustificate alla direttiva Habitat e misure preventive insufficienti.
Wolf im Walde
Foto: jggrz
  • Il regolamento per le aree designate per la protezione dei pascoli, da solo, non è una licenza per abbattere i lupi. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo, che ha deciso in merito al decreto di abbattimento firmato dal presidente Arno Kompatscher lo scorso agosto che autorizzava l’uccisione di due lupi in Alta Val Venosta. Il ricorso è stato giudicato dal TAR di Bolzano inammissibile e in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: il decreto di abbattimento era infatti valido solo per 60 giorni dalla data di firma. Kompatscher aveva dato il via al prelievo di due esemplari di lupo in seguito all’uccisione di 30 capi di bestiame tra maggio e luglio nei territori dei comuni di Malles (frazione di Planol) e Curon. Contro la decisione avevano fatto ricorso i collettivi animalisti LNDC Animal Protection e l’associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature E.T.S. Nel frattempo il tribunale amministrativo aveva deciso di sospendere l’abbattimento degli esemplari in attesa della decisione sulla liceità o meno del decreto, presa il 4 febbraio. 

  • I dubbi sulla “zona pascoliva protetta”

    Nel motivare la sentenza, il TAR ha fatto emergere una serie di criticità tra la Direttiva Habitat dell’Unione Europea e la legislazione provinciale in materia. Lo stringente divieto di uccisione degli esemplari di lupo imposto dalla legislazione europea, può essere derogato solo nel caso sia l’unico ed “estremo rimedio” per prevenire “il verificarsi di danni gravi agli allevamenti e per motivi di sicurezza pubblica, l’assenza di un’altra soluzione valida non letale e la garanzia che la deroga al divieto non pregiudichi il mantenimento della popolazione protetta in uno stato di conservazione soddisfacente”. L’autorizzazione impugnata, nel giustificare l’abbattimento, si basa sulla classificazione della zona in cui i lupi hanno attaccato il bestiame come “pascoliva protetta”. Secondo la normativa provinciale in queste zone, che, fa notare la Corte, comprendono la grandissima parte delle aree di pascolo sul territorio provinciale, si presume a priori l’inefficacia delle misure preventive dei danni procurati dal lupo come l’erezione di adeguate recinzioni e nella presenza di cani da guardiania come anche di pastori accompagnati da cani da pastore. 

  • Foto: Fabio Gobbato Salto.bz
  • Sul caso specifico si erano anche espressi l’ISPRA e l’Osservatorio faunistico provinciale. I due pareri, necessari pre-decreto di abbattimento, avevano sollevato dubbi sulla legittimità della deroga al divieto di abbattimento. Nello specifico, ISPRA aveva rilevato che il danno grave non è dimostrato secondo i propri modelli di valutazione e che le misure di prevenzione non sono state applicate correttamente. L’Osservatorio aveva evidenziato che la valutazione su larga scala dell’inefficacia delle misure preventive non è conforme alla Direttiva Habitat, che impone una valutazione caso per caso. Inoltre, gli organi tecnici hanno sollevato fondati dubbi sull’adeguatezza delle misure di protezione effettivamente adottate dagli allevatori nel caso in esame, evidenziando la loro possibile non conformità alle raccomandazioni. La Corte composta dalla Presidente Lorenza Pantozzi Lerjefors e dalle giudici Margit Falk Ebner, Edith Engl e Alda Dellantonio, ha fatto proprie le critiche di Ispra entrambi i pareri mettono in discussione l’assenza di alternative non letali, elemento fondamentale per giustificare l’abbattimento (abbiamo pubblicato un commento sul parere Ispra e sugli aspetti problematici della norma provinciale, puoi leggerlo qui).

    Pur ritenendo venuto meno l’interessa a decidere sul ricorso, il Tribunale ha ritenuto valide le critiche fatte alla decisione da parte di Ispra e Osservatorio faunistico, soprattutto nella parte in cui la normativa provinciale esclude a priori, su base generale e non caso per caso, l’efficacia di misure di prevenzione come recinzioni, cani da guardiania e pastori accompagnati, rendendo l’abbattimento l’unica soluzione. Per questo ha condannato la Provincia autonoma di Bolzano alle spese legali di 2.000 euro

  • La convenzione di Berna

    Il 3 dicembre 2024 il Comitato Permanente della Convenzione di Berna aveva votato a favore del declassamento del grado di protezione del lupo da "strettamente protetto" a "protetto". La proposta era stata presentata dalla Commissione Europea il 27 settembre scorso con l’obiettivo (secondo i favorevoli alla modifica) di consentire una maggiore flessibilità nell'affrontare i casi più difficili di coesistenza tra lupi e comunità negli Stati che ne hanno la necessità. La modifica entrerà in vigore a partire dal 7 marzo 2025 a meno che almeno 17 Stati Membri non si oppongano.